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AS 2006 973

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri

Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 1° marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 3 Ove trattasi dell’esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare. Le persone ammesse a titolo provvisorio sono equiparate a questi stranieri.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 823.21

2006-0271 973

Limitazione dell’effettivo degli stranieri RU 2006

974

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