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AS 2007 1053

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 9 marzo 2007

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Sostituzione di termini

1 In tutto il testo il termine «Commissione» è sostituito con «ComCom».

2 In tutto il testo il termine «Ufficio federale» è sostituito con «UFCOM».

3 Negli articoli 3 capoverso 2, 3b–3d, 5 capoverso 1, 6 capoverso 1, 6b capoverso 1 e 17 capoverso 1 l’espressione «calcolata secondo il tempo impiegato» è soppressa.

Art. 1 cpv. 2–4 2 Per le sue decisioni e prestazioni, l’autorità competente riscuote una tassa ammini- strativa calcolata in funzione del tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

260 franchi. Sono fatte salve le disposizioni speciali.

3 Se non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

4 Abrogato

Art. 1a Abrogato

Art. 2 Abrogato

2006-2969 1053

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni RU 2007

Art. 3 Concessioni per il servizio universale 1 Per il trattamento delle candidature per una concessione per il servizio universale, l’autorità concedente riscuote tasse amministrative per almeno 50 000 franchi, calcolate in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato. Se vi sono più candidati, le tasse sono ripartite in parti uguali. 2 Per il rilascio di una concessione per il servizio universale, la ComCom riscuote una tassa amministrativa minima di 100 000 franchi. 3 Per la sorveglianza della concessione, l’UFCOM riscuote una tassa amministrativa annua di 200 000 franchi. Se vengono rilasciate più concessioni per il servizio universale, ogni concessionario paga una tassa amministrativa annua di almeno

100 000 franchi.

4 Per la modifica e l’annullamento della concessione, la ComCom riscuote dal

concessionario una tassa amministrativa.

Art. 3b Decisione d’accesso Per una decisione d’accesso (art. 11a cpv. 1, 21 cpv. 3 e 21a cpv. 3 LTC) la Com- Com riscuote una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi.

Art. 3c Decisione concernente la coutenza Per una decisione concernente il diritto di coutenza (art. 36 cpv. 2 e 3 LTC), l’UFCOM riscuote una tassa amministrativa minima di 1000 franchi.

Art. 3d Decisioni relative alla localizzazione delle chiamate d’emergenza Per una decisione relativa alla designazione di numeri per i quali deve essere garan- tita la localizzazione delle chiamate d’emergenza (art. 29 cpv. 1 dell’O del 9 mar.

20073 sui servizi di telecomunicazione), l’UFCOM riscuote una tassa amministra-

tiva.

Titolo prima dell’art. 3e Sezione 2: Concessioni di radiocomunicazione

Art. 3e Messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione 1 Se le concessioni di radiocomunicazione sono rilasciate nell’ambito di un concorso mediante aggiudicazione secondo determinati criteri, per il trattamento delle candi- dature la ComCom riscuote tasse amministrative calcolate in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato. Se vi sono più candidati, le tasse sono ripartite in parti uguali.

3 RS 784.101.1; RU 2007 945

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Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni RU 2007

2 Se le concessioni di radiocomunicazione sono rilasciate mediante un’asta, per

l’ammissione all’asta la ComCom riscuote tasse amministrative calcolate in fun- zione delle spese effettive e del tempo impiegato. Se vi sono più candidati, le tasse sono ripartite in parti uguali.

Art. 4 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM

riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua pari a 84 franchi per collegamento.

Art. 5 Concessioni per le radiocomunicazioni mobili e per radiochiamate 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per le radiocomu- nicazioni mobili, di una concessione per radiochiamate o di una concessione per radiocomunicazioni mediante ripetitore autonomo, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi.

2 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM

riscuote annualmente dal concessionario: a. per una concessione a livello nazionale, una tassa amministrativa di

100 franchi per canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequen-

za inferiore o uguale a 25 kHz; b. per una concessione regionale, una tassa amministrativa di 20 franchi per regione e canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza infe- riore o uguale a 25 kHz. 3 Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multi- plo di 25 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso 2 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.

Art. 6 rubrica e cpv. 1 Concessioni per le radiocomunicazioni via satellite 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per le radiocomu- nicazioni via satellite, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi.

Art. 6b rubrica e cpv. 1 Concessioni per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per le radiocomu- nicazioni su onde corte e onde lunghe, l’autorità concedente riscuote dal concessio- nario una tassa amministrativa minima di 260 franchi.

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Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni RU 2007

Art. 7 Concessioni attribuite mediante una vendita all’asta In aggiunta alle tasse amministrative riscosse nell’ambito di una vendita all’asta in virtù l’articolo 39 capoverso 4 LTC, l’autorità competente riscuote tasse per la sorveglianza, la modifica e l’annullamento della concessione, per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, nonché delle posizioni orbitali dei satelliti.

Titolo prima dell’art. 9c Capitolo 2a: Concessioni di radiocomunicazione per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi

Art. 9c 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione di radiocomunica- zione per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi, l’autorità concedente riscuote una tassa amministrativa minima di 260 franchi. Se la tassa riguarda le emittenti radiofoniche e televisive con diritto di accesso, l’autorità riduce del 60 percento la tassa per la parte della capacità trasmissiva che, secondo la con- cessione di radiocomunicazione, è utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di accesso. 2 Quando una concessione di radiocomunicazione per la diffusione digitale di pro- grammi radiofonici e televisivi con diritto d’accesso ai sensi dell’art. 53 della legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione è messa a concorso, l'autorità riduce del 60 per cento l'emolumento di cui all’articolo 3e per la parte della capacità trasmissiva utilizzata per la diffusione di programmi con diritto d’accesso.

3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM

riscuote, per ogni singola zona prevista per la diffusione con un blocco di frequenze (allotment), una tassa amministrativa annua pari a 4560 franchi per ogni larghezza di banda ad alta frequenza di 1 Mhz richiesta. Se la tassa riguarda le emittenti radiofo- niche e televisive con diritto di accesso, l’UFCOM riduce del 60 percento la tassa per la parte della capacità trasmissiva utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di accesso. 4 L’autorità competente può ridurre ulteriormente la tassa amministrativa se si tratta di un’emittente con diritto di accesso: a. cui è stata rilasciata una concessione per la diffusione di un programma sen- za pubblicità; oppure b. che prova di avere ricavi d’esercizio inferiori a 1 milione di franchi. I ricavi d’esercizio comprendono le entrate legate alle attività dell’azienda, in parti- colare le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché i contributi e le sovvenzioni.

4 RS 784.40; RU 2007 737

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Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni RU 2007

Art. 10 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 12 cpv. 1bis, 7 e 8 1bis La tassa amministrativa dovuta per la modifica della concessione ammonta alla metà della tassa amministrativa unica di cui al capoverso 1.

7 Per collegamenti in ponte radio le tasse amministrative sono calcolate in base

all’articolo 4. 8 Per i collegamenti via satellite le tasse amministrative sono calcolate in base all’articolo 6.

Art. 17 cpv. 1 e 3 1 La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica della concessione ammonta ad almeno 260 franchi.

3 Abrogato

Art. 18 rubrica Concessioni di radiocomunicazione per dimostrazioni e controlli delle funzioni

Art. 35, 37 e 38 Abrogati

Titolo prima dell’art. 45a Capitolo 5a: Misure e sanzioni amministrative

Art. 45a Abrogato

Art. 45b rubrica Abrogata

Art. 46 cpv. 2

2 Esso fissa le tasse per gli esami per operatore delle radiocomunicazioni.

Art. 48 Abrogato

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Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni RU 2007

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

2 L’articolo 4 capoverso 3 e 12 capoverso 7 entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2007.

9 marzo 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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