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AS 2006 961

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica dell’8 ottobre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 20042, decreta:

I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1ter 1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori posso- no essere occupati la domenica.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz