Lexipedia

AS 2007 1051

AS 2007 1051

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 9 marzo 2007

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 1–3 Abrogati

Art. 6 lett. d Le tasse ammontano a: d. materia teorica «Procedure e sistemi GMDSS»: 40 franchi;

Art. 7 cpv. 1 lett. d e 2 lett. c

1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:

d. materia teorica «Procedure e sistemi GMDSS»: 40 franchi;

2 Le tasse per l’esame complementare ammontano a:

c. materia teorica «Procedure e sistemi GMDSS»: 40 franchi.

Art. 10 Duplicato 1 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC). 2 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di una concessione ai sensi dell’articolo 30 capoversi 1 o 2 OGC.

Art. 11 Abrogato