AS 2006 957
Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici
Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici
Modifica del 10 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 novembre 20011 sul trattamento dei dati segnaletici è modificata come segue:
Art. 4 lett. a Possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS le impronte digitali, le impronte palmari e gli indizi rilevati sui luoghi dei reati, le seguenti autorità: a. i servizi dell’Ufficio competenti per la Polizia giudiziaria federale, per la corrispondenza Interpol e per la cooperazione con l’Ufficio europeo di poli- zia (Europol);
Art. 13 cpv. 1 lett. a, n. 16 1 Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell’articolo 3 lettera e, l’Ufficio comunica i seguenti dati: a. dall’IPAS:
16. confronti d’impronte, di tracce o di profili del DNA con le identifica-
zioni positive già effettuate («hit»).
Art. 15 cpv. 1 lett. c
1 L’Ufficio cancella le impronte delle dieci dita e quelle palmari :
c. al più tardi dopo 30 anni; se, contemporaneamente al rilevamento delle impronte digitali, per una persona è stato allestito un profilo del DNA e quest’ultimo è conservato per più di 30 anni, le impronte digitali e il profilo del DNA sono cancellati simultaneamente.
1 RS 361.3
2006-0085 957
Trattamento dei dati segnaletici RU 2006
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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