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AS 2007 1075

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

Modifica del 21 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 settembre 19691 sulle tasse e spese nella procedura amministra- tiva è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa («legge»),

Art. 1 Spese processuali Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono: a. la tassa di decisione giusta l’articolo 63 capoverso 4bis della legge; b. gli sborsi giusta l’articolo 4; c. le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.

Art. 2 Tassa di decisione 1 Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.

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Tasse e spese nella procedura amministrativa RU 2007

2 Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:

Valore litigioso in franchi Tassa in franchi

0– 10 000 100– 4 000 10 000– 20 000 500– 5 000 20 000– 50 000 1 000– 6 000 50 000– 100 000 1 500– 7 000 100 000– 200 000 2 000– 8 000 200 000– 500 000 3 000–12 000 500 000–1 000 000 5 000–20 000 1 000 000–5 000 000 7 000–40 000 oltre 5 000 000 15 000–50 000

Art. 3 Abrogato

Art. 4b Spese per le cause prive di oggetto 1 Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa. 2 Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

Art. 8 cpv. 2–4 e 7 2 Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 20064 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.

3 e 4 Abrogati

7 L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.

Art. 9 Assistenza giudiziaria Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 20065 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudi- ziaria.

4 RS 173.320.2 5 RS 173.320.2

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Art. 12a Abrogato

Art. 13 cpv. 2 lett. a e b 2 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunciato la decisione può esigere dalle parti: a. una tassa di giustizia:

1. da 100 a 3000 franchi; o

2. da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari impor-

tanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario; b. se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;

Art. 14 Riproduzione di atti scritti

1 La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:

a. 20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3; b. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali. 2 Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.

Art. 15 Esame degli atti di una causa liquidata La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16.

Art. 16 Ricerche La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.

Art. 17 Abrogato

Art.18 Legalizzazioni e attestazioni La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 40. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13.

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Titolo precedente l’articolo 19 IIIa Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Art. 19 Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

Art. 20 e 21 Abrogati

II L’ordinanza dell’11 settembre 20027 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali è modificata come segue:

Titolo precedente l’articolo 12a Sezione 3: Spese concernenti il gratuito patrocinio

Art.12a Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 20068 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia del gratuito patrocinio.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

21 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 172.041.1 7 RS 830.11 8 RS 173.320.2

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