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AS 2006 93

Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)

Modifica dell’11 gennaio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificato secondo il testo qui annesso.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2006.

11 gennaio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 211.412.411

2005-3135 93

Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU 2006

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 e 5)

Contingenti d’autorizzazioni

1 Ilnumero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per

l’acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel è stabilito a 1420 l’anno.

2 I contingenti d’autorizzazioni cantonali annui sono stabiliti comme segue:

Berna 130 Appenzello Esterno 20 Lucerna 50 San Gallo 45 Uri 20 Grigioni 270 Svitto 50 Ticino 180 Obvaldo 20 Vaud 160 Nidvaldo 20 Vallese 310 Glarona 20 Neuchâtel 35 Friburgo 50 Giura 20 Sciaffusa 20