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AS 2007 1001

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Modifica del 9 marzo 2007

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 31 capoversi 2 e 5 della legge del 30 aprile 19972 sulle tele- comunicazioni (LTC); visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 11 capoverso 3, 20a e 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 20023 sugli impianti di tele- comunicazione (OIT),

Art. 6 cpv. 5 5 Chiunque cede impianti di cui all’articolo 6 capoverso 4 OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative dell’immissione in commercio, in particolare bol- letta di consegna e fattura.

Art. 6a Messa in servizio ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostan- zialmente le norme tecniche applicabili (art. 20a OIT) e le prescrizioni sulla loro messa in servizio ed esercizio, sono elencati nell’allegato 3.

II La presente ordinanza comprende un allegato 3 supplementare secondo la versione qui annessa.

Allegato 3 (art. 6a)

Messa in servizio ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati giusta l’art. 20a OIT

Impianto/tipo di impianto Prescrizione

UHF PMR spaziatura tra i canali Fatta salva una concessione corrispondente,

25 kHz l’esercizio deve cessare al più tardi il

31 dicembre 2007.

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2007

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