AS 2006 927
Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 14f, 22a e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo (legge sull’asilo); visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
Sezione 1: Aiuto all’esecuzione
Art. 1 Disposizione generale (art. 22a5)
L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione.
Art. 2 Portata dell’aiuto all’esecuzione (art. 22a lett. a) 1 L’Ufficio federale procura su domanda della competente autorità di polizia canto- nale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri allontanati o espulsi. 2 È l’interlocutore delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresen- tanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri
5 Il rimando sotto il titolo si riferisce, salvo altre indicazioni, al corrispondente articolo della LDDS.
2006-0270 927
Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri RU 2006
allontanati o espulsi, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell’ambito di un accordo di riammissione o d’intesa con i Cantoni.
Art. 3 Accertamenti d’identità e di cittadinanza 1 L’Ufficio federale verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di viaggio, l’identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi. 2A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine nonché analisi linguistiche o del testo. Informa il Cantone sull’esito degli accertamenti.
Art. 4a Convenzioni con autorità estere (art. 48a LOGA)
Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi dell’articolo 25b capo- verso 1 LDDS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione.
Art. 5 Organizzazione della partenza (art. 22a lett. b) 1 Per l’organizzazione della partenza, l’Ufficio federale può collaborare con il Servi- zio viaggi del DFAE, con compagnie aeree o con agenzie di viaggio private. 2 Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenota- zione dei biglietti d’aereo e la rotta. 3 Esso può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.
Art. 6 Collaborazione con il DFAE (art. 22a lett. c) 1 L’Ufficio federale intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d’informazioni su: a. le questioni relative all’ottenimento di documenti; b. l’organizzazione della partenza e del ritorno; c. la sicurezza del personale ufficiale d’accompagnamento. 2 Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.
928
Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri RU 2006
Art. 7 Documentazione d’esecuzione e perfezionamento professionale
1 L’Ufficio federale allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione
relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza. 2 Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di infor- mazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informa- tivi.
Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono all’Ufficio federale l’assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l’accompagnamento di stranieri allontanati o espulsi alle rappresen- tanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.
Art. 10 cpv 1
1 L’Ufficio federale sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:
a. motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espul- sione; b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale; c. non è nota la dimora dello straniero.
Art. 11 cpv. 2 2 L’Ufficio federale può concludere con le autorità di polizia competenti degli aero- porti di Zurigo Kloten e Ginevra Cointrin convenzioni amministrative speciali. Le prestazioni fornite dalla polizia dell’aeroporto su mandato dell’Ufficio federale sono conteggiate direttamente con quest’ultimo.
Art. 15b cpv. 5, primo periodo 5 L’indennità per l’aiuto immediato ammonta, considerato lo stato dell’indice nazio- nale dei prezzi al consumo di 104,3 punti (stato dell’indice 31 ottobre 2004), a
1800 franchi.
929
Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri RU 2006
II Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° marzo 2006 1 L’Ufficio federale versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 e l’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo
20046. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.
2 L’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.
III
1 La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
2 L’articolo 15b capoverso 5 primo periodo entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005.
1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RU 2004 1649
930