AS 2006 963
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori)
Modifica del 10 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 26a Aziende nelle stazioni e negli aeroporti 1 Alle aziende nelle stazioni e negli aeroporti ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1ter della legge e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1. 2 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce le stazioni e gli aeroporti secondo il capoverso 1. A tal riguardo si applica quanto segue: a. le stazioni devono realizzare con il traffico viaggiatori una cifra d’affari annua di almeno 20 milioni di franchi oppure rivestire una notevole impor- tanza sul piano regionale; b. gli aeroporti devono avere un traffico di linea.
3 Prima di stabilire le stazioni e gli aeroporti, il DFE consulta:
a. per le stazioni la cui cifra d’affari annua realizzata con il traffico viaggiatori ammonta ad almeno 20 milioni di franchi: l’impresa ferroviaria; b. per le stazioni con una notevole importanza sul piano regionale: l’impresa ferroviaria e il Cantone interessato; c. per gli aeroporti: il gestore dell’aeroporto.
1 RS 822.112
2006-0556 963
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro RU 2006
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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