AS 2007 1161
Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile
Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell’aviazione civile (OMA)
Modifica del 16 marzo 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19751 sul servizio medico aeronautico dell’aviazione civile è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC sul servizio medico aeronautico dell’aviazione civile (OMA)
Ingresso Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 25 dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA),
Art. 2
1 Il servizio medico aeronautico è composto:
a. della Sezione di medicina aeronautica (AMS: Aeromedical Section); b. del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center); c. dei medici di fiducia; d. dei periti medici. 2 Il servizio medico aeronautico dipende amministrativamente dall’Ufficio federale dell’aviazione civile; quest’ultimo emana le debite istruzioni.
3 L’Ufficio federale dell’aviazione civile nomina il medico in capo.
2007-0022 1161
Servizio medico aeronautico dell’aviazione civile RU 2007
4 L’Ufficio federale dell’aviazione civile nomina il sostituto del medico in capo, i medici di fiducia e i periti medici. Essi restano in carica per una durata di tre anni.
5 Su proposta dell’AMS, designa l’AMC.
Titolo precedente l’art. 3
22 Sezione di medicina aeronautica (AMS)
Art. 3 1 L'AMS è diretta, dal punto di vista tecnico, dal medico in capo o dal suo sostituto.
2 Il medico in capo o il suo sostituto sono affiancati da un segretariato.
3 L’AMS ha segnatamente i seguenti compiti:
a. emana istruzioni e direttive per le visite dei medici di fiducia, sulla base delle norme e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali (OACI, JAA, AESA, Eurocontrol); b. provvede alla formazione, perfezionamento professionale e consulenza dei medici di fiducia; c. controlla i protocolli delle visite; d. tratta ricorsi. 4 Il medico in capo e il suo sostituto devono almeno soddisfare i requisiti professio- nali posti ai medici di fiducia della categoria A. Essi stessi possono operare anche come medici di fiducia. I dettagli sono disciplinati dall’Ufficio federale dell’avia- zione civile mediante capitolati d’oneri. 5 Se sono necessarie visite speciali, il medico in capo può fare intervenire periti medici. 6 I periti medici devono conoscere le esigenze dell’aviazione civile, devono tenersi aggiornati sugli sviluppi della medicina aeronautica e partecipare a corsi di perfezio- namento professionale in questo settore.
Titolo precedente l’art. 4
23 Centro medico aeronautico (AMC)
Art. 4 1 I compiti dell'AMC sono svolti dall’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree. L’Ufficio federale dell’aviazione civile può incaricare anche altri organismi, previo loro consenso, di svolgere le funzioni dell’AMC.
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2 L’AMC ha segnatamente i seguenti compiti:
a. effettua la prima visita medica a candidati all’ottenimento della licenza di pilota professionale e di tutte le licenze del personale del servizio della sicu- rezza aerea (ANS); b. effettua le visite mediche per tutte le altre categorie di piloti e per il perso- nale del servizio della sicurezza aerea (ANS); c. effettua perizie in merito a casi particolari presentati dall’AMS; d. svolge, d’intesa con l’AMS, particolari compiti di medicina aeronautica convenuti.
Art. 7 Categorie I medici di fiducia sono assegnati dal medico in capo a una delle categorie seguenti: Categoria A Con autorizzazione illimitata a effettuare visite mediche, fatta ecce- zione per la prima visita medica a candidati all’ottenimento della licenza di pilota professionale e di tutte le licenze del personale del servizio della sicurezza aerea (ANS); Categoria B Con autorizzazione a effettuare visite mediche per piloti privati, piloti professionali con licenza ristretta, volovelisti, piloti di aero- stato e personale del servizio della sicurezza aerea (ANS), eccettuati i controllori dei traffico aereo.
Art. 8 cpv. 1 lett. d ed e, nonché cpv. 2 1 I medici con diploma federale FMH di medicina generale o interna possono essere nominati medici di fiducia se: d. nella regione in cui praticano la professione sussiste una necessità; e e. hanno seguito e superato un corso di medicina aeronautica riconosciuto dall’AMS o una corrispondente formazione in medicina aeronautica.
2 Abrogato
Art. 11 cpv. d L’Ufficio federale dell’aviazione civile radia un medico dall’elenco dei medici di fiducia: d. allo scadere dell’anno in cui compie il 70° anno di età; in caso di necessità, l’AMS può eccezionalmente elevare questo limite di età.
Art. 12 cpv. 1 e 2 1 I medici di fiducia eseguono le visite secondo le istruzioni e le direttive dell’AMS. Essi utilizzano i moduli di visita ufficiali e uno speciale programma elettronico.
2 I risultati delle visite sono trasmessi all’AMS conformemente all’articolo 18.
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Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Se questa dichiarazione o se un’altra indicazione sul suo stato di salute non risulta conforme al vero o se sono stati dissimulati fatti essenziali, l’Ufficio federale dell’aviazione civile può negare o ritirare la licenza; sono fatte salve conseguenze penali. 3 Salvo motivi validi, le visite periodiche di controllo devono essere eseguite dallo stesso medico.
Art. 15 cpv. 2 e 3 2 Se il medico di fiducia attesta l’inattitudine, egli trasmette senza indugio il relativo modulo all’AMS per via elettronica. 3 Il medico di fiducia, nell’ambito della sua competenza medica, può vincolare la dichiarazione d’attitudine a certe condizioni (obbligo di portare gli occhiali, ecc.) o ridurre la durata di validità del certificato.
Art. 16 Riconoscimento di certificati esteri L’Ufficio federale dell’aviazione civile può accettare da candidati residenti all’estero certificati di medici che sono autorizzati nel rispettivo Stato a effettuare visite in qualità di medico di fiducia, a condizione che dette visite corrispondano alle norme internazionali.
Art. 17 cpv. 1 1 Gli onorari per le visite di medicina aeronautica come anche per eventuali visite speciali ordinate dal medico di fiducia sono calcolati di regola secondo le tariffe concordate in base alla legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni (tariffe Tarmed).
Art. 18 Conservazione e trasmissione degli atti 1 I medici di fiducia devono conservare i protocolli delle visite come anche gli altri eventuali documenti conformemente alle istruzioni del medico in capo e consegnarli a quest’ultimo al termine della loro attività di medico di fiducia. 2 Dopo ogni visita, il relativo protocollo deve essere inviato senza indugio all’AMS per via elettronica, per mezzo di uno speciale programma; questo programma deve garantire, in ogni momento, il rispetto del segreto professionale, in particolare attra- verso la protezione contro l’accesso da parte di persone non autorizzate. 3 Eccezionalmente, gli atti possono essere inviati per posta, in particolare in caso di problemi tecnici di trasmissione.
3 RS 832.20
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II L’ordinanza del 14 aprile 19994 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero è modificata come segue: Art. 6 cpv. 2
2 I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center) previsti dal
regolamento JAR-FCL 3 sono svolti dall’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree. L’Ufficio federale può incaricare anche altri organismi, previo loro consenso, di svolgere le funzioni dell’AMC.
III La presente modifica entra in vigore il 15 aprile 2007.
16 marzo 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
4 RS 748.222.2
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