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AS 2007 141

Ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico

Ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti (OPRTR)

del 15 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti e ai trasferimenti di rifiuti e di sostanze inqui- nanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.

2 Si applica alle aziende con impianti di cui all’allegato 1.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico); b. impianti di cui all’allegato 1: sono considerati impianti di cui all’allegato 1 anche i molteplici impianti di uno stesso tipo (all. 1) contenuti in un’azienda e con una capacità totale superiore al valore soglia indicato nell’allegato 1; c. azienda: uno o più impianti situati in prossimità l’uno dell’altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica; d. titolare: il proprietario di un’azienda o la persona che la dirige a tutti gli effetti; e. sostanza inquinante: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l’alle- gato 2;

RS 814.017 1 RS 814.01

2006-0425 141

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f. emissione: l’introduzione intenzionale o involontaria, diretta o effettuata attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica; g. trasferimento: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini dell’azienda di:

1. rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione, o

2. sostanze inquinanti in acque di scarico destinate al trattamento;

h. acque di scarico: le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo; i. rifiuti speciali: i rifiuti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordi- nanza del 22 giugno 20052 sul traffico di rifiuti.

Sezione 2: Compiti del titolare dell’azienda

Art. 3 Obbligo di diligenza Il titolare di un azienda con impianti di cui all’allegato 1 deve garantire che le informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso il registro siano complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.

Art. 4 Obbligo di notifica Il titolare dell’azienda con impianti di cui all’allegato 1 notifica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 1° luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’ar- ticolo 5 capoverso 1 se, nell’anno civile precedente, l’azienda in questione: a. ha emesso una sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua o nel suolo in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione; b. ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali; c. ha trasferito più di 2000 tonnellate di altri rifiuti; oppure d. ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione nell’ac- qua.

Art. 5 Contenuto della notifica

1 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

a. nome, indirizzo e coordinate geografiche dell’azienda e degli impianti di cui all’allegato 1;

2 RS 814.610

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b. nome e indirizzo del titolare; c. quantità totale di ciascuna sostanza inquinante emessa nell’aria, nell’acqua o nel suolo dall’azienda nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna); d. quantità di rifiuti speciali trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti speciali destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3. Per il trasferimento transfrontaliero vanno inoltre indicati il nome e l’indi- rizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché l’indi- rizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione; e. quantità di altri rifiuti trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3; f. quantità di sostanza inquinante trasferita nelle acque di scarico nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna); e g. metodologie utilizzate per ricavare le informazioni di cui alle lettere c–f, precisando se sono il risultato di misurazioni, calcoli o stime. 2 Per ricavare le informazioni relative all’emissione e al trasferimento deve essere scelta una metodologia che consenta di ottenere le migliori informazioni disponibili; se possibile, deve essere scelta una metodologia riconosciuta a livello internazionale. 3 Le informazioni vanno inserite direttamente nel registro riservato messo a disposi- zione dall’UFAM; in via eccezionale possono essere trasmesse all’UFAM in altro modo. L’UFAM definisce il formato dei dati. 4 Chi, in applicazione di altre prescrizioni, ha già trasmesso alla Confederazione informazioni di cui al capoverso 1 può autorizzarla a inserirle nel registro di cui al capoverso 3; l’UFAM può richiedere ad altri servizi federali le informazioni ottenute in virtù di altre disposizioni, selezionando quelle che si prestano a essere inserite nel registro, e tenerne un elenco.

Art. 6 Obbligo di conservare le registrazioni 1 I titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 devono conservare per un periodo di cinque anni dalla notifica le registrazioni dei dati da cui sono tratte le informazioni notificate. Le registrazioni devono contemplare le metodologie appli- cate per ottenere i dati. 2 Le registrazioni vanno messe a disposizione delle autorità che ne fanno richiesta.

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Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 7 Tenuta del PRTR

1 L’UFAM tiene un PRTR.

2 Il PRTR contiene:

a. le informazioni non riservate di cui all’articolo 5 capoverso 1; b. informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse; c. collegamenti elettronici con banche dati ambientali nazionali già esistenti; d. collegamenti elettronici ai registri PRTR delle Parti del Protocollo e, ove possibile, di altri Paesi.

3 L’UFAM completa il registro:

a. su base annua, con le informazioni non riservate dell’anno civile precedente secondo il capoverso 2 lettera a; b. su base periodica, con informazioni relative alle emissioni di sostanze inqui- nanti da fonti diffuse secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 8 Informazione del pubblico 1 L’UFAM mette il PRTR a disposizione del pubblico al più tardi nove mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. 2 L’accesso alle informazioni contenute nel PRTR è garantito, in forma elettronica e in particolare via Internet, per almeno dieci anni dalla loro pubblicazione.

3 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare elettronicamente le informazioni

contenute nel PRTR per ogni anno civile in base ai seguenti criteri: a. nome dell’azienda e relative coordinate geografiche; b. impianti di cui all’allegato 1; c. titolare; d. sostanza inquinante o rifiuto; e. comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è stata emessa; f. metodo di riciclaggio o di eliminazione di cui all’allegato 3; g. nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione, qualora si tratti di un trasferimento transfrontaliero di rifiuti speciali. 4 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare i dati in base alle fonti diffuse iscritte nel registro.

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Art. 9 Riservatezza

1 Le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 sono pubbliche, sempre che

interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non si oppongano alla loro comunicazione. 2 Sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi con- templati nell’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 20043 sul principio di trasparenza dell’amministrazione.

3 Chi inoltra una documentazione all’UFAM deve:

a. specificare le informazioni da trattare con riservatezza; e b. motivare perché l’interesse fatto valere prevale sull’interesse alla divulga- zione. 4 L’UFAM valuta se l’interesse fatto valere è preponderante. Se la sua valutazione diverge dalla richiesta del titolare dell’azienda, l’UFAM, dopo aver sentito il titola- re, lo comunica a quest’ultimo mediante decisione. 5 Se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della riservatezza.

Art. 10 Verifica dei dati 1 I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nel registro riservato (art. 5 cpv. 3) e riguardanti aziende con impianti di cui all’allegato 1 situati sul loro terri- torio.

2 Verificano se:

a. i titolari hanno adempiuto al loro obbligo di notifica; e b. le informazioni fornite sono complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili. 3 Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispetta- ti, i Cantoni informano l’UFAM entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. L’UFAM ordina le misure necessarie.

Art. 11 Consulenza al pubblico e collaborazione con i Cantoni

1 L’UFAM informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza

riguardo alla sua applicazione e al suo scopo.

2 L’UFAM provvede a un regolare scambio di informazioni con i Cantoni e collabo-

ra con essi all’ulteriore sviluppo del PRTR.

3 RS 152.3

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui dati agricoli è modificata come segue: Art. 15 cpv 1 lett. e

1 L’Ufficio federale può trasmettere a:

e. l’Ufficio federale dell’ambiente: i dati relativi all’identificazione dell’azien- da e delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione, alle superfici coltivabili e ai dati concernenti i versamenti (all. 2 n. I–V, IX, XI, XIII–XVII) nonché alle scorte di frutta e di prodotti di frutta per la valuta- zione di provvedimenti esistenti e la preparazione di nuovi provvedimenti come pure per il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasfe- rimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico; Allegato 2 L’allegato 2 è sostituito dalla nuova versione qui annessa in appendice.

Art. 13 Disposizioni transitorie 1 La notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1 deve essere effettuata per il primo anno di riferimento al più tardi il 1° luglio 2008. 2 Qualora i titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 notifichino dati rela- tivi al periodo precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza, tali dati sono trattati secondo l’articolo 9.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.

15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 919.117.71

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Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Impianti

N. Impianti

1. Settore energetico

a. Raffinerie di oli minerali e di gas b. Impianti di gassificazione e liquefazione c. Centrali termiche e altri impianti di combustione con una potenza termica superiore a

50 megawatt (MW)

d. Cokerie e. Frantoi rotatori per il carbone con una capacità superiore a 1 t all’ora f. Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

2. Produzione e trasformazione dei metalli

a. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati) b. Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora c. Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: 1. laminazione a caldo, con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all’ora 2. forgiatura con magli, con un’energia superiore a 50 chilojoule per maglio e una potenza calorifica superiore a 20 MW 3. applicazione di strati protettivi di metallo fuso, con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all’ora d. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno e. Impianti: 1. per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici 2. per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli f. Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, se il volume delle vasche di trattamento è superiore a 30 m3

3. Industria mineraria

a. Coltivazione sotterranea e operazioni connesse b. Coltivazione a cielo aperto, se la superficie del sito supera i 25 ettari c. Impianti per la produzione di: 1. clinker (cemento) in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno 2. calce viva in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno 3. clinker (cemento) o calce viva in altri forni, con una capacità di produzione superio- re a 50 t al giorno

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N. Impianti

d. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto e. Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno f. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno g. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o una capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3

4. Industria chimica

a. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: 1. idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 2. idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche

3. idrocarburi solforati

4. idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

5. idrocarburi fosforosi

6. idrocarburi alogenati

7. composti organometallici

8. materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

9. gomme sintetiche

10. coloranti e pigmenti

11. tensioattivi

b. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: 1. gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile 2. acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi

3. basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

4. sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento 5. metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio c. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) d. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi e. Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base f. Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici

5. Gestione dei rifiuti e delle acque di scarico

a. Impianti di incenerimento, pirolisi, riciclaggio, trattamento chimico o deposito di rifiuti speciali con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno b. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 t all’ora

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N. Impianti

c. Impianti per lo smaltimento di altri rifiuti, diversi dai rifiuti speciali, con una capacità superiore a 50 t al giorno d. Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti) con una capacità di ricezione superiore a

10 t al giorno o con una capacità totale superiore a 25 000 t

e. Impianti per l’eliminazione o il riciclaggio di carcasse e di residui di animali con una capacità totale superiore a 10 t al giorno f. Impianti comunali di trattamento delle acque di scarico con una capacità superiore a

100 000 equivalenti-abitanti

g. Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque di scarico industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato, con una capacità superiore a

10 000 m3 al giorno

6. Produzione e lavorazione della carta e del legno

a. Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose b. Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno c. Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche con una capacità di produzione superiore a 50 m3 al giorno

7. Allevamento intensivo e acquacoltura

a. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini:

1. con oltre 40 000 posti per il pollame

2. con oltre 2000 posti per i suini da produzione (superiori ai 30 kg)

3. con oltre 750 posti per le scrofe

b. Acquacoltura intensiva, con oltre 1000 t di pesce e molluschi all’anno

8. Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande

a. Mattatoi con una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t al giorno b. Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: 1. materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 t al giorno 2. materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a

300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)

c. Impianti di trattamento e trasformazione del latte con una capacità di ricezione superiore a 200 t di latte al giorno (valore medio su base annuale)

9. Altri settori industriali

a. Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con una capacità di trattamento di 10 t al giorno b. Impianti per la concia delle pelli con una capacità di trattamento superiore a 12 t di prodotti finiti al giorno

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N. Impianti

c. Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno d. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione e. Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi, con una capacità sufficiente per navi di oltre 100 m di lunghezza

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Allegato 2 (art. 2 lett. e, 4 cpv. 1 lett. a e d)

Sostanze inquinanti Osservazione Il trattino (–) indica che il parametro in questione e il corrispondente comparto ambientale non comporta automaticamente l’obbligo di notifica dei dati.

N. Numero CAS Sostanza inquinante Soglia di emissione

nell’aria nell’acqua nel suolo kg/anno kg/anno kg/anno

1 74-82-8 Metano (CH4) 100 000 – –

2 630-08-0 Monossido di carbonio (CO) 500 000 – –

3 124-38-9 Biossido di carbonio (CO2) 100 milioni – –

4 Idrofluorocarburi (HFC) 100 – –

5 10024-97-2 Ossido di azoto (N2O) 10 000 – –

6 7664-41-7 Ammoniaca (NH3) 10 000 – –

7 Composti organici volatili diversi dal metano (COVNM) 100 000 – –

8 Ossidi di azoto (NOx/NO2) 100 000 – –

9 Perfluorocarburi (PFC) 100 – –

10 2551-62-4 Esafluoruro di zolfo (SF6) 50 – –

11 Ossidi di zolfo (SOx/SO2) 150 000 – –

12 Totale azoto – 50 000 50 000

13 Totale fosforo – 5 000 5 000

14 Idroclorofluorocarburi (HCFC) 1 – –

15 Clorofluorocarburi (CFC) 1 – –

16 Halon 1 – –

17 7440-38-2 Arsenico e composti (espressi come As) 20 5 5

18 7440-43-9 Cadmio e composti (espressi come Cd) 10 5 5

19 7440-47-3 Cromo e composti (espressi come Cr) 100 50 50

20 7440-50-8 Rame e composti (espressi come Cu) 100 50 50

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N. Numero CAS Sostanza inquinante Soglia di emissione

nell’aria nell’acqua nel suolo kg/anno kg/anno kg/anno

21 7439-97-6 Mercurio e composti (espressi come Hg) 10 1 1

22 7440-02-0 Nichel e composti (espressi come Ni) 50 20 20

23 7439-92-1 Piombo e composti (espressi come Pb) 200 20 20

24 7440-66-6 Zinco e composti (espressi come Zn) 200 100 100

25 15972-60-8 Alacloro – 1 1

26 309-00-2 Aldrin 1 1 1

27 1912-24-9 Atrazina – 1 1

28 57-74-9 Clordano 1 1 1

29 143-50-0 Clordecone 1 1 1

30 470-90-6 Clorfenvinfos – 1 1

31 85535-84-8 Cloroalcani, C10-C13 – 1 1

32 2921-88-2 Clorpirifos – 1 1

33 50-29-3 DDT 1 1 1

34 107-06-2 1,2- dicloroetano (EDC) 1 000 10 10

35 75-09-2 Diclorometano (DCM) 1 000 10 10

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1

37 330-54-1 Diuron – 1 1

38 115-29-7 Endosulfan – 1 1

39 72-20-8 Endrin 1 1 1

40 Composti organici alogenati (espressi come AOX) – 1 000 1 000

41 76-44-8 Eptacloro 1 1 1

42 118-74-1 Esaclorobenzene (HCB) 10 1 1

43 87-68-3 Esaclorobutadiene (HCBD) – 1 1

44 608-73-1 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH) 10 1 1

45 58-89-9 Lindano 1 1 1

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1

47 PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ) 0.001 0.001 0.001

48 608-93-5 Pentaclorobenzene 1 1 1

49 87-86-5 Pentaclorofenolo (PCP) 10 1 1

50 1336-36-3 Bifenili policlorurati (PCB) 0.1 0.1 0.1

51 122-34-9 Simazina – 1 1

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N. Numero CAS Sostanza inquinante Soglia di emissione

nell’aria nell’acqua nel suolo kg/anno kg/anno kg/anno

52 127-18-4 Tetracloroetilene (PER) 2 000 – –

53 56-23-5 Tetraclorometano (TCM) 100 – –

54 12002-48-1 Triclorobenzeni (TCB) 10 – –

55 71-55-6 1,1,1-tricloroetano 100 – –

56 79-34-5 1,1,2,2-tetracloroetano 50 – –

57 79-01-6 Tricloroetilene 2 000 – –

58 67-66-3 Triclorometano 500 – –

59 8001-35-2 Toxafene 1 1 1

60 75-01-4 Cloruro di vinile 1 000 10 10

61 120-12-7 Antracene 50 1 1

62 71-43-2 Benzene 1 000 200 200

(espresso (espresso come BTEX)* come BTEX)*

63 Difenileteri bromati (PBDE) – 1 1

64 Etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse – 1 1

65 100-41-4 Etilbenzene – 200 200

(espresso (espresso come BTEX)* come BTEX)*

66 75-21-8 Ossido di etilene 1 000 10 10

67 34123-59-6 Isoproturon – 1 1

68 91-20-3 Naftalene 100 10 10

69 Composti organostannici (espressi come Sn totale) – 50 50

70 117-81-7 Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) 10 1 1

71 108-95-2 Fenoli (espressi come C totale) – 20 20

72 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)** 50 5 5

73 108-88-3 Toluene – 200 200

(espresso (espresso come BTEX)* come BTEX)*

74 Tributilstagno e composti – 1 1

75 Trifenilstagno e composti – 1 1

76 Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3) – 50 000 –

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N. Numero CAS Sostanza inquinante Soglia di emissione

nell’aria nell’acqua nel suolo kg/anno kg/anno kg/anno

77 1582-09-8 Trifluralina – 1 1

78 1330-20-7 Xileni – 200 200

(espressi (espressi come BTEX)* come BTEX)*

79 Cloruri (espressi come Cl totale) – 2 milioni 2 milioni

80 Cloro e composti inorganici (espressi come HCl) 10 000 – –

81 1332-21-4 Amianto 1 1 1

82 Cianuri (espressi come CN totale) – 50 50

83 Fluoruri (espressi come F totale) – 2 000 2 000

84 Fluoro e composti inorganici (espressi come HF) 5 000 – –

85 74-90-8 Acido cianidrico (HCN) 200 – –

86 Particolato (PM10) 50 000 – –

* Occorre notificare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene). ** Per quanto riguarda gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH), vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l’indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5).

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Allegato 3 (art. 5 cpv.1 lett. d nonché e)

Metodi di smaltimento e di riciclaggio

1. Metodi di eliminazione («D»)

– Deposito nel o sul suolo (ad es. in discarica) – Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nel suolo) – Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli sta- gni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente) – Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elencati nella presente parte – Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elenca- ti nella presente parte (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, neu- tralizzazione, precipitazione) – Incenerimento a terra – Deposito definitivo (ad es. deposito di contenitori in una miniera) – Raggruppamento preliminare prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte – Ricondizionamento prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte – Deposito prima di impiegare uno dei metodi indicati in questa parte

2. Metodi di riciclaggio («R»)

– Utilizzazione come combustibile (tranne nel caso della combustione diretta) o come altro mezzo per produrre energia – Recupero/rigenerazione di solventi – Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi – Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche – Rigenerazione di acidi o di basi – Recupero di componenti che servono a captare gli inquinanti – Recupero di componenti di catalizzatori – Raffinazione di oli esausti o altre possibilità di reimpiego di oli esausti – Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

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– Utilizzazione di residui ottenuti con uno dei metodi indicati in questa parte – Scambio di rifiuti per sottoporli a uno dei metodi indicati in questa parte – Raccolta di sostanze per sottoporle a uno dei metodi indicati in questa parte

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Appendice Allegato 2

Contenuto e modalità d’accesso ai sistemi d’informazione N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC sione ad SU IVI LC SCCA altri sistemi USC UCV BDTA

I – Numero cantonale d’azienda A C L C C C C D, L C C C C C – Numero del fornitore A C C C C C C, D C del latte – Ubicazione dell’azienda Comune d’ubicazione, A C L C C C C C D, L C C C C C casale, nome della proprietà, via, coordinate, ecc. – Tipo di azienda e di A C L C C C C D, L C C C C C comunità – Appartenenza territoriale A C L C C C D, L C C C C C (regione di pianura, montagna o estivazione) – Zona aziendale A C L C D, L C C C C C – Orientamento aziendale Tipologia FAT D C L C C C C L C C C C – Numeri BDTA A L D C L C C

II – Numero personale cantonale A L C C C C D, L C C C C C – Nome, indirizzo e comune A L C C C C D, L C, D C C C C di domicilio della persona o comune d’ubicazione della società – Numero di telefono, e-mail A L C C C D, L C C C C C – Anno di nascita del gestore A C L C C C D, L C C C o anno di costituzione dell’azienda

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– Attività professionale A L C C C D, L C C C principale – Forma giuridica A C L C C C D, L C C C – Relazione bancaria o postale A C D con indirizzo di pagamento

III Numero di animali delle Categorie di animali seguenti categorie: conformemente al questionario – bovini A C C C C C C C D C C C C C – equini A C C C C C C C D C C C C – pecore A C C C C C C C D C C C C C – capre A C C C C C C C D C C C C C – altri animali che consumano ESSA A C C C C C C C D C C C C foraggio grezzo – suini A C C C C C C C D C C C C – pollame da reddito A C C C C C C C D C C C C – altri animali A C C C C C C C D C C C C

IV Dati relativi alle aziende Categorie di animali e gestite tutto l’anno: durata dell’estivazione – numero e categorie degli conformemente A C C C C C D C C C C animali estivati al questionario – durata dell’estivazione A C C C C C D C C C C C – tipo di gestione delle A C L C C C C D, L C C C superfici (PER, bio)

V – Superficie aziendale A C C C C C D C C – Bosco A C C C C D C C – Superficie improduttiva A C C C C D C C

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– Superfici la cui destina- A C C C C D C C zione principale non è l’utilizzazione agricola – Superficie agricola utile A C L C C C D, L C C C C C – Terreni aperti suddivisi Dati relativi alle Censi- A C C C C C C C D C C C C secondo le colture superfici conforme- menti mente al questionario UST – Superfici inerbite, A C C C C C D C C C C suddivise secondo il modo di sfruttamento – Colture perenni, suddivise Dati relativi alle A C C C C C C C D C C C C secondo le colture superfici conforme- mente al questionario – Colture al coperto, ESSA A C C C C C C C D C C C C suddivise secondo le colture – Altre superfici all’interno A C C C C C D C C C C della SAU, suddivise secondo le colture (superficie da strame, torbiere, siepi e boschetti campestri) – Terreni in affitto A C C C C C D C C – Superfici coltivate per A C C C C C D C C C C tradizione familiare all’estero – Superfici coltivate non A C C C C C D C C C C per tradizione familiare all’estero

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– Vigneti in zone in forte A C D pendenza e in zone terrazzate (a partire da una declività del 30 %)

VI Numero delle persone Manodopera confor- Censi- impiegate, secondo il grado memente al modulo menti di occupazione di base e alla domanda UST di contributo – Capiazienda (uomini) A C L C C D, L – Capiazienda (donne) ESSA A C L C C D, L (senza i lavori domestici) – Coniuge o altri familiari A C L C C D, L di sesso maschile occupati nell’azienda – Coniuge o altri familiari di A C L C C D, L sesso femminile occupati nell’azienda (senza i lavori domestici) – Manodopera non familiare A C L C C D, L di sesso maschile – Manodopera non familiare A C L C C D, L di sesso femminile (senza i lavori domestici)

VII – Tipo di contingente Dati conformemente alla A C C C D C rilevazione annuale da – Contingente di base parte dei Servizi di A C C C C D C C C amministrazione del contin- – Contingente supplementare gentamento lattiero D C C C C C C C C

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– Adeguamenti di e degli aiuti nel settore A C C D C contingente suddivisi lattiero secondo i motivi – Latte commercializzato A C C C C C C C D C C in kg – Tassa per superamento A C C C D C del contingente – Trasferimento di A C C D C contingente – Diritto di fornitura A C C C D C – Latte commercializzato A C C C C C C D C C mediante vendita diretta – Tenore del latte (grasso, A C C D C proteine) – Stato del foraggiamento A C C D C con insilati

VIII – Superfici utili che Dati relativi ai A C C D danno diritto ai contributi, versamenti per i secondo le categorie contributi di superficie di superficie – Deduzione per A C C D superamento del limite di reddito e di sostanza – Contributo di superficie A C C D

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IX Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi: – prati sfruttati in modo A C C C D C estensivo suddivisi secondo le categorie di contributo – superfici da strame, A C C C D C suddivise secondo le categorie di contributo – siepi e boschetti campestri A C C C D C suddivisi secondo le categorie di contributo – prati sfruttati in modo poco A C C C D C intensivo suddivisi secondo le categorie di contributo – maggesi fioriti A C C C D C – maggesi da rotazione A C C C D C – fasce di colture estensive A C C C D C – alberi da frutto ad alto fusto A C C C D C nei campi (1 albero = 1 ara) – superficie totale degli A C C C D C elementi che danno diritto ai contributi (I) Superfici di compensazione Superfici di compensa- ecologica computabili che non zione ecologica danno diritto ai contributi: – pascoli sfruttati in modo A C C C D C estensivo – pascoli boschivi A C C C D C – alberi da frutto ad alto A C C C C D C fusto nei campi (1 albero = 1 ara)

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– alberi indigeni isolati A C C C D C (1 albero = 1 ara) – siepi e boschetti campestri A C C C D C – fossati umidi, stagni, pozze A C C C D C – superfici ruderali, cumuli A C C C D C di pietra e affioramenti rocciosi – muri a secco A C C C D C – sentieri e accessi naturali A C C C D C non consolidati – vigneti con elevata A C C C D C biodiversità – altre superfici di compen- A C C C D C sazione ecologica – superficie totale degli A C C C D C elementi che non danno diritto ai contributi (II) – superficie totale di A C C C D C compensazione ecologica (I + II)

X – Contributo totale per Dati relativi ai versa- A C C D l’agricoltura biologica menti per i contributi ecologici (agricoltura biologica)

XI – Numero degli animali Dati relativi ai versamen- A C C C D C da reddito della specie ti per i contributi etologi- bovina che dà diritto ai ci: sistemi di stabulazio- contributi, in UBG ne particolarmente rispettosi degli animali

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– Numero di capre e A C C C D C di conigli che dà diritto ai contributi, in UBG – Numero di suini che dà A C C C D C diritto ai contributi, in UBG – Numero di esemplari di A C C C D C pollame che dà diritto ai contributi, in UBG – Contributo totale per A C C D sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali – Numero degli animali da Dati relativi ai versamen- A C C C D C reddito della specie bovina ti per i contributi etologi- che dà diritto ai contributi, ci: uscita regolare in UBG all’aperto – Numero degli altri animali A C C C D C da reddito che consumano foraggio grezzo e di conigli che dà diritto ai contributi – Numero di suini che dà A C C C D C diritto ai contributi, in UBG – Numero di esemplari di A C C C D C pollame che dà diritto ai contributi, in UBG – Contributo totale per A C C D l’uscita regolare all’aperto

XII – Importo totale versato Importo totale dei A C C D contributi ecologici ed etologici

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XIII – Numero di UBGFG Dati relativi ai versamen- A C C C D ti per la tenuta di animali – Numero di UBGFG che dà da reddito che consuma- A C C C D diritto ai contributi, secondo no foraggio grezzo le categorie di contributo – Numero di UBGFG, secon- A C C C D do il limite di promozione – Numero di UBGFG estivate A C C C D – Contingente lattiero A C C C D – Deduzione per superamento A C C D del limite di reddito e di sostanza – Importo versato A C C D

XIV – Numero di UBGFG Dati relativi ai versamen- A C C C D ti per la tenuta di animali – Numero di UBGFG che in condizioni di produ- A C C C D dà diritto ai contributi zione difficili – Importo lordo A C C D – Deduzione per superamento A C C D del limite di reddito e di sostanza – Importo versato A C C D

XV – Campicoltura e Dati relativi ai versa- A C C C D foraggicoltura in pendenza, menti per i contributi di secondo le categorie declività alla campi- di contributo coltura, alla foraggi- coltura e alla viticoltura

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– Campicoltura e A C C C D foraggicoltura in forte pendenza, secondo le categorie di contributo – Viticoltura in zone in A C C C D pendenza (30–50 %) – Viticoltura in zone in forte A C C C D pendenza (50 % e oltre) – Viticoltura in zone terrazza- A C C C D te (dal 30 %) – Deduzione per superamento A C C D del limite di reddito e di sostanza – Importo versato per i contri- A C C D buti di declività alla campi- coltura e alla foraggicoltura – Importo versato per i contri- A C C D buti di declività alla viti- coltura

XVI Per aziende d’estivazione, Dati relativi alla struttura pastorizie e con pascoli e ai versamenti dei comunitari: contributi d’estivazione – numero degli animali A C C C C C D C C estivati, per categoria di animali – durata dell’estivazione A C C C C C D C C – superficie dei pascoli ESSA A C C C C C D C C C C d’estivazione – effettivo di bestiame usuale A C C D C C stabilito mediante decisione – effettivo di bestiame attuale A C C D C C

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– riduzioni secondo l’articolo A C C D

16 OCEst

– importo versato per i A C C D contributi d’estivazione

XVII – Superfici coltivate con Dati relativi ai A C C C D colza, soia, girasoli, versamenti per i contri- zucche per l’estrazione buti di coltivazione di olio, lino e canapa (semi oleosi) – Superfici coltivate con fave, A C C C D lupini e piselli proteici per l’alimentazione di animali (leguminose a granelli) – Superfici coltivate con A C C C D piante da fibra senza canapa, suddivise secondo le colture – Importo versato per i semi A C C D oleosi – Importo versato per le A C C D leguminose a granelli – Importo versato per A C C D le piante da fibra – Superfici coltivate e A C C D colture all’estero – Importo totale versato per i A C C D contributi di coltivazione

XVIII – Effettivo di colture Rilevazione annuale Censi- A C C C, D frutticole sulla frutticoltura in menti Svizzera UST

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– Prova per campionatura Produzione e utilizzazio- A C sulla produzione per ne delle colture di mele varietà e di pere in Svizzera – Prova per campionatura A C sull’utilizzazione – Prova per campionatura Stima della produzione A C sul carico e sulla grandezza delle colture di mele e dei frutti di pere in Svizzera

XIX Contabilità relativa alla frutta a granelli: – Provenienza, trasforma- Scopi statistici e dati A C zione e uscita di mele relativi ai versamenti per e pere i contributi alla valoriz- zazione della frutta – Entrata, valorizzazione, A C uscita e scorte di prodotti di mele e pere – Scorte di frutta e prodotti Pianificazione dell’ap- C di frutta provvigionamento di prodotti alimentari

XX – Dati aziendali Dati relativi ai migliora- C, D menti strutturali – Descrizione tecnica o C, D genere di miglioramento – Costi d’investimento totali C, D – Costi che danno diritto C, D ai contributi – Aiuti agli investimenti C, D

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XXI – Aiuti per la conduzione Dati relativi agli aiuti per C, D aziendale la conduzione aziendale

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