AS 2006 939
Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato
Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato
Modifica del 10 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sul casellario giudiziale informatizzato è modifi- cata come segue:
Art. 3 cpv. 3 lett. c 3 Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l’adem- pimento dei loro compiti legali: c. l’Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria e per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento nonché ai fini della trasmissione all’Ufficio europeo di polizia (Europol), se i dati sono necessari a Europol per un’indagine di polizia giudiziaria;
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 331
2006-0089 939
Casellario giudiziale informatizzato RU 2006
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