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AS 2007 1261

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki

Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki

Concluso il 19 aprile 2006 Approvato dall'Assemblea federale il 5 ottobre 20062 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Finlandia, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il Protocollo, firmati il 16 dicembre 19913 a Helsinki (di seguito «la Convenzione» e «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. L’articolo 10 paragrafi 2, 3 e 4 della Convenzione è modificato come segue:

«2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di detto Stato ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato contra- ente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esenti da imposta nel primo Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.» 2. I paragrafi da 5 a 7 dell’articolo 10 della Convenzione diventano i paragrafi da 3 a 5.

RS 0.672.934.511

1 Dal testo originale tedesco (AS 2007 1261).

2 RU 2007 1259 3 RS 0.672.934.51

2006-0865 1261

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2007 Prot. con la Finlandia

Art. 2

1. L’articolo 23 paragrafo 1 lettera c della Convenzione è abrogato.

2. La lettera d dell’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione diventa la lettera c.

Art. 3 L’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: «1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per: a) l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione; b) l’amministrazione o l’osservanza del diritto interno in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione in caso di società holding, tuttavia solo su richiesta; c) l’applicazione del diritto interno in caso di frode fiscale in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione, tuttavia solo su richiesta. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e rivelate solo a perso- ne o autorità (inclusi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione o dell’amministrazione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici in rela- zione alle imposte oggetto della presente Convenzione. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, indu- striali o professionali oppure metodi commerciali. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.»

Art. 4 A. Il numero 2 del Protocollo è abrogato. B. Il numero 3 del Protocollo diventa il numero 2. C. È inserito un nuovo numero 3 del seguente tenore: «3. Ad articolo 26 3.1 Con riferimento all’articolo 26 paragrafo 1 lettera b resta inteso che sono scam- biate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali o che devono essere trasmesse in via ordinaria e che possono essere ottenute dalle stesse autorità fiscali in una procedura ordinaria, senza ricorrere a misure specifiche. 3.2 Resta inteso che, ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 lettera b, per società holding si intendono le società svizzere secondo l’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte federali dirette e le società finlandesi equiparabili a queste società svizzere.

4 RS 642.14

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2007 Prot. con la Finlandia

3.3 Resta inteso che l’espressione «frode fiscale» designa un comportamento frau- dolento che rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un delitto fiscale punibile con la pena privativa della libertà. 3.4 Resta inteso che in caso di frode fiscale il segreto bancario non impedisce di reperire presso le banche prove documentali e di trasmetterle all’autorità competente dello Stato richiedente. Una comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto. 3.5 I due Stati contraenti convengono che l’applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 lettera c nonché delle disposizioni del presente Protocollo presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. È inoltre convenuto che l’assistenza amministrativa ai sensi di detta lettera non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove (‹fishing expeditions›).»

Art. 5 1. I Governi dei due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomati- ca che sono adempiute le condizioni costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione e del Protocollo, entra in vigore trenta giorno dopo la data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili in entrambi gli Stati contraenti: a) fatta salva la lettera b, alle imposte trattenute alla fonte sui dividendi, che scadono il, o dopo il, primo giorno dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo; b) alle imposte sui dividendi trattenute alla fonte scaduti il, o dopo il, 1° gen- naio 2006 realizzati da una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi, a condizione che il presente Protocollo entri in vigore nel 2006; c) con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l’articolo

26 paragrafo 1 lettera a, le informazioni sono scambiate il, o dopo il, 1° gen-

naio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo; d) con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l’arti- colo 26 paragrafo 1 lettera b, le informazioni sono scambiate per ogni anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo; e) con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l’arti- colo 26 paragrafo 1 lettera c, le informazioni sono scambiate per quanto concerne i delitti commessi il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo.

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2007 Prot. con la Finlandia

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Helsinki, il 19 aprile 2006, in lingua tedesca, finlandese e inglese. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Finlandia: Josef Bucher Ulla-Maj Wideroos

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