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AS 2007 1669

Ordinanza dell'AFD sulle dogane

Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)

del 4 aprile 2007

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD), visti gli articoli 24 capoverso 4, 25 capoverso 3, 28 capoverso 2, 29 capoverso 1,

33 capoverso 2, 40 capoversi 1 e 3, 56 capoverso 1, 66 capoverso 1, 71, 73

capoverso 3 e 100 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); in esecuzione dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD), ordina:

Titolo primo: Obbligo doganale

Art. 1 Materiale bellico della Confederazione (art. 8 cpv. 2 lett. m LD; art. 29 OD)

Sono considerate materiale bellico della Confederazione le merci dichiarate per l’imposizione dal Gruppo armasuisse del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 2 Spese per la distruzione di merci nel territorio doganale (art. 11 cpv. 4, 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 LD; art. 39 OD)

Le spese per la distruzione di merci nel territorio doganale sono assunte dal richie- dente.

Titolo secondo: Procedura d’imposizione doganale Capitolo 1: Sorveglianza del traffico merci

Art. 3 Forma della dichiarazione sommaria (art. 24 cpv. 4 LD) 1 La dichiarazione sommaria deve essere presentata in forma cartacea o elettronica. Fanno eccezione le merci del traffico turistico.

2 L’ufficio doganale definisce la forma della dichiarazione sommaria.

RS 631.013

2007-0116 1669

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Art. 4 Termine per la dichiarazione doganale (art. 25 cpv. 1 LD)

1 Le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente devono essere dichia-

rate presso l’ufficio doganale dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana. 2 L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.

Art. 5 Predichiarazione (art. 19 cpv. 1 lett. b, 25 cpv. 3 e 69 lett. b LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può dichiarare le merci presso l’ufficio doganale al più presto il giorno lavorativo precedente l’introduzione nel territorio doganale o l’asportazione da esso. 2 Le merci che possono essere importate o esportate solo in quantità limitate (con- tingenti doganali) possono essere dichiarate al più presto il giorno in cui sono pre- sentate in dogana. L’ufficio doganale può prevedere ulteriori restrizioni al fine di garantire il rispetto della legislazione doganale e dei disposti federali di natura non doganale. 3 Se la dichiarazione doganale è presentata prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale, l’importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato delle merci nel momento in cui le stesse vengono condotte oltre il confine doganale.

Capitolo 2: Forma della dichiarazione doganale Sezione 1: Principio (art. 28 LD)

Art. 6 La dichiarazione doganale presentata in forma cartacea o elettronica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera.

Sezione 2: Dichiarazione doganale elettronica

Art. 7 Obbligo (art. 28 cpv. 2 LD)

1 La dichiarazione doganale elettronica è obbligatoria per:

a. i prodotti agricoli menzionati in uno degli allegati all’ordinanza del 7 dicem- bre 19983 sulle importazioni agricole o in una delle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici della legislazione sull’agricoltura;

3 RS 916.01

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b. le merci che possono essere importate o esportate solamente in quantità limi- tate (contingenti doganali); c. le bevande distillate secondo l’articolo 2 della legge del 21 giugno 19324 sull’alcool che sono trasportate in un deposito fiscale.

2 Sono esclusi dall’obbligo della dichiarazione doganale elettronica:

a. gli invii fino a 20 chilogrammi lordi o 20 litri di prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale; b. gli invii al di fuori del contingente doganale fino a 20 chilogrammi lordi o

20 litri di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente doganale;

c. i prodotti agricoli per fiere ed esposizioni che possono essere tassati sulla base di un permesso generale d’importazione collettivo; d. il vino naturale per uso privato in quantità fino a 100 litri; e. il vino naturale dichiarato all’aliquota di dazio fuori contingente al di fuori degli orari di apertura dell’ufficio doganale validi per l’imposizione delle merci commerciali; f. il vino naturale importato nell’ambito del «contingent particulier»; g. il vino naturale proveniente da vigneti propri secondo l’articolo 22 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19985 sul vino; h. i prodotti agricoli del traffico rurale di confine, delle zone franche dell’Alta Savoia e del paese di Gex; i. le verdure e i fiori recisi del traffico di mercato in franchigia di dazio.

Art. 8 Autorizzazione a presentare una dichiarazione doganale elettronica (art. 28 cpv. 2 LD)

1 La Direzione generale delle dogane (DGD) autorizza la persona soggetta

all’obbligo di dichiarazione a presentare, dietro richiesta scritta, una dichiarazione doganale elettronica, a condizione che tale persona: a. abbia sede o domicilio nel territorio doganale; b. disponga dell’infrastruttura informatica necessaria; c. fornisca una garanzia per i presumibili tributi; d. garantisca lo svolgimento regolare della procedura e in particolare la sicu- rezza dei dati; e. adempia alle esigenze e alle condizioni connesse all’autorizzazione. 2 La richiesta presentata alla DGD deve recare la firma autografa del richiedente.

4 RS 680 5 RS 916.140

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3 Se la DGD autorizza la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione a presentare una dichiarazione doganale elettronica, tale persona deve dichiarare elettronicamente le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente. Altre forme di dichiara- zione sono ammesse solamente se l’AFD non può offrire la possibilità della dichia- razione doganale elettronica. 4 La DGD attribuisce alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione il numero individuale della ditta.

Art. 9 Revoca dell’autorizzazione (art. 28 cpv. 2 LD)

La DGD revoca l’autorizzazione a presentare una dichiarazione doganale elettronica se la persona autorizzata: a. non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione; b. non adempie alle esigenze e alle condizioni connesse con l’autorizzazione; oppure c. commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, sempre che la sua ese- cuzione competa all’AFD.

Art. 10 Notifica di persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali (art. 28 cpv. 2 e 109 cpv. 1 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare alla DGD i colla- boratori che sono autorizzati ad allestire professionalmente dichiarazioni doganali e ne sono responsabili, nonché i numeri personali individuali loro attribuiti.

2 Essa deve notificare immediatamente alla DGD eventuali cambiamenti.

Art. 11 Identificazione individuale delle persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali (art. 28 cpv. 2 LD)

Le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali devono identi- ficarsi, nei confronti dell’AFD, fornendo nella dichiarazione doganale elettronica il numero della ditta attribuito e il numero personale individuale.

Art. 12 Trasmissione dei dati (art. 28 cpv. 2 LD)

1 La DGD comunica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione l’indirizzo

elettronico al quale trasmettere i dati. 2 Essa fornisce le indicazioni tecniche necessarie per garantire che i dati siano tra- smessi in modo sicuro al sistema EED dell’AFD. 3 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non ha accesso ai dati memorizza- ti elettronicamente dall’AFD.

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4 La dichiarazione doganale elettronica è considerata non presentata fintanto che il sistema EED dell’AFD non abbia confermato l'avvenuta ricezione dei dati.

Art. 13 Esclusione della responsabilità (art. 28 cpv. 2 LD)

L’AFD non è responsabile: a. delle conseguenze dei guasti tecnici, a condizione che tali guasti non siano dovuti a grave negligenza da parte dell’AFD; oppure b. dei danni indiretti e successivi in relazione con il trattamento elettronico dei dati.

Art. 14 Manutenzione e sviluppo ulteriore dei sistemi EED (art. 28 cpv. 2 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve mantenere la propria infra- struttura informatica in uno stato che soddisfi le esigenze dell’AFD.

2 La DGD comunica per tempo i cambiamenti del proprio sistema EED alla persona

soggetta all’obbligo di dichiarazione. Quest’ultima deve operare i cambiamenti entro il termine impartito.

Art. 15 Spese (art. 28 cpv. 2 LD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si assume le spese di: a. acquisto, funzionamento e manutenzione della propria infrastruttura infor- matica; e b. allacciamento, funzionamento e manutenzione delle linee per la trasmissione dei dati al sistema EED dell’AFD.

Art. 16 Accettazione della dichiarazione doganale elettronica (art. 33 cpv. 2 LD)

La dichiarazione doganale elettronica è considerata accettata se ha superato con successo l’esame sommario da parte del sistema EED dell’AFD. Quest’ultimo aggiunge alla dichiarazione doganale elettronica la data e l’ora di accettazione.

Art. 17 Selezione (art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD)

1 Dopo l’accettazione della dichiarazione doganale elettronica, il sistema EED

dell’AFD procede a una selezione sulla base di un’analisi dei rischi. 2 Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall’ufficio doganale.

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3 Se il risultato della selezione è «libero con», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate. 4 Se il risultato della selezione è «libero senza», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio doganale gli eventuali documenti di tran- sito, le prove d’origine ai sensi dell’ordinanza del 17 aprile 19966 sulle regole d’origine nonché le autorizzazioni della DGD per il perfezionamento attivo o passi- vo. Le merci sono considerate liberate. 5 Se il risultato della selezione è «libero senza / con DNND», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio doganale, per l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale, gli eventuali certificati o conferme nonché gli eventuali documenti di cui al capoverso 4. Per l’AFD le merci sono considerate liberate. Tuttavia, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve eventualmente consegnarle agli organi di controllo competenti.

Art. 18 Caratterizzazione dei documenti di scorta (art. 25 cpv. 1 e 28 cpv. 2 LD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve contrassegnare i documenti di scorta in modo tale che possano inequivocabilmente essere attribuiti alla corrispon- dente dichiarazione doganale.

Art. 19 Termine per la presentazione della dichiarazione doganale e dei necessari documenti di scorta (art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD) 1 Se la dichiarazione doganale viene effettuata prima della presentazione in dogana, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti (art. 17) all’ufficio doganale dopo la comunicazione del risultato della selezione: a. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la presentazione in doga- na, se il risultato della selezione è «bloccato»; b. al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana, se il ri- sultato della selezione è «libero». 2 Se la dichiarazione doganale viene effettuata dopo la presentazione in dogana, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti (art. 17) all’ufficio doganale dopo la comunicazione del risultato della selezione: a. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la dichiarazione doga- nale, se il risultato della selezione è «bloccato»; b. al più tardi il giorno lavorativo seguente la dichiarazione doganale, se il ri- sultato della selezione è «libero». 3 L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.

4 Sono fatti salvi gli articoli 38–41.

6 RS 946.39

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Art. 20 Termine per la presentazione di una nuova dichiarazione doganale (art. 19 cpv. 2 lett. a, 25 cpv. 1 e 35 cpv. 2 LD) 1 Se constata un’inesattezza o una lacuna nella dichiarazione doganale, l’ufficio doganale può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di rettifi- care o completare la dichiarazione doganale. 2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare la dichiarazione doganale rettificata o completata al più tardi il decimo giorno lavorativo seguente il rifiuto della dichiarazione inesatta o incompleta. 3 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata entro il termine, l’ufficio doganale può applicare l’aliquota di dazio e le basi di calcolo più elevate applicabili al genere delle merci.

Sezione 3: Dichiarazione doganale in forma cartacea

Art. 21 Campo d’applicazione (art. 28 cpv. 1 lett. b LD)

La dichiarazione doganale deve essere presentata in forma cartacea se: a. la dichiarazione doganale elettronica non è prescritta o la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non è autorizzata a presentare una dichiarazione doganale elettronica benché ne abbia fatto richiesta; oppure b. non è ammessa la dichiarazione doganale verbale o in un’altra forma di ma- nifestazione della volontà.

Art. 22 Requisiti formali (art. 28 cpv. 1 lett. b e 32 cpv. 2 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve compilare il modulo o do- cumento ufficiale prescritto per il corrispondente regime doganale e apporvi il nome completo nonché la firma. 2 Se il modulo o documento ufficiale è compilato a mano, occorre scrivere in stam- patello e con penna stilografica o a sfera. 3 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve autenticare con la propria firma le rettifiche o i completamenti eventualmente necessari nella dichiarazione doganale.

Art. 23 Compilazione della dichiarazione doganale da parte dell’AFD (art. 28 cpv. 1 lett. b LD) 1 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non è in grado di compilare la dichiarazione doganale, l’ufficio doganale può, eccezionalmente e dietro pagamento di una tassa, compilare il modulo ufficiale.

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2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve attestare l’esattezza della dichiarazione apponendovi la propria firma.

Art. 24 Accettazione della dichiarazione doganale scritta (art. 33 cpv. 2 LD)

La dichiarazione doganale scritta è considerata accettata se: a. l’ufficio doganale vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure b. la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione l’ha depositata in una cas- setta delle dichiarazioni autorizzata dalla direzione di circondario.

Sezione 4: Dichiarazione doganale verbale

Art. 25 Campo d’applicazione (art. 28 cpv. 1 lett. c LD)

1 La dichiarazione doganale verbale è ammessa solamente per:

a. le merci del traffico turistico; b. i mezzi di trasporto immatricolati per i quali l’allegato C alla Convenzione del 26 giugno 19907 relativa all’ammissione temporanea non richiede né una dichiarazione doganale né una garanzia. 2 L’ufficio doganale può escludere dalla dichiarazione doganale verbale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione se: a. le merci non devono essere messe in libera pratica secondo il diritto doga- nale; oppure b. le condizioni d’esercizio dell’ufficio doganale o i disposti federali di natura non doganale lo richiedono.

Art. 26 Accettazione della dichiarazione doganale verbale (art. 33 cpv. 2 LD)

La dichiarazione doganale verbale è considerata accettata nel momento in cui l’ufficio doganale la riceve.

Sezione 5: Dichiarazione doganale presso un passaggio verde

Art. 27 Passaggio verde (art. 28 cpv. 1 lett. d LD)

Se le condizioni d’esercizio dell’ufficio doganale lo consentono, la direzione di circondario può autorizzare un passaggio verde per la dichiarazione doganale.

7 RS 0.631.24

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Art. 28 Utilizzo del passaggio verde (art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può utilizzare il passaggio verde solamente se porta con sé merci del traffico turistico che: a. sono esenti da dazio; b. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e c. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni. 2 L'utilizzo del passaggio verde vale come dichiarazione doganale. La dichiarazione è considerata accettata all'atto del passaggio. 3 Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.

Sezione 6: Dichiarazione doganale verde a vista nel traffico stradale

Art. 29 Dichiarazione doganale verde a vista (art. 28 cpv. 1 lett. d LD)

La DGD può consentire la dichiarazione doganale verde a vista per i veicoli a moto- re privati del traffico stradale.

Art. 30 Impiego della dichiarazione doganale verde a vista (art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD) 1 Il conducente può impiegare la dichiarazione doganale verde a vista solamente se è alla guida di un mezzo di trasporto immatricolato per il quale l’allegato C alla Con- venzione del 26 giugno 19908 relativa all’ammissione temporanea non richiede né una dichiarazione doganale né una garanzia, e se tutte le merci trasportate: a. sono merci del traffico turistico; b. sono esenti da dazio; c. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e d. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni. 2 Il conducente deve posizionare la dichiarazione doganale verde a vista sul para- brezza in modo tale che sia ben visibile dal personale dell’AFD.

3 L’impiego della dichiarazione doganale verde a vista vale come dichiarazione

doganale. Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata. 4 Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, il conducente deve dichiarare le merci secondo le disposizioni gene- rali della legislazione doganale.

8 RS 0.631.24

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Sezione 7: Targa verde di dichiarazione doganale per mezzi di trasporto pubblici

Art. 31 Targa verde di dichiarazione doganale (art. 28 cpv. 1 lett. d LD) 1 Se le condizioni d’esercizio dell’ufficio doganale lo consentono, la direzione di circondario può autorizzare le imprese di trasporto concessionarie ad apporre targhe verdi di dichiarazione doganale ai mezzi di trasporto pubblici. 2 Se l’apposizione delle targhe verdi di dichiarazione doganale non è possibile, la direzione di circondario può autorizzare l’informazione delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione anche in altri modi, in particolare diffondendo un an- nuncio via altoparlante.

3 Le esigenze e le condizioni sono stabilite nell’autorizzazione.

Art. 32 Impiego di un mezzo di trasporto pubblico con targa verde di dichiarazione doganale (art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può impiegare un mezzo di tra- sporto pubblico con targa verde di dichiarazione doganale solamente se porta con sé merci del traffico turistico che: a. sono esenti da dazio; b. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e c. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.

2 L’impiego di un mezzo di trasporto pubblico con targa verde di dichiarazione

doganale vale come dichiarazione doganale.

3 La dichiarazione doganale è considerata accettata quando il mezzo di trasporto

pubblico lascia l’ultima fermata prima del confine doganale. 4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto pubblici nei quali la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è stata informata in altro modo circa le disposizioni di cui al capoverso 1.

Sezione 8: Dichiarazione doganale su strade doganali con cartello di dichiarazione doganale

Art. 33 Cartello di dichiarazione doganale (art. 28 cpv. 1 lett. d LD)

Se le condizioni d’esercizio dell’ufficio doganale lo consentono, la direzione di circondario può autorizzare la presenza di cartelli di dichiarazione doganale su determinate strade doganali.

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Art. 34 Utilizzazione di una strada doganale con cartello «Nulla da dichiarare» (art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD) 1 Le strade doganali con cartello «Nulla da dichiarare» possono essere utilizzate solo se le merci del traffico turistico trasportate: a. sono esenti da dazio; b. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e c. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni. 2 L’introduzione delle merci di cui all’articolo 1 con un mezzo di trasporto è ammes- sa solamente se si tratta di un mezzo di trasporto immatricolato per il quale l’allegato C alla Convenzione del 26 giugno 19909 relativa all’ammissione tempora- nea non richiede né una dichiarazione doganale né una garanzia. 3 Il passaggio del confine doganale vale come dichiarazione doganale. Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata. 4 Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: a. utilizzare un ufficio doganale aperto per il traffico merci; e b. dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doga- nale.

Art. 35 Utilizzazione di una strada doganale con cartello «Nulla da dichiarare / Merci da dichiarare» (art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD) 1 L’utilizzazione, al di fuori degli orari d'apertura dell’ufficio doganale, di una strada doganale con il cartello «Nulla da dichiarare / Merci da dichiarare» è ammessa solamente con merci del traffico turistico. 2 Il passaggio del confine doganale vale come dichiarazione doganale, se le merci:

a. sono esenti da dazio; b. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e c. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni. 3 L’introduzione di merci di cui all’articolo 2 con un mezzo di trasporto è ammessa solamente se si tratta di un mezzo di trasporto immatricolato per il quale l’allegato C alla Convenzione del 26 giugno 199010 relativa all’ammissione temporanea non richiede né una dichiarazione doganale né una garanzia.

4 Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata.

5 Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 2, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.

9 RS 0.631.24 10 RS 0.631.24

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Capitolo 3: Liberazione e sgombero di merci

Art. 36 Documento di riferimento (art. 40 cpv. 1 LD)

Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base: a. del documento di riferimento timbrato dall’ufficio doganale; b. del documento di trasporto timbrato dall’ufficio doganale; c. del documento di riferimento non timbrato relativo alle merci liberate dal sistema EED dell’AFD.

Art. 37 Termine per lo sgombero delle merci (art. 40 cpv. 3 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve sgomberare le merci liberate al più tardi il giorno lavorativo seguente la liberazione. 2 Se le condizioni d’esercizio lo consentono, l’ufficio doganale può, su richiesta, prorogare il termine.

Capitolo 4: Procedura semplificata per la spedizione e la ricezione

Art. 38 Termine per la dichiarazione doganale (art. 25 cpv. 1 e 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

1 Le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente devono essere dichia-

rate presso l’ufficio doganale di controllo dal destinatario autorizzato al più tardi il settimo giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana.

2 Per il rimanente si applica l’articolo 4 capoverso 2.

Art. 39 Modalità di pagamento (art. 42 cpv. 1 lett. a e d nonché 73 cpv. 3 LD; art. 15 cpv. 1 lett. a dell’O del DFF del 4 apr. 200711 sulle dogane)

Nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’AFD (PCD), lo speditore autorizzato o il destinatario autorizzato deve pagare l’obbligazione doganale me- diante fattura e non in contanti.

Art. 40 Termine per la presentazione della dichiarazione doganale e dei necessari documenti di scorta (art. 25 cpv. 1, 35 nonché 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1 Dopo la comunicazione del risultato della selezione, lo speditore autorizzato o il destinatario autorizzato deve presentare all’ufficio doganale di controllo i documenti di cui all’articolo 17:

11 RS 631.011; RU 2007 1617

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a. prima del controllo doganale, in caso di intervento dell’ufficio doganale di controllo ai sensi dell’articolo 108 o 112 OD; b. al più tardi il giorno lavorativo seguente la comunicazione del risultato della selezione, negli altri casi. 2 Se le condizioni d’esercizio lo consentono, nei casi di cui al capoverso 1 lettera b l’ufficio doganale di controllo può, su richiesta, prorogare il termine.

Art. 41 Documento di riferimento (art. 40 cpv. 1 nonché 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

Lo sgombero delle merci è autorizzato sulla base: a. della liberazione elettronica da parte dell’ufficio doganale di controllo o del documento di riferimento indicato nel rapporto d’accettazione, dopo un intervento dell’ufficio doganale ai sensi dell’articolo 108 o 112 OD; b. di una prova della regolare imposizione, negli altri casi.

Capitolo 5: Regime nazionale di transito

Art. 42 Genere di sigillo (art. 49 cpv. 2 lett. b LD; art. 153 cpv. 1 OD)

Il suggellamento avviene: a. per volume, a condizione che l’ufficio doganale consideri idoneo al suggel- lamento il mezzo di trasporto; oppure b. per collo.

Art. 43 Spese di suggellamento (art. 49 cpv. 2 lett. b LD; art. 153 cpv. 1 OD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si assume le spese di suggella- mento.

Art. 44 Conclusione del regime di transito (art. 49 cpv. 3 LD; art. 155 cpv. 1 OD)

Il regime di transito è considerato concluso se le merci sono regolarmente introdotte nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure immesse in un altro regime doganale.

Art. 45 Scadenza del termine di validità (art. 49 cpv. 3 LD; art. 155 cpv. 1 OD)

Se il documento di transito non può essere scaricato a causa di un incidente o per forza maggiore, il regime di transito viene comunque concluso. Occorre fornire una prova ufficiale dell'impedimento.

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Art. 46 Prova dell’identità (art. 49 cpv. 4 LD)

Se il regime di transito per merci che sono già state asportate dal territorio doganale non è concluso regolarmente, l’AFD può subordinare la prova dell’identità alla presentazione di un documento ufficiale, in particolare la decisione di imposizione di un’autorità doganale estera.

Capitolo 6: Regime di deposito doganale Sezione 1: Depositi doganali aperti

Art. 47 Termine per l’inserimento nell’inventario (art. 56 cpv. 1 LD)

Al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana, il depositario deve inserire nell’inventario le merci presentate in dogana e dichiarate sommaria- mente.

Art. 48 Contenuto dell’inventario (art. 56 cpv. 1 LD) 1 L’inventario deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso 1 OD. Esso deve inoltre fornire la massa netta delle merci.

2 L’articolo 184 capoversi 2–4 OD si applica per analogia.

Sezione 2: Depositi per merci di gran consumo

Art. 49 Merci ammesse (art. 55 cpv. 1 LD)

Sono considerate merci di gran consumo le merci in quantità pari ad almeno 10 000 chilogrammi di massa netta che, a causa delle loro proprietà fisiche uniformi, sono atte a essere trasbordate e trasportate sfuse.

Art. 50 Termine per l’inserimento nell’inventario (art. 56 cpv. 1 LD)

Al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana, il depositario deve inserire nell’inventario le merci presentate in dogana e dichiarate sommaria- mente.

Art. 51 Contenuto dell’inventario (art. 56 cpv. 1 LD)

L’inventario deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso 1 lette- re a–f, h–k, m, n e p OD. Esso deve inoltre fornire la massa netta delle merci.

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Ordinanza dell’AFD sulle dogane RU 2007

Capitolo 7: Regime di ammissione temporanea

Art. 52 Prova dell’identità (art. 58 cpv. 3 LD)

Se il regime di ammissione temporanea per merci che sono già state asportate dal territorio doganale non è concluso regolarmente, l’AFD può subordinare la prova dell’identità alla presentazione di un documento ufficiale, in particolare la decisione di imposizione dell’autorità doganale estera.

Art. 53 Proroga del termine di validità (art. 30 cpv. 2 OD)

Il termine di validità della dichiarazione doganale è prorogato ogni volta al massimo di un anno.

Art. 54 Cavalli (art. 30 cpv. 3 OD)

1 Il termine per l’ammissione temporanea di cavalli è di un anno.

2 Esso può essere prorogato una sola volta e di un anno al massimo.

3 L’identità dei cavalli condotti oltre il confine doganale deve essere provata me- diante un passaporto per equidi.

Art. 55 Mezzi di trasporto (art. 35 cpv. 1 e 164 cpv. 2 OD)

In linea di massima, le persone con domicilio al di fuori del territorio doganale possono impiegare al massimo per un anno, per uso proprio, un mezzo di trasporto nel regime di ammissione temporanea senza dichiarazione doganale.

Capitolo 8: Autorizzazioni per il perfezionamento attivo e passivo

Art. 56 Rilascio di autorizzazioni da parte della DGD (art. 59 e 60 LD; art. 165–173 OD) 1 Per le domande di rilascio di un’autorizzazione il richiedente deve utilizzare il modulo di richiesta disponibile in Internet. Egli può utilizzare anche i propri model- li, a condizione che contengano tutte le indicazioni necessarie. 2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 non sono necessarie per le richieste di rinnovo di un’autorizzazione. 3 Le richieste, munite di una firma valida, devono essere inviate per posta o telefax alla DGD.

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Ordinanza dell’AFD sulle dogane RU 2007

Art. 57 Rilascio di autorizzazioni da parte degli uffici doganali (art. 59 e 60 LD; art. 165–173 OD)

Gli uffici doganali rilasciano le autorizzazioni relative al perfezionamento attivo e passivo per le merci e i generi di perfezionamento menzionati nell’allegato.

Titolo 3: Riscossione dei tributi doganali

Art. 58 Rinuncia alla riscossione dei tributi doganali (art. 71 LD) 1 Si rinuncia alla riscossione dei tributi doganali che non superano 5 franchi per decisione d’imposizione.

2 Fanno eccezione:

a. le merci del traffico turistico; b. i casi in cui la mancata riscossione è sfruttata in modo abusivo.

Art. 59 Competenza per il condono di tributi doganali (art. 86 LD)

La DGD decide circa il condono di tributi doganali.

Art. 60 Spese per la distruzione di merci (art. 86 LD; art. 220 OD)

Le spese per la distruzione di merci sono assunte dal richiedente.

Titolo 4: Competenze del personale dell’AFD (art. 100 cpv. 2 LD)

Art. 61 Le competenze di cui agli articoli 101, 102 capoversi 1 e 2 nonché 103–105 LD spettano a: a. i membri del Corpo delle guardie di confine; b. i collaboratori delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario e della divisione Cause penali della DGD; c. i collaboratori dell’AFD incaricati dei controlli ai sensi degli articoli 30 e 31 LD nonché della visita ai sensi dell’articolo 36 LD.

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Ordinanza dell’AFD sulle dogane RU 2007

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 62 Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza della Direzione generale delle dogane del 19 novembre 198712

concernente le merci di deposito privato;

2. regolamento della Direzione generale delle dogane del 25 ottobre 196713

concernente il trattamento doganale di materiale di protezione civile impor- tato dalla Confederazione.

Art. 63 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007 Amministrazione federale delle dogane Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich

12 RU 1987 2668

13 Testo disponibile solo in tedesco e francese, non pubblicato nella RU.

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Ordinanza dell’AFD sulle dogane RU 2007

Allegato (art. 57)

Rilascio di autorizzazioni da parte degli uffici doganali

Gli uffici doganali autorizzano il perfezionamento delle merci menzionate qui appresso, a condizione che l’imposizione sia effettuata conformemente alla proce- dura prescritta dagli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del DFF del 4 aprile 200714 concer- nente il traffico di perfezionamento:

Merce Generi di perfezionamento

a. Merci private di ogni genere Perfezionamento di ogni genere b. Merci commerciali di ogni genere Riparazione; restauro; lavorazione della superficie come stampa, lacca- tura, levigatura, fustellatura, o simili c. Macchine, apparecchi, software Modifica, aggiornamento d. Mezzi di trasporto di ogni genere Lavori di carrozzeria, trasformazione, (compresi gli accessori) montaggio o simili

14 RS 631.016; RU 2007 1687

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