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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea
del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visti i messaggi del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta:
Art. 1 1 Il Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea è appro- vato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri
Art. 1 lett. a La presente legge si applica: a. ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all’estero solo qualora l’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 20045 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;
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2. Codice delle obbligazioni6
3. Obbligo di 1 Se il rapporto di lavoro è stato stipulato per una durata indeterminata informare o per più di un mese, il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro, su: a. il nome dei contraenti; b. la data d’inizio del rapporto di lavoro; c. la funzione del lavoratore; d. il salario e gli eventuali supplementi salariali; e. la durata settimanale del lavoro.
2 Se elementi contrattuali oggetto dell’obbligo di informare di cui al
capoverso 1 sono modificati durante il rapporto di lavoro, le modifi- che devono essere comunicate per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo la loro entrata in vigore.
6 Se necessario per l’esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni
tripartite che ne fanno domanda ricevono dall’Ufficio federale di stati- stica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.
3. Legge federale del 28 settembre 19567 concernente il conferimento del
carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti: 3bis. in caso di istanza di conferimento dell’obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contrat- to collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori;
4. Legge del 6 ottobre 19898 sul collocamento
Art. 17 cpv. 3 3 Nei settori con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale il pre- statore è tenuto a presentare all’organo paritetico competente tutti i documenti
6 RS 220 7 RS 221.215.311 8 RS 823.11
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necessari per controllare se le condizioni di lavoro locali usuali sono osservate. Nei settori senza contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, l’obbligo d’informare va adempiuto nei riguardi della competente commissione cantonale tripartita.
Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale 1 Se un’impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le dispo- sizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro. Se un contratto di lavoro di obbligatorietà generale prevede un contributo obbligatorio a spese di perfezionamento e d’esecuzione, le pertinenti disposizioni si applicano an- che al prestatore, nel qual caso i contributi devono essere versati in funzione della durata dell’impiego. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 2 L’organo paritetico di controllo previsto nel contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di controllare il prestatore. Se accerta infrazioni che non siano di lieve entità, deve darne comunicazione all’ufficio cantonale del lavoro e può: a. infliggere al prestatore una pena convenzionale secondo quanto disposto dal contratto collettivo; b. addossare interamente o parzialmente al prestatore le spese dei controlli. 3 Se un’impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbli- gatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni del contratto collettivo. Il Consiglio federale può fissare la durata minima d’impiego a partire dalla quale il lavoratore fruisce di una siffatta disciplina.
5. Legge federale dell’8 ottobre 19999 sui lavoratori distaccati in Svizzera
Art. 1 cpv. 2 secondo periodo 2 … Chi afferma di esercitare un’attività lucrativa indipendente deve, a richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo.
2 Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi alla garanzia di pretese salariali quali vacanze, giorni festivi o assegni per i figli, tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova del pagamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede durante lo stesso periodo di tempo.
9 RS 823.20
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2bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono un contri- buto obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, le pertinenti disposi- zioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché il distaccamento duri più di 90 giorni. 2ter Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono il deposito di una cauzione da parte del datore di lavoro, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. 2quater Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono che gli organi paritetici incaricati dell’attuazione del contratto hanno la possibilità di inflig- gere una pena convenzionale, in caso di infrazione all’articolo 2 le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Sviz- zera.
Art. 6 Notifica 1 Prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità desi- gnata dal Cantone in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lin- gua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei con- trolli, in particolare: a. l’identità delle persone distaccate in Svizzera; b. l’attività svolta in Svizzera; c. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori. 2 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiara- zione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 e si impegna a rispettarle. 3 Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego.
4 L’autorità designata dal Cantone in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d tra- smette immediatamente una copia della notifica alla Commissione tripartita canto- nale e, se del caso, alla Commissione paritetica istituita dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale del ramo interessato. 5 Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Definisce i casi: a. in cui è possibile prescindere dalla notifica; b. in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente l’inizio del lavoro.
6 Esso disciplina la procedura.
4bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disci- plina per quanto concerne l’addossamento delle spese dei controlli, le pertinenti
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disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Sviz- zera. In tal caso, l’articolo 9 capoverso 2 lettera c non è applicabile.
Art. 7a Ispettori 1 I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all’articolo 360b capoversi 3–5 CO10. Per i controlli di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici. 2 Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possi- bile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro. 3 La Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell’economia o l’ufficio federale da esso designa- to può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 9 cpv. 2 lett. b e 3 terzo periodo 2 L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d può:
b. per infrazioni all’articolo 2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 o per mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
3 … L’elenco è pubblico.
6. Legge federale del 20 dicembre 194611 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7112 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir-
10 RS 220 11 RS 831.10 12 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 13 RS 0.142.112.681
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colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200414 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7215 nella loro versione aggiornata; b.16 la Convenzione del 4 gennaio 196017 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2004
1 Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facol- tativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 200418 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono resta- re assicurati fino all’età legale del pensionamento. 2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.
14 RU 2006 995 15 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 16 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 17 RS 0.632.31 18 RU 2006 995
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7. Legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7120 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200422 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7223 nella loro versione aggiornata; b.24 la Convenzione del 4 gennaio 196025 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
8. Legge federale del 19 marzo 196526 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7127 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
19 RS 831.20 20 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 21 RS 0.142.112.681 22 RU 2006 995 23 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 24 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 25 RS 0.632.31 26 RS 831.30 27 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
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a. l’Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200429 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7230 nella loro versione aggiornata; b.31 la Convenzione del 4 gennaio 196032 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
9. Legge federale del 25 giugno 198233 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
1 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel ter- ritorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legi- slazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 199934 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo del 26 ottobre
200435 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
3 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1.
28 RS 0.142.112.681 29 RU 2006 995 30 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 31 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 32 RS 0.632.31 33 RS 831.40 34 RS 0.142.112.681 35 RU 2006 995
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10. Legge del 17 dicembre 199336 sul libero passaggio
1 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel ter- ritorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazio- ne in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 199937 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo del 26 ottobre
200438 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
3 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1.
11. Legge federale del 18 marzo 199439 sull’assicurazione malattie
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7140 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199941 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200442 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7243 nella loro versione aggiornata;
36 RS 831.42 37 RS 0.142.112.681 38 RU 2006 995 39 RS 832.10 40 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 41 RS 0.142.112.681 42 RU 2006 995 43 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
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b.44 la Convenzione del 4 gennaio 196045 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
12. Legge federale del 20 marzo 198146 sull’assicurazione contro gli infortuni
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7147 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199948 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200449 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7250 nella loro versione aggiornata; b.51 la Convenzione del 4 gennaio 196052 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
44 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 45 RS 0.632.31 46 RS 832.20 47 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 48 RS 0.142.112.681 49 RU 2006 995 50 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 51 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 52 RS 0.632.31
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13. Legge del 25 settembre 195253 sulle indennità di perdita di guadagno
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7154 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199955 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200456 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7257 nella loro versione aggiornata; b.58 la Convenzione del 4 gennaio 196059 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
53 RS 834.1 54 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 55 RS 0.142.112.681 56 RU 2006 995 57 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 58 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 59 RS 0.632.31
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14. Legge federale del 20 giugno 195260 sugli assegni familiari nell’agricoltura
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7161 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199962 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200463 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7264 nella loro versione aggiornata; b.65 la Convenzione del 4 gennaio 196066 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
15. Legge del 25 giugno 198267 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 83 cpv. 1 lettera nbis
1 L’ufficio di compensazione:
nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’articolo 11 dell’alle- gato I all’Accordo del 21 giugno 199968 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
60 RS 836.1 61 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 62 RS 0.142.112.681 63 RU 2006 995 64 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 65 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 66 RS 0.632.31 67 RS 837.0 68 RS 0.142.112.681
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libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre
200469 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della
Comunità europea.
Art. 92 cpv. 7 primo periodo 7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secon- do gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbis e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all’articolo 85c. …
Art. 121 1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7170 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199971 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200472 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7273 nella loro versione aggiornata; b.74 la Convenzione del 4 gennaio 196075 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regola- menti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è appli- cabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
69 RU 2006 995 70 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 71 RS 0.142.112.681 72 RU 2006 995 73 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 74 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 75 RS 0.632.31
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16. Legge del 23 giugno 200076 sugli avvocati
L’allegato è modificato come segue:
Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell’UE e dell’AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE Completamento dell’elenco Repubblica Ceca Advokát Estonia Vandeadvokaat Cipro Δικηγόρος Lettonia Zvērināts advokāts Lituania Advokatas Ungheria Ügyvéd Malta Avukat/Prokuratur Legali Polonia Adwokat/Radca prawny Slovenia Odvetnik/Odvetnica Slovacchia Advokát/Komerčný právnik
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale decide in merito all’entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all’articolo 2.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
76 RS 935.61
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Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 Il presente decreto è stato accettato dal popolo il 25 settembre 2005.77
2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi all’articolo 2 numeri 1 e 6 a 16 entrano in vigore il 1° aprile 200678. 3 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi all’articolo 2 numeri 2 a 5 entrano in vigore il 1° aprile 200679.
28 marzo 2006 Cancelleria federale
77 FF 2005 6157 78 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 21 marzo 2006. 79 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 21 marzo 2006.
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