AS 2007 1195
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano2
Firmato a Montreux il 24 giugno 2004 Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20053 Documento di ratifica depositato dalla Svizzera il 30 giugno 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2007
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell’AELS), e la Repubblica del Libano (di seguito: Libano), qui di seguito designati le Parti, considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e il Libano, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoran- ze, e sulle libertà fondamentali, e alle libertà politiche ed economiche conformemen- te ai loro obblighi assunti in virtù del diritto internazionale compresa la Carta delle Nazioni Unite4 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversifica- zione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale; richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo istitutivo dell’OMC5 firmato a Marrakech, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e conoscendo la volontà del Libano di diventare membro dell’OMC;
RS 0.632.314.891
1 Dal testo originale inglese.
2 Gli allegati e i protocolli all’Accordo non sono pubblicati nella RU. Possono essere richiesti all’UFCL, Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna o consultati sul sito della segreteria dell’AELS http://secretariat.efta.int in lingua inglese e francese. 3 RU 2007 1193 4 RS 0.120 5 RS 0.632.20
2004-2749 1195
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risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni di libero scambio, conformemente ai principi del- l’OMC; considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpre- tata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri accordi internaziona- li, e segnatamente dall’OMC; determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo; convinti che il presente Accordo offra un quadro appropriato allo scambio di infor- mazioni e di opinioni sugli sviluppi economici e il commercio; e parimenti convinti che il presente Accordo istituisca condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti, hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (in seguito designato «il presente Accordo»):
I. Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e il Libano instaurano progressivamente una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, in vista di stimola- re le attività economiche nei loro territori, migliorando così le condizioni di vita e d’impiego e contribuendo all’integrazione economica della regione euro-mediter- ranea. 2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mer- cato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio6 (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) istaurare progressivamente un contesto propizio all’incremento dei flussi di investimenti e degli scambi di servizi; (c) garantire un’adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellet- tuale; (d) liberalizzare progressivamente i mercati degli appalti pubblici; e
6 RS 0.632.20 Allegato 1A.1
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(e) sostenere lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche fra le Parti mediante l’espansione degli scambi commerciali e la cooperazione econo- mica e tecnica.
Art. 2 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS da un lato e il Libano dall’altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.
Art. 3 Campo d’applicazione territoriale L’Accordo si applica al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni dell’Alle- gato I.
II. Scambi commerciali
Art. 4 Campo d’applicazione
1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:
(a) a tutti i prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci7 (SA), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato II; (b) ai prodotti agricoli trasformati elencati nel Protocollo A, tenuto conto delle disposizioni previste in questo Protocollo; e (c) al pesce e agli altri prodotti del mare, conformemente alle disposizioni dell’Allegato III, originari di uno Stato dell’AELS o del Libano.
2. Il Libano ha concluso con ciascuno Stato dell’AELS un accordo bilaterale sul
commercio dei prodotti agricoli. Questi accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano.
Art. 5 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministra- tiva.
7 RS 0.632.11
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Art. 6 Dazi sulle importazioni e gravami con effetto equivalente 1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e il Libano non sarà introdotto alcun nuovo dazio sulle importazioni né alcun gravame con effetto equivalente.
2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS
aboliscono, per i prodotti in provenienza dal Libano, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente. 3. Il Libano abolirà progressivamente, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente, conformemente alle disposizioni dell’Allegato IV.
Art. 7 Dazi di base 1. I tassi applicabili fra le Parti corrispondono ai tassi applicati il 21 novembre 2003 per la nazione più favorita (dazi della NPF) o, se inferiori, ai tassi dei dazi applicati dall’entrata in vigore del presente Accordo. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una riduzione tariffaria è applicata erga omnes, si applica il dazio ridotto. 2. Le Parti si comunicano i rispettivi tassi applicati alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 8 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 6 si applicano anche ai dazi fiscali.
Art. 9 Restrizioni quantitative alle importazioni e provvedimenti con effetto equivalente 1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e il Libano non saranno intro- dotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni né alcun provvedimento con effetto equivalente. 2. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e il Libano aboli- ranno le restrizioni quantitative alle importazioni nonché i provvedimenti con effetto equivalente.
Art. 10 Dazi e restrizioni quantitative alle esportazioni Negli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Libano non si applicano dazi sulle esportazioni, gravami con effetto equivalente o restrizioni quantitative alle esportazioni o provvedimenti con effetto equivalente.
Art. 11 Imposizioni e regolamenti interni 1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposizione interna, provvedimento o regolamento conformemente all’articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell’OMC.
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2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso delle imposizioni interne superiore all’importo dell’imposizione diretta o indiretta che ha gravato tali prodotti.
Art. 12 Regolamenti tecnici
1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di
conformità e adottano provvedimenti adeguati per favorire soluzioni internazionali e, se del caso, accordi di mutuo riconoscimento nonché per garantire che il presente Accordo sia applicato effettivamente e armoniosamente nell’interesse di tutte le Parti. 2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto, istituito ai sensi dell’articolo 30 del presente Accordo, se una delle Parti ritiene che l’altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conformemente all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi8. 3. L’obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. Gli Stati dell’AELS comunicano al Libano le notifiche fatte all’OMC. Il Libano notifica i suoi progetti di regolamenti tecnici al Segretariato dell’AELS, che li comunica alle altre Parti.
Art. 13 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discrimi- natoria e non introducono alcuna nuova misura che possa ostacolare indebitamente il commercio.
2. I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all’Accordo
dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie9.
Art. 14 Monopoli di Stato Fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C, gli Stati dell’AELS e il Libano adeguano gradualmente tutti i monopoli di Stato a carattere commerciale, in modo da assicurare, entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente Accor- do, la scomparsa di ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e del Libano per quanto riguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L’approvvigionamento e la commercializza- zione di questi prodotti devono essere conformi a considerazioni di ordine commer- ciale.
Art. 15 Aiuti statali 1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo, i diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle
8 RS 0.632.20 Allegato 1A.6
9 RS 0.632.20 Allegato 1A.4
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disposizioni degli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative10 e dall’Accordo dell’OMC sull’agricol- tura11. 2. L’estensione dell’obbligo delle Parti di assicurare la trasparenza in materia di aiuti statali è disciplinata dai criteri definiti nell’articolo XVI:1 del GATT 1994 e dall’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensa- tive. Gli Stati dell’AELS comunicano al Libano le notifiche di sovvenzioni fatte all’OMC. Il Libano notifica le sue sovvenzioni al Segretariato dell’AELS, che le comunica alle altre Parti. 3. Prima di avviare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Libano o in uno Stato dell’AELS confor- memente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura ne informa per scritto la Parte i cui prodotti sono sottoposti a inchiesta e accorda una scadenza di 45 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro
20 giorni dalla data di ricevimento della notifica.
Art. 16 Anti-dumping
1. Se uno Stato dell’AELS constata nelle sue relazioni commerciali con il Libano
pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, o se il Libano constata tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, con- formemente all’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199412. 2. Le Parti s’impegnano, su richiesta di una di loro, a verificare il contenuto del presente articolo in seno al Comitato misto.
Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e il Libano: (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti. 2. Per quanto concerne le aziende pubbliche e quelle che beneficiano di privilegi speciali o esclusivi, le Parti provvedono affinché, dal quarto anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, non siano adottate o mantenute misure che interferi- scano negli scambi di prodotti e servizi fra le Parti in modo tale da ledere gli interes-
10 RS 0.632.20 Allegato 1A.13
11 RS 0.632.20 Allegato 1A.3
12 RS 0.632.20 Allegato 1A.8
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si delle Parti. Questa disposizione non deve ostacolare, de jure o de facto, l’adempimento dei compiti particolari attribuiti a queste aziende. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non vanno interpretate in modo tale da intro- durre un obbligo diretto per le aziende. 4. Le Parti applicano le loro rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto delle esigenze di confidenzialità. Su richiesta di una delle Parti, queste si consultano al fine di facilitare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2. 5. Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposi- zioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti interessate sostengono il Comitato misto con ogni mezzo necessario per l’esame del caso e fanno cessare all’occorrenza la pratica contestata. Se, entro la scadenza stabilita dal Comitato misto, la Parte implicata non ha posto fine alla pratica contestata oppure se il Comitato misto non è in grado, al termine delle consultazioni o 30 giorni dopo aver sollecitato dette consultazioni, di raggiungere un’intesa, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati volti a porre rimedio alle difficoltà derivanti dalle pratiche in questione. L’applicazione e la revoca di tali provvedimenti è retta dalle disposizioni dell’articolo 33.
Art. 18 Misure di salvaguardia concernenti l’importazione di determinati prodotti
1. Le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle
misure di salvaguardia13 sono applicabili fra le Parti, comprese quelle inerenti le concessioni accordate in virtù del presente Accordo. 2. Prima di applicare misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1, la Parte che intende applicarle trasmette al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti neces- sarie a un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accet- tabile per le Parti. Al fine di trovare una tale soluzione, le Parti avviano senza indu- gio consultazioni in seno al Comitato misto senza pregiudicare le misure provvisorie in circostanze critiche secondo il paragrafo 2 dell’articolo XIX del GATT 1994. Se dopo 30 giorni dall’inizio delle consultazioni non scaturisce un’intesa fra le Parti, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può applicare le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salva- guardia. 3. Nella scelta delle misure di salvaguardia ai sensi del presente articolo, le Parti danno la priorità a quelle che meno pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
4. Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al Comitato misto e
sono oggetto di consultazioni regolari al suo interno, segnatamente in vista di una loro revoca non appena le circostanze lo consentano.
13 RS 0.632.20 Allegato 1A.14
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Art. 19 Adeguamento strutturale 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, il Libano può adottare, eccezionalmen- te e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare o a reintrodurre i dazi. 2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto a favore di nuove industrie o di alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà, in parti- colare se sono all’origine di importanti problemi sociali. 3. I dazi sulle importazioni introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Libano ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Non devono oltrepassare i dazi prelevati dal Libano sull’importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi altro Stato. Il valore totale dei prodotti importati gravati da tali provvedimenti non può superare il 20 per cento del valore totale medio annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell’AELS, ai sensi dell’articolo 4 lettera a, negli ultimi tre anni e per i quali si dispone di dati statistici. 4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Possono essere mantenuti tutt’al più fino allo scadere del periodo transitorio massimo, il 1° marzo 2015. 5. Tali provvedimenti non sono applicabili sui prodotti per i quali sono trascorsi più di tre anni dall’abolizione dei dazi e delle restrizioni quantitative o di altri gravami o provvedimenti con effetto equivalente. 6. Il Libano informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori interessati. Quando adotta tali provvedimenti, il Libano comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso. 7. Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuovi settori economici, il Comi- tato misto, in deroga al paragrafo 4 del presente articolo, può autorizzare il Libano a mantenere in via eccezionale i provvedimenti già adottati conformemente al paragra- fo 1 per un periodo massimo di tre anni dallo scadere del periodo transitorio.
Art. 20 Riesportazione e penuria grave
1. Qualora l’applicazione dell’articolo 10 comporti:
(a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente; oppure (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria;
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e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare provvedimenti adeguati. 2. La Parte che intende adottare provvedimenti conformemente al presente articolo lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti e al Comitato misto. Il Comita- to misto esamina la situazione e può prendere tutte le decisioni necessarie alla sua soluzione. Qualora esso non abbia preso una decisione entro 30 giorni da quando si è ricorso ad esso, la Parte interessata può adottare i provvedimenti adeguati per porre rimedio al problema. Il Comitato misto dev’esserne informato immediatamente. Nella scelta dei provvedimenti da adottare sono da preferire quelli che compromet- tono il meno possibile il funzionamento dell’Accordo. 3. Qualora condizioni straordinarie e critiche, che richiedono un intervento imme- diato, impediscano, a seconda del caso, un’informazione o un esame preliminari, la Parte interessata può adottare subito provvedimenti temporanei per affrontare la situazione. Essa ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto. 4. I provvedimenti adottati sono oggetto di regolari consultazioni in seno al Comita- to misto, in vista della loro revoca non appena le condizioni lo permettano.
Art. 21 Eccezioni generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esporta- zione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli ani- mali o di preservazione dei vegetali, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di rego- lamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione di risorse naturali non rinno- vabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discrimi- nazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.
Art. 22 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: (i) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor- renza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare, o (ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamen- to nucleare o altri ordigni esplosivi atomici, o (iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.
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Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi per far fronte a diffi- coltà in materia di bilancia dei pagamenti. 2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle pertinenti disposizio- ni del GATT 1994, i provvedimenti restrittivi necessari per rimediare alla situazione; ne informa non appena possibile le altre Parti fornendo loro un calendario sulla revoca di tali provvedimenti.
III. Protezione della proprietà intellettuale
Art. 24 1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discri- minatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti per tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio14 (qui di seguito: Accordo TRIPS). 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni
sulla protezione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’Allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.
IV. Investimenti e servizi
Art. 25 Scambi di servizi 1. Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un’apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale sugli scambi di servizi15 (GATS) e in considerazione dei lavori in corso nell’ambito dell’OMC.
14 RS 0.632.20 Allegato 1C
15 RS 0.632.20 Allegato 1B
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2. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi
vantaggi supplementari in merito all’accesso ai mercati di servizi, essa offre un’ade- guata opportunità di negoziare l’estensione di questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa. 3. Le Parti sono pronte a considerare lo sviluppo delle disposizioni summenzionate in vista di concludere un accordo d’integrazione economica conformemente all’articolo V del GATS.
Art. 26 Promozione degli investimenti tra le Parti Gli Stati dell’AELS e il Libano si prefiggono di promuovere condizioni attrattive e stabili per favorire gli investimenti reciproci. Questa promozione avviene segnata- mente attraverso: (a) iniziative in favore dell’informazione e della diffusione di informazioni rela- tive alla legislazione in materia di investimenti e alle possibilità di investi- mento; (b) l’istituzione di un quadro legale favorevole agli investimenti fra le Parti mediante la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati dell’AELS e il Libano volti a promuovere e tutelare gli investimenti e a evitare la doppia imposizione; (c) lo sviluppo di procedure amministrative uniformi e semplificate; e (d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nel settore delle piccole e medie imprese delle Parti.
V. Pagamenti e trasferimenti
Art. 27 1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e il Libano, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nella quale risie- de il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna. 2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente. 3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti. 4. Resta convenuto che le disposizioni del presente Accordo non debbano pregiudi- care l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure afferenti a reati o a decisioni o sentenze emesse nell’ambito di procedure giudiziarie o di diritto amministrativo.
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VI. Appalti pubblici
Art. 28 1. Le Parti perseguono una reciproca e graduale liberalizzazione dei contratti di appalti pubblici. 2. Il Comitato misto adotta i necessari provvedimenti per attuare il paragrafo 1.
3. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi
vantaggi supplementari in merito all’accesso agli appalti pubblici, essa accetta l’avvio di negoziati al fine di estendere questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa.
VII. Cooperazione economica e assistenza tecnica
Art. 29 1. Le Parti dichiarano la loro disponibilità a promuovere una cooperazione econo- mica in accordo con gli obiettivi della politica nazionale vigente, prestando partico- lare attenzione ai settori che presentano difficoltà nel processo di adeguamento delle strutture in vista di una liberalizzazione dell’economia libanese. 2. Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo, le Parti convengo- no le modalità di assistenza tecnica e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolar modo nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane, dei regolamenti tecnici e dei provvedimenti sanitari e fitosanitari inclusa la normalizzazione e la certificazione nell’industria alimentare. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti. Le Parti emanano direttive per l’esecu- zione del presente paragrafo.
VIII. Disposizioni istituzionali e procedurali
Art. 30 Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto. 2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio fra gli Stati dell’AELS e il Libano. 3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.
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Art. 31 Procedure del Comitato misto 1. Per un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle Parti, ogni qual volta lo ritenga necessario, ma normalmente una volta ogni due anni.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva. 4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l’altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati e gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 32 Adempimento degli obblighi e consultazioni 1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari all’adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente Accordo. In caso di divergenza sull’inter- pretazione e l’applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione reciprocamente soddi- sfacente. 2. Una Parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte delle consulta- zioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, comunicando tutte le infor- mazioni utili. 3. Se una delle Parti ne fa domanda, le consultazioni si svolgono in seno al Comita- to misto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.
Art. 33 Provvedimenti temporanei Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che il Libano, oppure qualora il Libano ritenga che uno Stato dell’AELS non adempia agli obblighi conformemente al presente Accordo, e nel caso in cui il Comitato misto non abbia trovato entro 90 giorni una soluzione di comune accordo, la Parte svantaggiata può adottare i provvedimenti temporanei adeguati e assolutamente necessari a ristabilire l’equilibrio dei vantaggi derivanti dall’Accordo. Occorre dare la priorità ai provvedimenti che comprometta- no il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adotta- ti sono da notificare immediatamente alle Parti e al Comitato misto; quest’ultimo, al fine di una loro revoca, tiene regolari consultazioni. Le misure devono essere revo- cate non appena le condizioni non giustifichino più il loro mantenimento oppure nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta alla procedura d’arbitrato, non appena esiste una decisione del tribunale arbitrale e la si è ottemperata.
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Art. 34 Procedura d’arbitrato 1. Qualora una controversia fra le Parti contraenti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta, conformemente all’articolo 32 del presen- te Accordo, mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda scritta di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono aprire una procedura di arbitrato indirizzando una notifica scritta alla Parte in causa nella controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti. 2. In caso di apertura di una procedura d’arbitrato, ogni Parte alla controversia nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, un arbitro; i due arbitri desi- gnano, entro 30 giorni dall’ultima nomina, un terzo arbitro che presiede il tribunale arbitrale. Il presidente non è cittadino di una delle parti alla controversia né risiede in modo permanente nel territorio di una delle Parti contraenti. Se più Stati dell’AELS sono parti alla controversia, essi nominano congiuntamente un arbitro. 3. Se una parte alla controversia omette di nominare il proprio arbitro o se gli arbitri nominati non riescono ad accordarsi sul terzo arbitro entro il termine previsto dal paragrafo 2, ciascuna parte alla controversia può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia (CIG) di designare, a seconda del caso, l’arbitro della parte alla controversia negligente o il terzo arbitro. 4. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d’interpretazione del diritto internazionale pubblico. 5. Sempreché il presente Accordo non disponga altrimenti o le parti alla controver- sia non abbiano convenuto diversamente, per la composizione della controversia fra due Stati si applica il Regolamento facoltativo (stato: 20 ottobre 1992) della Corte permanente d’arbitrato (CPA). 6. Una Parte contraente che non è parte alla controversia ha il diritto, dopo notifica scritta alle parti alla controversia, di ricevere le proposte scritte delle parti alla con- troversia e di assistere a tutte le sedute.
7. Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti.
8. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono di regola assunte dalle parti alla controversia in parti uguali. Il tribunale arbitrale tuttavia può decidere a propria discrezione che una parte più consistente delle spese sia sopportata da una delle parti alla controversia. Gli onorari e le spese dovuti ai membri del tribunale arbitrale sottostanno alle tariffe stabilite dal Comitato misto e in vigore al momento della costituzione del tribunale arbitrale.
IX. Disposizioni finali
Art. 35 Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a riesaminare le disposizioni del presente Accordo alla
luce degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnata-
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mente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di nego- ziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottopo- sti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.
Art. 36 Allegati e protocolli 1. Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.
2. Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono i seguenti:
Allegato I Applicazione territoriale Allegato II Prodotti non coperti dall’Accordo Allegato III Pesce e altri prodotti del mare Allegato IV Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente Allegato V Protezione della proprietà intellettuale Protocollo A Prodotti agricoli trasformati Protocollo B Regole d’origine Protocollo C Monopoli di Stato
Art. 37 Emendamenti 1. Gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto – fatti salvi quelli menzionati nell’articolo 36 – sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazio- ne o approvazione. 2. Salvo decisione contraria delle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Depositario.
Art. 38 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.
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Art. 39 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione e alle condizioni stabilite dalla stessa decisione. L’adesione dev’essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento d’adesione.
Art. 40 Ritiro e scadenza 1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indi- rizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Depositario.
2. Se il Libano si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso.
3. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.
Art. 41 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli stru- menti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005 per gli Stati firmatari che a quella data avranno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo, a condizio- ne che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno due mesi prima dell’entrata in vigore e a condizione che il Libano sia fra gli Stati che hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Se non entra in vigore il 1° gennaio 2005, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accet- tazione o approvazione presso il Depositario da parte del Libano e di almeno uno Stato dell’AELS.
4. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.
5. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell’AELS può
applicare provvisoriamente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria del presente Accordo conformemente al presente paragrafo deve essere notificata al Depositario.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano RU 2007
Art. 42 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Montreux, il 24 giugno 2004, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 1° gennaio 2007 Stati contraenti Ratifica Entrata in vigore
Islanda 22 novembre 2005 1° giugno 2007 Libano 25 ottobre 2006 1° giugno 2007 Liechtenstein 24 agosto 2005 1° giugno 2007 Norvegia 25 febbraio 2005 1° giugno 2007 Svizzera 30 giugno 2006 1° giugno 2007
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Libano
Concluso a Montreux il 24 giugno 2004 Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 200616 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2007
Art. 1 Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e il Libano completa l’Accordo di libero scambio firmato dal Libano e dagli Stati del- l’AELS il 24 giugno 200417, in particolare in relazione con l’articolo 4 paragrafo 2.
Art. 2 Il Libano accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’appendice 1. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Libano figuranti nell’appendice 2.
Art. 3 Le regole d’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’appendice 3.
Art. 4 Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate.
Art. 5 Le Parti si dichiarano disposte, ciascuna nell’ambito della propria politica agricola, a proseguire gli sforzi per una ulteriore liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli.
Art. 6 Fra le Parti si applicano le disposizioni dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura18.
Art. 7 Fra le Parti si applicano le disposizioni dell’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
16 RU 2007 1193
17 v. qui avanti
18 RS 0.632.20 Allegato 1A.3
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano RU 2007
Art. 8 1 Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
2 Entrain vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati
dell’AELS e il Libano.
Art. 9 Il presente accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano.
Art. 10 Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192319 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Montreux, il 24 giugno 2004, in due esemplari originali in lingua inglese.
Per la Svizzera: Per il Libano: Joseph Deiss Marwan Hamadé
19 RS 0.631.112.514
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Appendice 1
Concessioni del Libano conformemente all’articolo 2 Tariff Headings Description Reduction
Switzerland
01.02 Live bovine animals.
0102.10 – Pure-bred breeding animals 100 %
01.03 Live swine.
0103.10 – Pure-bred breeding animals 100 %
01.04 Live sheep and goats.
0104.20 – Goats 100 %
02.10 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; 100 %
edible flours and meals of meat or meat offal.
04.02 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other
sweetening matter.
0402.10 – In powder, granules or other solid forms, of a fat content, 100 %
by weight, not exceeding 1,5 %:
0402.21 – – Not containing added sugar or other sweetening matter :
0402.2111 – 100 %
0402.29 – – Other :
0402.2911 – 100 % 0402.2919 – 100 %
04.06 Cheese and curd. 30 %
0406.10 – Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese,
and curd
0406.3090 – – – other 100 %
0406.4029 – 100 % 0406.4081 – 100 %
0406.90 – Other cheese
ex 0406.90 Kashkaval 30 % ex 0406.90 Other cheese, except Kashkaval cheese 20 %
05.11 Animal products not elsewhere specified or included; dead animals
of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.
0511.10 – Bovine semen 100 %
ex 09.01 Coffee, roasted, whether or not decaffeinated. 100 %
09.02 Tea, whether or not flavoured.
0902.40 – Other black tea (fermented) and other partly fermented tea 100 %
ex 09.10 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), bay leaves, curry and 100 % other spices (except thyme) – Thyme; bay leaves :
0910.4010 – – – Thyme 20 %
20.02 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or
acetic acid.
2002.90 – Other:
– – – Tomato juice, concentrated by evaporation, not containing added sugar, put up in packagings weighing each 100 kg net or more
2002.9090 – – – Other 30 %
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Tariff Headings Description Reduction
Switzerland
20.07 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut
pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter. – Other:
2007.91 – – Citrus fruit 30 %
2007.99 – – Other:
2007.9910 – – – Concentrated purées of a kind known as dibs 30 %
2007.9920 – – – Guavas or mangoes purée, put up in packaging weighing 100 %
each 3 kg net or more
2007.9930 – – – Bananas, strawberries, apricots, puree, in containers of 100 %
a net content not less than 100 kg
2007.9990 – – – other 30 %
20.08 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or
preserved, whether or not containing added sugar or other sweete- ning matter or spirit, not elsewhere specified or included.
2008.40 – Pears 25 %
2008.50 – Apricots 25 %
2008.60 – Cherries 25 %
20.09 Fruit juices (including grape must) and vegetable juices,
unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter. – Apple juice :
2009.71 – – Of a Brix value not exceeding 20
2009.7111 – – – 30 % 2009.7119 – – – 20 % 2009.7129 – 20 % – – Other:
2009.7990 – – – Other 20 %
21.01 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and
preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.
2101.11 – – Extracts, essences and concentrates 100 %
2101.20 – Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and 100 %
preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté
23.09 Preparations of a kind used in animal feeding.
ex 2309.90 Preparations of mineral materials with/without vitamins or 100 % active medicinal ingredients for animal feeding.
1) Reduction by percent on currently applied customs duty starting 1st March 2008 and with treatment no less favourable than that accorded to the European Community. 2) It is understood that the reduction shall neither apply to the minimum duty nor to the excise duty and that EFTA States get treatment no less favourable than that accorded to the European Community with regard to these charges.
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Appendice 2
Concessioni della Svizzera
La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Libano come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna 3, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna 4, la Svizzera riduce dell’importo corrispondente il dazio applicabile al momento dell’importazione.
Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
fr. al pezzo
0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
– altri: – – altri: – – – da macello:
90 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 80.–
(n. cont. 5)* – – – altri:
90 95 – – – – importati nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 1)*
0104. Animali vivi della specie ovina o caprina:
– della specie caprina:
20 10 – – importati nei limiti del contingente doganale 3.–
(n. cont. 4)*
20 20 – – importati nei limiti del contingente doganale 40.–
(n. cont. 5)* fr. per 100 kg lordi
0105. Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone,
vivi, delle specie domestiche: – di peso non eccedente 185 g:
11 00 – – galli e galline esente
0106. Altri animali vivi:
– mammiferi:
11 00 – – primati esente
20 00 – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) esente
– uccelli:
32 00 – – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, esente
are e cacatua) – – altri:
39 90 – – – altri esente
0204. Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche,
refrigerate o congelate: – carcasse e mezzene di agnello, congelate:
30 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 20.–
(n. cont. 5)*
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
0206. Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina,
ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: – altre, fresche o refrigerate:
80 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 9.–
(n. cont. 5)*
0207. Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o
congelate, di volatili della voce 0105: – di galli e galline: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:
11 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.–
(n. cont. 6)* – – non tagliati in pezzi, congelati:
12 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.–
(n. cont. 6)* – – pezzi e frattaglie,congelati: – – – petti:
14 81 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.–
(n. cont. 6)*
0208. Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o
congelate: – altre: ex 90 10 – – di struzzi e pernici esente
0406. Formaggi e latticini:
– formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:
10 10 – – Mascarpone, Ricotta Romana 19.50
10 20 – – Mozzarella 256.–
– formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:
30 90 – – altri 426.–
0407. Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
00 10 – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)* 47.–
0409.00 00 Miele naturale 19.–
0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi
diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:
00 10 – abomasi esente
– altri stomaci di animali delle voci 0101–0104; trippe;
00 39 – – altri 0.50
00 90 – altri esente
0506. Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge,
sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
10 00 – osseina e ossa acidulate esente
90 00 – altri esente
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
0507. Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di
altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
10 00 – avorio; polveri e cascami d’avorio esente
90 00 – altri esente
0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze;
bianco di funghi (micelio): – altri: – – altri ex 90 91 – – – con radici nude, piante d’ornamento 4.– ex 90 91 – – – con radici nude, diverse dalle piante d’ornamento 18.–
90 99 – – – altri 4.60
0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento,
freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* esente
– – – rose:
10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* esente
– – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:
10 51 – – – – – legnosi 20.–
10 59 – – – – – altri 20.–
– altri:
90 10 – – essiccati, allo stato naturale esente
90 90 – – altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) esente
0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né
boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – altri: – – freschi: – – – legnosi:
91 11 – – – – alberi di Natale e rami di conifere esente
91 19 – – – – altri 5.–
91 90 – – – altri esente
0701. Patate, fresche o refrigerate:
– da semina:
10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 1.40
(n. cont. 14)*
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
– altre:
90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 3.–
(n. cont. 14)*
0702. Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– pomodori peretti (di forma allungata):
00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri:
00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o
refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:
10 11 – – – 1° maggio al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):
10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:
10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – lampagioni:
10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:
10 50 – – – – 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:
10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 61 – – – – – limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano RU 2007
Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
– – – altre cipolle mangerecce:
10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 71 – – – – – limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
10 80 – – – scalogni
20 00 – aglio esente
– porri e altri ortaggi agliacei: – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:
90 10 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.–
– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:
90 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – altri porri:
90 20 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.–
– – – 1° marzo al 15 febbraio:
90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti
commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone:
10 10 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – romanesco:
10 20 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – altri:
10 90 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 91 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– cavoletti di Bruxelles:
20 10 – – dal 1° febbraio al 31 agosto 5.–
– – dal 1° settembre al 31 gennaio:
20 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– altri: – – cavoli rossi:
90 11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – dal 30 maggio al 15 maggio:
90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – cavoli bianchi:
90 20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente
– – – dal 15 maggio al 1° maggio:
90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – cavoli a punta:
90 30 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente
– – – dal 1° aprile al 15 marzo:
90 31 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
– – cavoli di Milano:
90 40 – – – dal 11 maggio al 24 maggio esente
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – broccoli:
90 50 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – cavoli cinesi:
90 60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.–
– – – dal 10 aprile al 1° marzo:
90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* – 5.–
– – Pak -Choi:
90 63 – – – dal 2 marzo al 9 aprile: 5.–
– – – dal 10 aprile al 1° marzo:
90 64 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – cavoli rapa:
90 70 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo 5.–
– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:
90 71 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – cavoli ricci senza testa:
90 80 – – – dall’11 maggio al 24 maggio 5.–
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
90 81 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
90 90 – – altri 5.–
0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.),
fresche o refrigerate: – lattughe: – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:
11 11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
11 18 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – – Batavia e altre lattughe iceberg:
11 20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
11 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – – altre:
11 91 – – – – dal 11 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:
11 98 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – altre: – – – lattuga romana:
19 10 – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
– – – lattughino: – – – – foglia di quercia:
19 20 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 21 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – – lollo, rosso:
19 30 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 31 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – – lollo, diverso da quello rosso:
19 40 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 41 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – – altre:
19 50 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – 1° marzo al 20 dicembre:
19 51 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – altre:
19 90 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio 5.–
– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:
19 91 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – cicorie: – – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
21 10 – – – dal 21 maggio al 30 settembre 3.50
– – – dal 1° ottobre al 20 maggio:
21 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 3.50
0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli: – – cetrioli per insalata:
00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 31 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – altri cetrioli:
00 40 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
00 41 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
00 50 – cetriolini 3.50
0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
20 10 – – da sgranare
– – – piattoni:
20 21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 28 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – fagiolini long beans:
20 31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 38 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):
20 41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 48 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– – altri:
20 91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 98 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
– altri legumi da granella: – – altri: – – – per l’alimentazione umana:
90 80 – – – – 1° novembre al 31 maggio esente
– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:
90 81 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
90 90 – – – altri esente
0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– carciofi:
10 10 – – 1° novembre al 31 maggio esente
– – dal 1° giugno al 31 ottobre:
10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– asparagi: – – asparagi verdi:
20 10 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 15 giugno:
20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* esente
20 90 – – altri 2.50
– melanzane:
30 10 – – dal 16 ottobre al 31 maggio esente
– – dal 1° giugno al 15 ottobre:
30 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano coste verde:
40 10 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.–
– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
40 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
– – coste bianco:
40 20 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.–
– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
40 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – altro:
40 90 – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.–
– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:
40 91 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– funghi e tartufi:
51 00 – – funghi del tipo Agaricus esente
52 00 – – tartufi esente
59 00 – – altri esente
– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni:
60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente
60 90 – – – altri esente
– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):
70 10 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio 5.–
– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:
70 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
70 90 – – altri 3.50
– altri: – – prezzemolo:
90.40 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo 5.–
– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:
90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – zucchine, incluse le zucchine con fiore:
90 50 – – – dal 31 ottobre al 19 aprile 5.–
– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:
90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
90 80 – – crescione, dente di leone 3.50
– – altri: ex 90 99 – – – molochia esente ex 90 99 – – – altri 3.50
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con
anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
20 00 – olive esente
30 00 – capperi esente
40 00 – cetrioli e cetriolini esente
– funghi e tartufi:
51 00 – – funghi del tipo Agaricus esente
59 00 – – altri esente
ex 90 00 – cipolle esente
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano RU 2007
Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati: – piselli (Pisum sativum): – – in grani intieri, non lavorati:
10 19 – – – altri esente
– – altri:
10 99 – – – altri esente
– ceci: – – in grani intieri, non lavorati:
20 19 – – – altri esente
– – altri
20 99 – – – altri esente
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani intieri, non lavorati:
31 19 – – – – altri esente
– – – altri:
31 99 – – – – altri esente
– – Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): – – – in grani intieri, non lavorati:
32 19 – – – – altri esente
– – – altri:
32 99 – – – – altri esente
– – comuni (Phaseolus vulgaris): – – – in grani intieri, non lavorati:
33 19 – – – – altri esente
– – – altri:
33 99 – – – – altri esente
– – altri: – – – in grani intieri, non lavorati:
39 19 – – – – altri esente
– – – altri:
39 99 – – – – altri esente
– lenticchie: – – in grani intieri, non lavorati:
40 19 – – – altre esente
– – altre:
40 99 – – – altre esente
– Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – – in grani intieri, non lavorati: – – – da semina:
50 15 – – – – favette (Vicia faba var. minor) esente
50 18 – – – – altri esente
50 19 – – – altre esente
– – altre:
50 99 – – – altre esente
– altri:
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
– – in grani intieri, non lavorati:
90 19 – – – altri esente
– – altri:
90 99 – – – altri esente
0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur,
patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – radici di manioca:
10 90 – – altre esente
– patate dolci:
20 90 – – altre esente
– altri:
90 90 – – altri esente
0801. Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o
secche, anche sgusciate o decorticate: – noci di cocco:
11 00 – – disseccate esente
19 00 – – altre esente
– noci del Brasile:
21 00 – – con guscio esente
22 00 – – senza guscio esente
– noci di acagiù:
31 00 – – con guscio esente
32 00 – – guscio esente
0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o
decorticate: – mandorle:
11 00 – – con guscio esente
12 00 – – sgusciate esente
– noci comuni: – – con guscio:
31 90 – – – altre esente
– – sgusciate:
32 90 – – – altre esente
40 00 – castagne e marroni (Castanea spp.) esente
50 00 – pistacchi esente
– altre:
90 10 – – tropicali esente
90 90 – – altre esente
0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e
mangostani, freschi o secchi:
10 00 – datteri esente
– fichi:
20 10 – – freschi esente
20 20 – – secchi esente
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano RU 2007
Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
30 00 – ananassi esente
40 00 – avocadi esente
50 00 – guaiave, manghi e mangostani esente
0805. Agrumi, freschi o secchi:
10 00 – arance esente
20 00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, esente
wilkings e simili ibridi di agrumi
40 00 – pompelmi e pomeli esente
50 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette esente
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
90 00 – altri esente
0806. Uve, fresche o secche:
– fresche: – – da tavola: ex 10 12 – – – dal 1° dicembre al 31 maggio esente*) *) nei limiti di un contingente doganale annuo di 5000 t
20.00 – secche esente
0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
– meloni (compresi i cocomeri):
11 00 – – cocomeri esente
19 00 – – altri esente
20 00 – papaie esente
0808. Mele, pere e cotogne, fresche:
– mele: – – da sidro e da distillazione:
10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 2.–
(n. cont. 20)* – – altre mele: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
10 21 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.–
– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:
10 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–
(n. cont. 17)* – – – in altro imballaggio:
10 31 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.50
– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:
10 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50
(n. cont. 17)* – pere e cotogne: – – da sidro e da distillazione:
20 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 2.–
(n. cont. 20)* – – altre pere e cotogne: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
20 21 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.–
– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:
20 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–
(n. cont. 17)*
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
– – – in altro imballaggio:
20 31 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.50
– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:
20 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50
(n. cont. 17)*
0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci),
prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno 3.–
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 3.–
– – in altro imballaggio:
10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno 5.–
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 5.–
– ciliegie:
20 10 – – dal 1° settembre al 19 maggio 3.–
– – dal 20 maggio al 31 agosto:
20 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 3.–
– prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne):
40 12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno 3.–
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
40 13 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.–
(n. cont. 18)*
40 15 – – – prugnole 3.–
– – altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):
40 92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno 10.–
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
40 93 – – – – – nei limiti del contingente doganale 10.–
(n. cont. 18)*
40 95 – – – prugnole 10.–
0810. Altre frutta fresche:
– fragole:
10 10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente
– – 15 maggio al 31 agosto:
10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* esente
– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):
30 10 – – – dal 16 settembre al 14 giugno 5.–
– – – dal 15 giugno al 15 settembre:
30 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* 5.–
30 20 – – uvaspina 5.–
40 00 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere esente
«Vaccinium»
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
50 00 – kiwi esente
60 00 – durian esente
– altri:
90 92 – – tropicali esente
90 99 – – altri esente
0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806;
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
10 00 – albicocche esente
– prugne:
20 10 – – intiere esente
20 90 – – altre esente
30 00 – mele 29.–
– altre frutta: – – pere:
40 11 – – – intiere 7.60
40 19 – – – altre esente
– – altre: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
40 89 – – – – altre esente
– – – altre: ex 40 99 – – – – altre, frutta tropicali 2.– – miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %: ex 50 19 – – – – altri, frutta tropicali 1.– – – – altri: ex 50 29 – – – – altri, frutta tropicali 1.–
0901. Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di
caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: – caffè non torrefatto:
11 00 – – non decaffeinizzato esente
12 00 – – decaffeinizzato esente
– caffè torrefatto:
21 00 – – non decaffeinizzato 46.75
22 00 – – decaffeinizzato 46.75
– altri: – – bucce e pellicole di caffè:
90 19 – – – altri esente
90 20 – – succedanei del caffè contenenti caffè 15.40
0902. Tè, anche aromatizzato:
10 00 – tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi esente
immediati di contenuto non eccedente 3 kg
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20 00 – tè verde (non fermentato) altrimenti presentato esente
30 00 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, esente
presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg
40 00 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, esente
altrimenti presentati
0903.00 00 Mate esente
0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o
del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:
11 00 – – non tritato né polverizzato esente
12 00 – – o polverizzato esente
– essiccati o tritati o polverizzati:
20 10 – – non lavorati esente
20 90 – – altri esente
0905.00 00 Vaniglia esente
0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di
cumino, di carvi; bacche di ginepro:
10 00 – semi di anice o di badiana esente
20 00 – semi di coriandolo esente
30 00 – semi di cumino esente
40 00 – semi di carvi esente
50 00 – semi di finocchio; bacche di ginepro esente
0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e
altre spezie:
10 00 – zenzero esente
20 00 – zafferano esente
30 00 – curcuma esente
40 00 – timo; foglie di alloro esente
50 00 – curry esente
– altre spezie:
91 00 – – miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo esente
99 00 – – altre esente
1006. Riso:
– riso greggio (riso «paddy» o risone):
10 90 – – altro esente
– riso decorticato (riso cargo o riso bruno):
20 90 – – altro esente
– riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:
30 90 – – altro esente
– rotture di riso:
40 90 – – altro esente
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1106. Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della
voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: – dei prodotti del capitolo 8:
30 90 – – altri esente
1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
– noci e mandorle di palmisti: – – altri:
10 91 – – – per l’alimentazione umana 0.10
10 99 – – – altri 0.10
– semi di cotone: – – altri:
20 91 – – – per l’alimentazione umana 0.10
20 99 – – – altri 0.10
– semi di ricino: – – altri:
30 91 – – – per l’alimentazione umana 0.10
30 99 – – – altri 0.10
– semi di sesamo: – – altri:
40 91 – – – per l’alimentazione umana 0.10
40 99 – – – altri 0.10
– semi di senape: – – altri:
50 91 – – – per l’alimentazione umana 0.10
50 99 – – – altri 0.10
– semi di cartamo: – – altri:
60 91 – – – per l’alimentazione umana 0.10
60 99 – – – altri 0.10
– altri: – – semi di papavero, nero o bianco: – – – altri:
91 18 – – – – per l’alimentazione umana 0.10
91 19 – – – – altri 0.10
– – altri – – – semi di karité: – – – – altri:
99 27 – – – – – per l’alimentazione umana 0.10
99 29 – – – – – altri 0.10
– – – altri: – – – – altri:
99 98 – – – – – per l’alimentazione umana 0.10
99 99 – – – – – altri 0.10
1208. Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina
di senape: – di fave di soia:
10 90 – – altre esente
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– altre:
90 90 – – altre esente
1209. Semi, frutti e spore da sementa:
– semi di barbabietole da zucchero:
10 90 – – altri esente
– semi di piante foraggere:
21 00 – – di erba medica esente
22 00 – – di trifoglio (Trifolium spp.) esente
23 00 – – di festuca esente
24 00 – – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky esente
(Poa pratensis L.) – – altri:
29 80 – – – di erba mazzolina, di avena bionda, di fromentale, esente
di cimmino e di altri semi di piante erbacee
29 90 – – – altri esente
30 00 – semi di piante erbacee utilizzate principalmente esente
per i loro fiori – altri:
91 00 – – semi di ortaggi esente
– – altri: – – – altri:
99 99 – – – – altri esente
1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella prepara- zione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
10 00 – radici di liquirizia esente
20 00 – radici di ginseng esente
30 00 – coca (foglie di) esente
40 00 – paglia di papavero esente
90 00 – altri esente
1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da
zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principal- mente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – carrube, compresi i semi di carrube:
10 10 – – semi di carrube esente
– – altri:
10 99 – – – altri esente
– alghe:
20 90 – – altri esente
30 00 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche esente
(comprese le peschenoci) o di prugne – altri: – – barbabietole da zucchero:
91 90 – – – altre esente
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– – altri: – – – altri:
99 98 – – – – altre esente
1214. Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da
foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:
10 90 – – altri esente
– altri:
90 90 – – altri esente
1404. Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
10 00 – materie prime vegetali delle specie principalmente usate esente
per la tinta o la concia – linters di cotone:
20 10 – – greggi esente
20 90 – – altri esente
– altri:
90 90 – – altri esente
1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente: – altri: ex 00 91 – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici 148.– ex 00 99 – – altri, per usi tecnici 158.20
1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente: – vergini: – – altri: ex 10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, esente per usi tecnici ex 10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l esente1) 1) nei limiti di un contingente doganale annuo di 500 t ex 10 99 – – – altri, per usi tecnici esente ex 10 99 – – – altri 5.50 – altri: – – altri: ex 90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, esente per usi tecnici ex 90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 5.50 ex 90 99 – – – altri, per usi tecnici esente ex 90 99 – – – altri 5.50
1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive,
anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: – altri: ex 00 91 – – greggi, per usi tecnici esente
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ex 00 99 – – altri, per usi tecnici esente
1512. Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – oli di girasole o di cartamo e loro frazioni: – – oli greggi: ex 11 90 – – – altri, per usi tecnici esente – – altri: – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di girasole o di cartamo: – – – – altre: ex 19 18 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 19 19 – – – – – altre, per usi tecnici esente – – – altri: – – – – altri: ex 19 98 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 19 99 – – – – – altri, per usi tecnici esente – olio di cotone e sue frazioni: – – olio greggio, anche depurato del gossipolo: ex 21 90 – – – altro, per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 29 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 29 99 – – – – altri, per usi tecnici esente
1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro
frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di granturco e sue frazioni: – – olio greggio: ex 21 90 – – – altro, per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 29 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 29 99 – – – – altri, per usi tecnici esente – olio di ricino e sue frazioni: – – altri: ex 30 91 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 30 99 – – – altri, per usi tecnici esente – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni: – – altri: ex 40 91 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 40 99 – – – altri, per usi tecnici esente – olio di sesamo e sue frazioni: – – olio greggio: ex 50 19 – – altro, per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 50 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 50 99 – – – – altri, per usi tecnici esente
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– altri: – – olio di germi di cereali: – – – altro: ex 90 13 – – – – greggio, per usi tecnici esente – – – – altro: ex 90 18 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 19 – – – – – altro, per usi tecnici esente – – olio di ioioba e sue frazioni: – – – altri: ex 90 28 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 29 – – – – altri, per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 90 98 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 99 – – – – altri, per usi tecnici esente
1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o
totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: – grassi e oli vegetali e loro frazioni: – – altri: ex 20 91 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 20 99 – – – per usi tecnici esente
1518. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati,
disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: – miscele non alimentari di oli vegetali: ex 00 19 – – altri, per usi tecnici esente – olio di soia, epossidato:
00 89 – – altro esente
– altri: ex 00 99 – – altri, linossina esente
1601. Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie
o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: – altri: – – di animali delle voci 0101 - 0104, escluse quelle di cinghiale:
00 21 – – – importati nei limiti del contingente doganale 110.–
(n. cont. 6)* – – di volatili della voce 0105:
00 31 – – – importati nei limiti del contingente doganale 60.–
(n. cont. 6)*
00 49 – – altri 110.–
1602. Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie
o di sangue: – preparazioni omogeneizzate:
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10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 42.50
(n. cont. 5)* – di fegato di qualsiasi animale:
20 10 – – a base di fegato d’oca esente
– di volatili della voce 0105: – – di tacchina:
31 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.–
(n. cont. 6)* – – di gallina:
32 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.–
(n. cont. 6)* – – altre:
39 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.–
(n. cont. 6)* – della specie suina: – – prosciutti e loro pezzi: – – – prosciutto in scatola:
41 11 – – – – importato nei limiti del contingente doganale 52.–
(n. cont. 6)*
1804.00 00 Burro, grasso e olio di cacao esente
2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non
nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – olive:
70 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg esente
70 90 – – altri esente
– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: – – altri, in recipienti eccedenti 5 kg: ex 90 11 – – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere 17.50 «Capsicum» o del genere «Pimenta» – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 39 – – – – altre miscele, pimenti del genere «Capsicum» 17.50 o del genere «Pimenta» – – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg: ex 90 40 – – – legumi, pimenti del genere «Capsicum» o del genere 24.50 «Pimenta» – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 69 – – – – altre miscele, pimenti del genere «Capsicum» 24.50 o del genere «Pimenta»
2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di
piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
00 10 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali esente
2007. Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta,
ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 10 00 – preparazioni omogeneizzate, di frutta tropicali esente
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– altre: – – altre: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 11 – – – – frutta tropicali esente
99 19 – – – – altre esente
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 21 – – – – frutta tropicali esente
ex 99 29 – – – – alter, di ananassi 29.–
2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – – arachidi:
11 90 – – – altre esente
– – altri, compresi i miscugli:
19 10 – – – frutta tropicali esente
19 90 – – – altri 3.50
20 00 – ananassi esente
– agrumi:
30 10 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 5.50
– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:
91 00 – – cuori di palma esente
– – miscugli:
92 11 – – – di frutta tropicali esente
– – altre: – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 11 – – – – di frutta tropicali esente
– – – altre: – – – – altre frutta:
99 96 – – – – – frutta tropicali esente
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o
legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati:
11 10 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
11 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–
– – non congelati, d’un valore Brix non eccedente 20:
12 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
12 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–
– – altri:
19 30 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
19 40 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–
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fr. per 100 kg lordi
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– succhi di pompelmo o di pomelo: – – d’un valore Brix non eccedente 20:
21 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–
– – altri:
29 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
29 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–
– succhi di altri agrumi: – – d’un valore Brix non eccedente 20: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
31 11 – – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) esente
– – altri: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
39 11 – – – – agro-cotto esente
39 19 – – – – altri 6.–
– succhi di ananasso: – – d’un valore Brix non eccedente 20:
41 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
41 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
– – altri:
49 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
49 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente
50 00 – succhi di pomodoro esente
– succhi di uva (compresi i mosti di uva): – – altri:
69 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 50.–
(n. cont. 22)* – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
80 10 – – succhi di ortaggi o legumi 10.–
– – altri: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 81 – – – – di frutta tropicali esente
80 89 – – – – altri 14.40
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 98 – – – – di frutta tropicali esente
80 99 – – – – altri 45.50
– miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi: – – – contenenti succhi di frutta a granella:
90 11 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 16.–
(n. cont. 21)*
90 29 – – – altri 13.–
– – altri: – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:
90 61 – – – – – a base di frutta tropicali esente
90 69 – – – – – altri esente
– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:
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(1) (2) (3) (4)
90 98 – – – – – a base di frutta tropicali esente
90 99 – – – – – altri esente
2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti
composti; farina di senape e senape preparata: – farina di senape, anche preparata e senape: – – altra:
30 18 – – – farina di senape, non mescolata esente
30 19 – – – altra esente
2104. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o
brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
20 00 – preparazioni alimentari composte omogeneizzate esente
2201. Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le
acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:
10 00 – acque minerali e acque gassate esente
90 00 – altri esente
2208. Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico
vomulico inferiore a 80 % ; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – acquaviti di vino o di vinacce: – – in recipienti di capacità eccedente 2 l:
20 11 – – – di vino esente
– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:
20 21 – – – acquaviti di vino esente
– vodka:
60 10 – – in recipienti di capacità eccedente 2 l esente
60 20 – – in recipienti di capacità non eccedentes 2 l esente
– altri:
90 10 – – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico esente
volumico inferiore a 80 % vol – – acquaviti in recipienti di capacità:
90 21 – – – eccedente 2 l 12.–
90 22 – – – non eccedente 2 l 30.–
– – altri:
90 99 – – – altri esente
2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili,
polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: – polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
20 90 – – altri esente
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Voce Designazione della merce Aliquota preferenziale di tariffa
applicabile Tariffa normale meno
fr. per 100 kg lordi
(1) (2) (3) (4)
2304. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in
forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:
00 90 – altri esente
2305. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in
forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide:
00 90 – altri esente
2306. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in
forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: – di cotone:
10 90 – – altri esente
– di lino:
20 90 – – altri esente
– di girasole:
30 90 – – altri esente
– di semi di ravizzone o di colza: – – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:
41 90 – – – altri esente
– – altri:
49 90 – – – altri esente
– di noce di cocco o di copra:
50 90 – – altri esente
– di noci o di mandorle di palmisti:
60 90 – – altri esente
– di germi di granturco:
70 90 – – altri esente
– altri:
90 90 – – altri esente
2401. Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
– tabacchi non scostolati:
10 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, esente
tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:
20 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, esente
tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – cascami di tabacco:
30 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, esente
tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano RU 2007
Appendice 3
Regole d’origine
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente appendice, si applicano le definizioni figuranti nell’articolo 1 del Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 2 Criteri dell’origine
1 Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano originari della
Svizzera o del Libano i prodotti: a. interamente ottenuti in Svizzera o in Libano ai sensi dell’articolo 4; b. che sono stati oggetto in Svizzera o in Libano di lavorazioni o di trasforma- zioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5; c. fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraen- te interessata ai sensi della presente appendice. 2 Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Libano.
Art. 3 Cumulo bilaterale dell’origine Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente appendice, i materiali originari del- l’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente inte- ressata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle elencate nell’articolo 6 della presente appen- dice.
Art. 4 Prodotti interamente ottenuti Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano intera- mente ottenuti in Svizzera o in Libano: a. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b. gli animali vivi, ivi nati e allevati; c. i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; d. i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; e. gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; f. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lette- re a–e o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.
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Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti fabbricati con materiali che non sono interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o in Libano si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Libano quan- do sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’allegato alla presente appendice. Le condizioni indicate nel presente paragrafo stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’allegato alla presente appendice, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a. il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b. l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’allegato alla presente appendice rela- tive al valore massimo dei materiali non originari.
3 I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 6.
Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all’articolo 7 del Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 7 Classificazione delle merci Ai fini dell’applicazione della presente appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.
Art. 8 Imballaggi e container Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conforme- mente agli articoli 4 e 5.
Art. 9 Elementi neutri Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 11 del Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano si applicano alla presente appendice.
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Art. 10 Trasporto diretto Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all’articolo 13 del Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 11 Prova dell’origine Le disposizioni concernenti la prova dell’origine contenute nel titolo V del Protocol- lo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati del- l’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 12 Misure di cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel titolo VI del Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
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Allegato all’Appendice 3
Note introduttive
Le disposizioni delle note introduttive dell’Allegato 1 al Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano si applicano al presente Allega- to; ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 02 Carni e frattaglie commestibili, Fabbricazione in cui tutti i materiali dei esclusi: capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti
0210 Carni e frattaglie commestibili, Fabbricazione in cui tutti i materiali
salate o in salamoia, essiccate o utilizzati devono essere classificati in affumicate; farine e polveri una voce diversa da quella del prodotto commestibili di carni o di frattaglie capitolo 04 Latte e derivati del latte; uova di Fabbricazione in cui tutti i materiali del volatili; miele naturale; prodotti capitolo 4 utilizzati sono interamente commestibili di origine animale, ottenuti non nominati né compresi altrove capitolo 06 Piante vive e prodotti della Fabbricazione in cui: floricoltura – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 07 Ortaggi o legumi, piante, radici Fabbricazione in cui tutti i materiali del e tuberi mangerecci capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti capitolo 08 Frutta commestibile; scorze di Fabbricazione in cui: agrumi o di meloni – tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 09 Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti
0901 Caffè, anche torrefatto o decaffe- Fabbricazione a partire da materiali di
inizzato; bucce e pellicole di caffè; qualsiasi voce succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902 Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da materiali di
qualsiasi voce
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Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e Fabbricazione in cui tutti i materiali del frutti diversi; piante industriali o capitolo 12 utilizzati sono interamente medicinali; paglie e foraggi ottenuti
1301 Gomma lacca, gomme, resine, Fabbricazione in cui il valore dei
gommo-resine e oleoresine materiali della voce 1301 utilizzati non (ad es.: balsami), naturali deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302 Succhi ed estratti vegetali;
sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti Fabbricazione a partire da mucillagini derivati da vegetali, modificati ed ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto capitolo 14 Materie da intreccio ed altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del prodotti di origine vegetale, non capitolo 14 utilizzati sono interamente nominati né compresi altrove ottenuti ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; Fabbricazione in cui tutti i materiali prodotti della loro scissione; grassi utilizzati devono essere classificati in alimentari lavorati; cere di origine una voce diversa da quella del prodotto animale o vegetale, esclusi:
1509 Olio di oliva e sue frazioni, anche Fabbricazione in cui tutti i materiali
raffinati, ma non modificati vegetali utilizzati sono interamente chimicamente ottenuti capitolo 16 Preparazioni di carne, di pesci o di Fabbricazione in cui tutti i materiali crostacei, di molluschi o di altri utilizzati devono essere classificati in invertebrati acquatici una voce diversa da quella del prodotto capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 20 Preparazioni di ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui il valore dei di frutta ed altre parti di piante materiali utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
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Voce SA Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, Fabbricazione in cui: esclusi: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti
2207 Alcole etilico non denaturato con Fabbricazione:
titolo alcolometrico volumico di – a partire da materiali non classificati
80 % vol. o più; alcole etilico e nelle voci 2207 o 2208, e
acquaviti, denaturati, di qualsiasi – in cui l’uva o i materiali derivati titolo dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
2208 Alcole etilico non denaturato, Fabbricazione:
con titolo alcolometrico volumico – a partire da materiali non classificati inferiore a 80 %; acqueviti, liquori nelle voci 2207 o 2208, e e altre bevande spiritose – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume capitolo 23 Residui e cascami dell’industria Fabbricazione in cui tutti i materiali alimentare; alimenti preparati utilizzati devono essere classificati in per animali una voce diversa da quella del prodotto capitolo 24 Tabacco e succedanei del tabacco Fabbricazione in cui tutti i materiali del fabbricati capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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