AS 2007 1051
AS 2007 1051
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 9 marzo 2007
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 1–3 Abrogati
Art. 6 lett. d Le tasse ammontano a: d. materia teorica «Procedure e sistemi GMDSS»: 40 franchi;
Art. 7 cpv. 1 lett. d e 2 lett. c
1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:
d. materia teorica «Procedure e sistemi GMDSS»: 40 franchi;
2 Le tasse per l’esame complementare ammontano a:
c. materia teorica «Procedure e sistemi GMDSS»: 40 franchi.
Art. 10 Duplicato 1 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC). 2 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di una concessione ai sensi dell’articolo 30 capoversi 1 o 2 OGC.
Art. 11 Abrogato