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AS 2007 1047

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Modifica del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 39 capoverso 5, 41 capoverso 1, 56 capoverso 4 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni,

Art. 1 cpv. 2 e 4 2 Sono fatte salve le disposizioni speciali della legge del 30 aprile 1997 sulle teleco- municazioni e dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione. 4 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono applicabili le dispo- sizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.

Art. 2 cpv. 3 Abrogato

Art. 9 Concessioni per le radiocomunicazioni mobili 1 Per l’utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello nazionale, la tassa di concessione ammonta a 1560 franchi l’anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz. 2 Per l’utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello regionale, la tassa di concessione ammonta, per regione, a 312 franchi l’anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

2006-3222 1047

Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2007

3 Per una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse di concessione secondo i capoversi 1 e 2 sono moltiplicate per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 9a rubrica e cpv. 1 Concessioni per l’utilizzo radio su ripetitori autonomi 1 Per l’utilizzo radio su ripetitori autonomi, la tassa di concessione ammonta a 312 franchi l’anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

Art. 10 Concessioni per radiochiamata 1 Per l’utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello nazionale, la tassa di concessione ammonta a 5000 franchi l’anno per ogni canale di radiofre- quenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz. 2 Per l’utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello regionale, la tassa di concessione ammonta, per regione, a 1000 franchi l’anno per ogni canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a

25 kHz.

3 Per i canali di radiofrequenza con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse di concessione secondo i capoversi 1 e 2 sono molti- plicate per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 11a rubrica nonché cpv. 1 e 2 Concessioni per radiocomunicazioni mobili via satellite 1 Per l’utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello nazionale, la tassa di concessione è calcolata secondo la formula seguente in base al tasso unico di cui al capoverso 2 e ai coefficienti di cui al capoverso 3: coefficiente larghezza di banda * coefficiente gamma delle frequenze * tasso unico coefficiente classi di frequenze

2 Il tasso unico ammonta a 15 franchi l’anno.

Art. 11b rubrica nonché cpv.1 e 2 Concessioni per radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe 1 La tassa di concessione per canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 1 kHz ammonta a 150 franchi all’anno. 2 I concessionari che lavorano su un canale la cui larghezza di banda ad alta fre- quenza è un multiplo di 1 kHz, oppure che lavorano con più canali la cui somma è un multiplo di 1 kHz, la tassa di cui al capoverso 1 viene moltiplicata con un coeffi- ciente secondo la tabella seguente:

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Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2007

Multiplo della larghezza di banda Coefficiente Multiplo della larghezza di banda Coefficiente ad alta frequenza ordinaria ad alta frequenza ordinaria

fino a 2 volte 1,2 fino a 1 000 volte 5,6 fino a 4 volte 1,4 fino a 2 000 volte 6,7 fino a 8 volte 1,7 fino a 4 000 volte 8,0 fino a 16 volte 2,0 fino a 8 000 volte 9,5 fino a 32 volte 2,4 fino a 16 000 volte 11,2 fino a 64 volte 2,8 fino a 32 000 volte 13,4 fino a 125 volte 3,3 fino a 64 000 volte 15,9 fino a 250 volte 4,0 fino a 125 000 volte 18,8 fino a 500 volte 4,7 più di 125 000 volte 22,4

Art. 15 Abrogato

Art. 15a rubrica e cpv. 1 Concessioni per collegamento senza filo a banda larga 1 Per una concessione per un collegamento senza filo a banda larga sulle frequenze esclusive viene riscossa annualmente una tassa di concessione. Essa viene calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza, pari a 0,018 franchi, per i coefficien- ti di gamma di frequenza, di larghezza di banda e di territorio.

Art. 30 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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