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AS 2007 1359

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Modifica del 16 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3 Competenze delle rappresentanze svizzere Le rappresentanze svizzere sostengono l’applicazione dell’assicurazione facoltativa. Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscri- zione consolare menzionati qui di seguito: a. fornire informazioni sull’assicurazione facoltativa; b. ricevere le dichiarazioni di partecipazione all’assicurazione facoltativa e trasmetterle alla Cassa di compensazione; c. collaborare all’istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell’AVS e dell’AI; d. confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di compensazione; e. trasmettere la corrispondenza agli assicurati.

Art. 4 Abrogato

Art. 5 Obbligo di fornire informazioni Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di com- pensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a compro- varne l’esattezza mediante documenti giustificativi.

1 RS 831.111

2006-3020 1359

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2007

Art. 8 cpv. 1 1 La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all’estero entro un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di tale termine, la partecipazione all’assicurazione facoltativa non è più possibile.

Art. 13 cpv. 1 e 3

1 Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa gli assicurati:

a. che non versano la totalità dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell’anno civile che segue l’anno contributivo (art. 14 cpv. 1); b. che non pagano gli interessi di mora (art. 18) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui ne è stato fissato l’importo mediante una decisione passata in giudicato; c. che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che segue l’anno contributivo. 3 L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell’anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l’assicurato è escluso dall’assicurazione facolta- tiva con effetto retroattivo al primo giorno dell’anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato.

Art. 14 Base di calcolo dei contributi, anno contributivo 1 I contributi sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo. L’anno contributivo corrisponde all’anno civile. 2 Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l’anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’anno contribu- tivo. L’interesse deducibile è stabilito conformemente all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti. È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. 3 Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo definito al capoverso 1. Il corso è stabilito dalla Cassa di compensazione.

Art. 14a Pagamento di acconti Durante l’anno contributivo gli assicurati possono versare periodicamente acconti.

2 RS 831.101

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Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2007

Art. 14b Fissazione dei contributi, compensazione e termine di pagamento 1 Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal termine dell’anno contributivo. 2 La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno contributivo mediante decisione. Se l’assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione. 3 I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. 4 La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso.

Art. 15 Abrogato

Art. 16 cpv. 2 e 3

2 I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri.

3 Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell’evento assicurato.

Art. 18 Interessi di mora e compensativi 1 Sui contributi non pagati entro l’anno civile successivo all’anno contributivo gli assicurati devo versare interessi di mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine dell’anno contributivo. 2 La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell’anno civile che segue l’anno contribu- tivo.

Art. 20 Pagamento Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione nella valuta del Paese di domici- lio. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autoriz- zare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di resi- denza dell’avente diritto.

Art. 21 cpv. 2 2 I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell’avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera.

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II

Disposizioni transitorie della modifica del 16 marzo 2007 1 I contributi per gli anni che precedono l’entrata in vigore della presente modifica sono riscossi in conformità al vecchio diritto. 2 Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capo- verso 2 finora in vigore sono applicabili ai servizi AVS/AI ancora in attività dopo il 1° gennaio 2008. Il testo di questi articoli figura nell’allegato.

III Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

16 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (cifra II)

Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capoverso 2 (stato 17 ottobre 2006), menzionati nelle disposizioni transitorie della modifica del 16 marzo 2007, hanno il tenore seguente:

Art. 3 Competenze delle rappresentanze svizzere3 1 Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:4 a. il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all’assicurazione facolta- tiva e la verificazione delle indicazioni in esse contenute; b. la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente; c.5 la determinazione dei contributi; d. la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla Cassa di compensazione; e. il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione all’accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni; f.6 il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate diretta- mente dalla Cassa di compensazione; g.7 il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro. 2 I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio AVS/AI»).8

Art. 4 Rimborso delle spese e rapporti d’ispezione 1 Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri dall’esecuzione dei compiti indicati nell’articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione.9 1bis La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI.10

3 RU 1972 2338 4 RU 2000 2828 5 RU 1994 2168 6 RU 2000 2828 7 RU 2000 2828 8 RU 1999 2685 9 RU 1999 2685 10 RU 1999 2685

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2 I rapporti d’ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere, a destinazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di com- pensazione, ragguagli sulla gestione dell’assicurazione facoltativa da parte delle rappresentanze svizzere.11 2bis L’ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.12

Art. 513 Obbligo di fornire informazioni Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi.

Art. 13 cpv. 1 1 Gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo sono esclusi dall’assicurazione. Lo stesso vale per gli assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla rappre- sentanza all’estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giustificativi richiesti.14

Art. 16 cpv. 2 2 I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della Cassa di compensazione, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un’altra valuta.15

Art. 20 cpv. 1 1 Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione, dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI nella valuta del Paese di domicilio.16 A richiesta, sono pagate dalla Cassa di compensazione in franchi svizzeri ad un rappresentante designato in Svizzera. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell’avente diritto.17

11 RU 2000 2828 12 RU 1999 2685 13 RU 2000 2828 14 RU 2000 2828 15 RU 1999 2685 16 RU 1999 2685 17 RU 1996 686, 1982 1282

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Art. 21 cpv. 2 2 I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell’avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI.18

18 RU 1999 2685

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