AS 2006 941
Ordinanza sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale
Ordinanza sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS)
Modifica del 10 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema d’informazione della Polizia giudi- ziaria federale è modificata come segue:
Art. 5a Sottosistema «Controllo delle pratiche e delle scadenze» (GT) 1 Il sottosistema «controllo delle pratiche e delle scadenze» facilita la gestione dei documenti e fascicoli della Polizia giudiziaria federale relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche o oggetti. Può contenere tutte le comunicazioni, segnatamente le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica e la corrispondenza postale, indirizzate alla Polizia giudiziaria federale o provenienti da quest’ultima.
2 Esso dà accesso:
a. ai documenti specifici informatizzati, in forma di testo o di immagine, che si riferiscono a pratiche trattate dalla Polizia giudiziaria federale; b. ai dati relativi alla trasmissione e alla fase di trattamento dei documenti e dei fascicoli nonché a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d’informazione accessibili alla Polizia giudiziaria federale; c. all’ubicazione dei fascicoli e alle indicazioni relative al prestito. 3 I dati trattati nel sottosistema possono essere rubricati per persona, oggetto o avve- nimento. Possono essere trattati in altri sottosistemi di JANUS, se le disposizioni specifiche di detti sottosistemi lo consentono. I dati non connessi ad altri sottosiste- mi sono cancellati tre anni dopo la registrazione.
Art. 6 cpv. 14 14 I dati relativi al coordinamento di indagini internazionali o intercantonali ai sensi dell’articolo 2, lettera b LUC possono essere trattati temporaneamente in JANUS. Le persone che hanno registrato i dati procedono alla loro verifica al più tardi tre anni dopo la registrazione e li distruggono se non possono più essere trattati conforme- mente ai capoversi 1–13.
1 RS 360.2
2006-0083 941
Ordinanza JANUS RU 2006
Art. 9, rubrica e cpv. 1 e 4 JANUS Intranet e posta elettronica
1 JANUS Intranet è un sistema di comunicazione a circuito chiuso e codificato. È
gestito indipendentemente da altri sistemi. Si compone di: a. un servizio di Intranet; b. un servizio di posta elettronica. 4 Il servizio di posta elettronica, ad eccezione dei contenuti di JANUS Intranet, può essere utilizzato dalla Polizia giudiziaria federale e da altre autorità preposte al perseguimento penale per comunicarsi dati in modo sicuro.
Art. 10 cpv. 1
1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo, nella misura in cui
sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali: a. la Polizia giudiziaria federale; b. il Ministero pubblico della Confederazione; c. i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni che, nell’ambito delle loro compe- tenze, collaborano con la Polizia giudiziaria federale e con le sezioni Analisi criminalità organizzata, criminalità economica e criminalità generale del Servizio di analisi e prevenzione (art. 12 LUC); d. le sezioni Analisi criminalità organizzata, criminalità economica e criminali- tà generale nonché il Servizio degli stranieri del Servizio di analisi e preven- zione; e. il Servizio di controllo dell’Ufficio federale (Servizio di controllo) e il Ser- vizio di controllo IPAS; f. il consulente per la protezione dei dati dell’Ufficio federale; g. il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema.
Art. 12a Attualità e completezza dei dati 1I servizi cantonali di polizia giudiziaria interessati registrano senza indugio e sistematicamente in JANUS le informazioni in relazione con il loro obbligo d’informazione di cui agli articoli 8 e 10 LUC. 2 I servizi della Polizia giudiziaria federale registrano senza indugio e sistematica- mente in JANUS le informazioni che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 3. 3 La responsabilità della registrazione è assunta dal primo utente di JANUS che è a conoscenza delle corrispondenti informazioni.
Ordinanza JANUS RO 2006
Art. 14 cpv. 2 e 3
2 Esamina in particolare se:
a. i dati registrati di ogni singolo precedente sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. Verifica conformemente all’articolo 6 se il prece- dente può fornire, sotto il profilo dell’ammissibilità e dell’età, ulteriori ele- menti di sospetto nei confronti della persona interessata. Se ciò non è il caso i dati sono corretti o cancellati; b. l’insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati è ancora propor- zionale e i dati sono tali da costituire motivo di sospetto per ulteriori accer- tamenti. Se non adempie dette condizioni, tutto il blocco di dati è cancellato. 3 Le informazioni su terzi registrate da più di tre anni, senza che esista un proprio blocco di dati, sono rese anonime al momento della valutazione generale, tranne se servono per un preciso procedimento penale. Se sono connesse a reati nel settore della criminalità organizzata, tali informazioni sono rese anonime qualora i dati siano registrati da oltre cinque anni.
Art. 16 cpv. 1 frase introduttiva Concerne solo i testi tedesco e francese
Art. 17 cpv. 1 frase introduttiva Concerne solo i testi tedesco e francese
Art. 21 Comunicazione della cancellazione dei dati Se i dati del sistema JANUS, eccetto i dati concernenti terzi (art. 14 cpv. 3), sono cancellati, il Servizio di controllo deve informarne prima i servizi che hanno regi- strato i dati.
Art. 23 Sicurezza dei dati Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, l’ordinanza del 26 set- tembre 20033 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministra- zione federale nonché le raccomandazioni dell’Organo di strategia informatica della Confederazione.
Art. 24 Aggiornamento 1 Ogni trattamento di dati che figurano in JANUS è verbalizzato. I verbali d’aggior- namento sono conservati tre anni. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) emana istruzioni sull’utilizzazione dei dati verbalizzati.
2 RS 235.11 3 RS 172.010.58
Ordinanza JANUS RU 2006
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati4.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz