AS 2007 1691
Ordinanza sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane
del 4 aprile 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 89 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD), ordina:
Art. 1 Principio
1 L’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) non
riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell’ambito della sua attività ordinaria.
2 L’Amministrazione delle dogane riscuote gli emolumenti menzionati nell’ap-
pendice per le sue decisioni e prestazioni particolari.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Mancato versamento dell’anticipo Se non si versa l’anticipo o la garanzia richiesta in virtù dell’articolo 10 OgeEm3, l’Amministrazione delle dogane non fornisce alcuna prestazione.
Art. 4 Emolumenti forfetari D’intesa con il contribuente, le direzioni di circondario possono riscuotere un emo- lumento forfetario per operazioni ufficiali dello stesso genere che si ripetono.
Art. 5 Casi particolari Gli uffici doganali possono rinunciare per motivi validi alla riscossione totale o parziale di emolumenti, se la Direzione generale delle dogane vi acconsente.
RS 631.035
2007-0442 1691
Emolumenti dell’Amministrazione delle dogane RU 2007
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 agosto 19844 sulle tasse dell’Amministrazione delle dogane è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
4 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 1984 960, 2003 1126
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Emolumenti dell’Amministrazione delle dogane RU 2007
Appendice (art. 1 cpv. 2)
Tariffa degli emolumenti
Cifra Tassa
1 Emolumenti calcolati secondo la tariffa oraria
1.1 Un emolumento è riscosso per:
– operazioni ufficiali fuori dell’area ufficiale, – scorte doganali, sorveglianze e controlli, – la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni, – rettificazioni e annullamenti, anche nelle procedure con il sistema e-dec Importazione (e-dec) o con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), – analisi chimico-tecniche, – trattazione di domande d’intervento dell’Amministra- zione delle dogane in materia di proprietà intellettuale, per ogni impiegato e per quarto d’ora: a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 22.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 27.– La frazione di un quarto d’ora conta come un quarto d’ora intero.
1.2 Un emolumento ridotto è riscosso per:
1.21 la sorveglianza o la scorta simultanea di diversi invii,
l’insieme dell’invio, per ogni impiegato e per quarto d’ora: a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 22.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 27.–
1.22 il controllo, fuori dell’area ufficiale, di bestiame da pascolo
al confine per ogni impiegato e per quarto d’ora: a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 11.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 13.50
1.23 l’apposizione da parte della dogana di piombi o di contras-
segni doganali, intesi a garantire la sicurezza doganale o l’identità dei prodotti, allorché la loro quantità è di oltre
20 pezzi per invio,
per ogni impiegato e per quarto d’ora: a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 11.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 13.50
1.3 Non è riscosso alcun emolumento:
1.31 per operazioni ufficiali necessarie a cagione di un errore
dell’Amministrazione delle dogane;
1.32 nella procedura doganale con e-dec per:
1.321 per correzioni di dichiarazioni doganali effettuate prima
dell’esame formale delle dichiarazioni doganali selezionate (bloccate o libere/con);
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Emolumenti dell’Amministrazione delle dogane RU 2007
Cifra Tassa
1.322 per la trasformazione, dopo la scadenza, di imposizioni
provvisorie in imposizioni definitive appurate automatica- mente dal sistema e-dec;
1.33 per l’imposizione nella procedura doganale d’esportazione
e di transito NCTS:
1.331 per l’annullamento di annunci di transito che sono trattati
automaticamente nel sistema NCTS,
1.332 per correzioni e annullamenti effettuati prima della stesura
della decisione d’imposizione all’esportazione,
1.333 per correzioni effettuate su ordine dell’ufficio doganale,
1.334 per il trattamento di tutte le liste internazionali e della lista
nazionale di casi in sospeso «Entrate in transito non liqui- date»;
1.34 per visite fuori dell’area ufficiale, controlli aziendali e
controlli presso speditori/destinatari autorizzati o in depositi doganali aperti su ordine dell’ufficio doganale;
1.35 per l’imposizione durante gli orari d’apertura degli uffici
doganali d’esposizione;
1.36 per l’apposizione da parte della dogana di piombi e di
contrassegni doganali, secondo la cifra 1.23 (al massimo
20 pezzi per invio);
1.37 nel traffico ferroviario, sempre che non si debba impiegare
del personale dell’AFD: – per l’accettazione di treni, – per il controllo di treni, – per il controllo di caricamenti;
1.38 nel traffico aereo: per operazioni ufficiali in correlazione
diretta: – con la riparazione di aeromobili in servizio;
1.39 per analisi chimico-tecniche ordinate dall’Amministrazione
delle dogane.
2 Imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici
doganali: per imposizione
2.1 Un emolumento è riscosso per: l’imposizione fuori fr. 30.–
dell’orario d’apertura degli uffici doganali per imposizione
2.2 Nessun emolumento è riscosso:
2.21 per le merci nel traffico turistico e di corriere diplomatico
o consolare;
2.22 per il traffico attraverso brevi tratti di territorio svizzero
o estero;
2.23 per il transito diretto nel traffico ferroviario e per via
d’acqua;
2.24 per il transito internazionale con libretti A.T.A.;
2.25 per l’importazione e l’esportazione di giornali e riviste;
2.26 per l’attestazione di passaggi del confine su documenti
d’ammissione temporanea rilasciati per diversi passaggi;
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Emolumenti dell’Amministrazione delle dogane RU 2007
Cifra Tassa
2.27 nel traffico ferroviario e per via d’acqua, sempre che non si
debba impiegare del personale:
2.271 per treni e natanti speciali con passeggeri,
2.272 per merci soggette a rapido deterioramento;
2.28 nel traffico aereo:
2.281 per aeromobili militari, aeromobili al servizio dell’Ufficio
federale dell’aviazione civile, aeromobili di Governi stranie- ri dell’ONU e delle sue organizzazioni, in missione ufficiale,
2.282 nel traffico di linea: per gli aeromobili e il bagaglio
dei passeggeri,
2.283 nel traffico fuori linea: per gli aeromobili e per il bagaglio
dei passeggeri, sempre che non si debba impiegare del personale,
2.284 per il transito in caso di chiusura momentanea
di un aeroporto,
2.285 per merci soggette a rapido deterioramento;
2.29 nel traffico della zona di frontiera e nel traffico delle zone
franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.
3 Uso di bilance, gru e altri congegni appartenenti
all’Amministrazione delle dogane
3.1 Un emolumento è riscosso per:
3.11 pesature su bilance a ponte e bilance pesaruote fr. 30.–
per pesatura
3.12 pesature su altre bilance fr. 2.–: per 100 kg
o frazione di essi al massimo fr. 25.– per invio
3.13 l’uso di gru e altri congegni fr. 5.– per 100 kg
o frazione di essi al massimo fr. 50.– per invio
3.14 l’uso di un carrello elevatore da parte del contribuente fr. 10.–
per ¼ d’ora al minimo fr. 10.–
3.2 Nessun emolumento è riscosso per:
3.21 tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote;
3.22 pesature/tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote, per
verificazioni del peso ordinate dalla dogana o dalla polizia, sempre che il peso accertato non sia contestato;
3.23 pesature su bilance site in magazzini o su rampe:
– effettuate dal contribuente, a suo rischio e pericolo (senza accertamento da parte della dogana), – nel traffico con imprese pubbliche di trasporto, – per pesature di controllo, allorquando la differenza di peso non supera il 3 per cento del peso annunciato, – nel regime di transito nazionale o d’ammissione tempora- nea, – per merci nel traffico turistico e nel traffico di confine;
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Cifra Tassa
3.24 l’uso di gru e simili:
– all’atto della presentazione in dogana, – per ordine dell’ufficio doganale.
4 Uso di locali e aree ufficiali dell’Amministrazione
delle dogane in vista del deposito di merci o per la sosta di veicoli
4.1 Un emolumento è riscosso per:
4.11 il deposito di merci, per 100 kg o frazione di essi, per giorno fr. 2.–,
al minimo, fr. 7.–
4.12 la sosta di veicoli carichi o vuoti per giorno e per veicolo o
convoglio d’un peso totale: a. sino a 3,5 t fr. 25.– b. di più di 3,5 t fr. 50.–
4.13 il trasbordo di merci da un veicolo all’altro, per 100 kg o fr. 2.–,
frazione di essi al minimo, fr. 7.–
4.2 Nessun emolumento è riscosso per:
4.21 veicoli e convogli sull’area d’attesa dell’ufficio doganale
prima della dichiarazione sommaria;
4.22 veicoli e convogli asportati dalle aree ufficiali il giorno
successivo a quello della presentazione in dogana;
4.23 merci, nonché per veicoli e convogli, fintanto che non
possono essere asportati a cagione di una visita o di altri provvedimenti ordinati dall’ufficio doganale;
4.24 merci scaricate sulla rampa o nel magazzino doganale ai fini
dell’imposizione secondo il peso netto, di un esame, di un prelevamento di campioni o di una pesatura e successiva- mente ricaricate sullo stesso veicolo;
4.25 merci alle quali la persona soggetta all’obbligo di dichiara-
zione rinuncia;
4.26 merci del traffico turistico lasciate in custodia della dogana;
4.27 merci sequestrate, sempre che non siano trattenute
nell’ambito della collaborazione dell’AFD, in virtù della legislazione applicabile in materia di proprietà intellettuale.
5 Rilascio di autorizzazioni e proroghe di termini
5.1 Un emolumento è riscosso per:
5.11 il rilascio di autorizzazioni: secondo le circostanze, da fr. 20.–
l’importanza e il tempo investito a fr. 1000.–
5.12 la proroga di termini fr. 30.–
per proroga
5.2 Un emolumento ridotto è riscosso per:
5.21 autorizzazioni rilasciate per l’impiego, su territorio doganale fr. 25.–
svizzero, di un veicolo a motore o di un natante che non è in libera pratica
5.22 autorizzazioni rilasciate per il passaggio del confine con fr. 10.–
cavalli nel terreno interstiziale (mod. 13.01)
5.23 la proroga di termini di dichiarazione fr. 10.–
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Emolumenti dell’Amministrazione delle dogane RU 2007
Cifra Tassa
5.3 Nessun emolumento è riscosso:
5.31 nell’ambito dell’ammissione temporanea: per autorizzazioni
rilasciate dagli uffici doganali e dalle direzioni di circonda- rio;
5.32 nel traffico di perfezionamento attivo o passivo: per autoriz-
zazioni rilasciate dagli uffici doganali;
5.33 per autorizzazioni di passaggio del confine nel terreno
interstiziale: – nel traffico della zona di frontiera, – nel traffico di pascolo al confine, – per singoli passaggi del confine;
5.34 per la proroga di termini:
5.341 – per merci del traffico turistico e i certificati d’annotazione
per cavalli (mod. 13.01),
5.342 – per invii destinati al corpo diplomatico,
5.343 – allorquando il termine di dichiarazione non ha potuto
essere osservato a causa di un errore di un’impresa pub- blica di trasporto;
5.35 per la concessione di termini suppletivi giusta gli articoli 52
e 53 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla proce- dura amministrativa nonché gli articoli 61 e 68 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministra- tivo.
6 Fideiussioni
6.1 Un emolumento è riscosso per: l’accettazione fr. 30.–
di fideiussioni per fideiussione
6.2 Un emolumento ridotto è riscosso per:
la stesura, la sostituzione o il rinnovo di certificati relativi fr. 10.– alla fideiussione nel transito comune per certificato
6.3 Nessun emolumento è riscosso per:
6.31 l’accettazione di fideiussioni isolate;
6.32 l’accettazione di atti costitutivi della fideiussione nella
procedura del transito comune;
6.33 l’accettazione di fideiussioni concernenti l’imposta sugli
oli minerali.
7 Merci fruenti di un’agevolazione doganale secondo
il loro impiego e di un’agevolazione fiscale in materia di imposizione degli oli minerali
7.1 Un emolumento è riscosso per:
7.11 il controllo all’atto delle imposizioni effettuate in base fr. –.15 per 100 kg a un impegno circa l’uso peso lordo, ma almeno fr. 7.– per invio
5 RS 172.021 6 RS 313.0
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Cifra Tassa
7.12 l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una fr. 100.–
dichiarazione particolare in virtù della legislazione sull’imposizione degli oli minerali
7.2 Nessun emolumento è riscosso per:
7.21 merci fruenti di un’agevolazione doganale che sono imposte
in base alla designazione dell’impiego nella dichiarazione doganale d’importazione;
7.22 merci fruenti di un’agevolazione doganale e per le quali la
riscossione di un emolumento risulterebbe sproporzionata;
7.23 l’accettazione di una dichiarazione di garanzia per l’olio
da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori di impianti d’accoppiamento calore-forza;
7.24 l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una
dichiarazione particolare per il gas naturale destinato alla propulsione di turbine a gas, motori a gas di gruppi elettro- geni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore- forza.
8 Restituzioni
8.1 Un emolumento è riscosso per:
8.11 restituzioni effettuate in base alla legislazione 5 % dell’importo
sull’imposizione degli oli minerali da restituire al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.– 8.12 restituzioni effettuate nell’ambito del traffico di perfeziona- 5 % dell’importo mento attivo secondo la procedura speciale per la lavora- da restituire zione di prodotti e di materie prime agricole al minimo fr. 30.– al massimo fr. 1000.–
8.13 altre restituzioni 5 % dell’importo
da restituire o dell’importo da cui è sgravata la fideiussione al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.–
8.2 Un emolumento ridotto è riscosso:
8.21 per le restituzioni sui carburanti impiegati nell’agricoltura, 3 % dell’importo nella silvicoltura, nell’estrazione della pietra naturale da restituire al o nella pesca professionale minimo fr. 25.– al massimo fr. 500.– 8.22 nel traffico postale, in caso di riesportazione di prodotti fr. 1.– per invio, lasciati in custodia della Posta o dell’impresa concessionaria, al minimo ½ ora per la restituzione di tributi d’entrata addebitati sul conto per domanda PCD (procedura accentrata di conteggio dell’AFD), della (mod. 25.74) Posta o dell’impresa concessionaria
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Cifra Tassa
8.23 per l’ammissione posticipata in franchigia di masserizie 5 % dell’importo
di trasloco, di corredi nuziali e di oggetti ereditati da restituire, al minimo fr. 25.– al massimo fr. 150.–
8.3 Nessun emolumento è riscosso:
8.31 in caso di restituzioni di imposizioni nel traffico turistico
e in quello di confine;
8.32 in caso di restituzioni o di sgravi della fideiussione:
– in seguito all’appuramento regolare di documenti di transito nazionale o di documenti d’ammissione temporanea, – in seguito alla sostituzione di documenti d’ammissione temporanea con i moduli 15.30, 15.40 o 15.52, – in seguito all’ammissione in franchigia di veicoli a motore per invalidi;
8.33 in caso di allibramenti/conteggi:
8.331 di tributi garantiti nel regime di transito nazionale
o nel regime di ammissione temporanea,
8.332 nel regime di transito nazionale, allorquando i tributi
garantiti non sono allibrati/conteggiati ma si procede all’imposizione definitiva secondo la voce o il gruppo di tariffa entrante in considerazione nel caso specifico,
8.333 di tributi garantiti per merci imposte provvisoriamente
allorquando l’imposizione provvisoria è espressamente prescritta o è stata effettuata a causa dell’IVA;
8.34 trattandosi di restituzioni risultanti da errori commessi
dall’Amministrazione delle dogane;
8.35 trattandosi di condono di tributi secondo l’articolo 86 della
legge sulle dogane (LD);
8.36 trattandosi di restituzioni dell’imposta sugli autoveicoli in
virtù dell’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19967 sull’imposizione degli autoveicoli (incluse le restituzioni in caso di riduzione posticipata della contro- prestazione) e di restituzioni di tale imposta riscossa all’atto della reimportazione (merci indigene di ritorno);
8.37 in caso di restituzioni e condoni dell’IVA:
– vincolati a una modifica della controprestazione secondo l’articolo 76 capoverso 2 della legge federale del 2 settembre 19998 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), – vincolati all’adeguamento dell’imposta riscossa sulle forniture di restituzione, – in seguito alla stima troppo alta della base di calcolo dell’imposta effettuata dall’Amministrazione delle dogane,
7 RS 641.51 8 RS 641.20
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– vincolati a beni di ritorno di origine svizzera secondo l’articolo 74 capoverso 1 cifra 8 LIVA, – vincolati a condono dell’imposta secondo l’articolo 84 LIVA;
8.38 in caso di restituzioni dell’imposta sugli oli minerali:
– vincolate al recupero di vapori di idrocarburi in depositi autorizzati o alla reimmissione di merci in un deposito autorizzato secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sempre che il computo avvenga con la dichiarazione fiscale periodica, – vincolate a condoni dell’imposta secondo l’articolo 26 LIOm, – vincolate alla rettificazione posticipata di una dichiara- zione fiscale periodica, – vincolate alla trasformazione di un deposito di scorte obbligatorie in un deposito autorizzato, – vincolate ad un risciacquo con carburante imposto.
9 Attestazioni, autenticazioni, duplicati, fotocopie
e fotografie
9.1 Un emolumento è riscosso per:
9.11 la stesura di certificati d’ammissione (riconoscimento fr. 40.–
di chiusure) concernente veicoli e contenitori per certificato
9.12 la stesura e l’autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e fr. 20.– per mod.
15.15 all’atto dell’imposizione
9.13 la stesura immediata, all’atto dell’uscita dalla Svizzera, delle fr. 10.– per prova prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
9.14 la stesura di altre attestazioni e autenticazioni fr. 25.–
per documento
9.15 la stesura di duplicati e di documenti sostitutivi di decisioni fr. 30.–
d’imposizione, d’autorizzazioni per il traffico di perfezio- per documento namento nonché dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15; dichia- razione di imposizione all’esportazione
9.16 fotografie fr. 5.–
per fotografia
9.17 fotocopie, al pezzo fr. –.50
per fotocopia
9.2 Un emolumento ridotto è riscosso per:
9.21 la (sola) autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 fr. 7.–
all’atto dell’imposizione
9.22 l’autenticazione del modulo 13.20 A, all’atto fr. 5.–
dell’imposizione se il numero di matricola è timbrato dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o se quest’ultima è autorizzata ad autenticare personalmente i moduli
9.23 duplicati del modulo 13.20 A, conformemente alla cifra 9.22 fr. 10.–
9 RS 641.61
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Emolumenti dell’Amministrazione delle dogane RU 2007
Cifra Tassa
9.24 la ripartizione di decisioni d’imposizione fr. 10.– per la
nuova decisione d’imposizione
9.25 le attestazioni di scarichi su moduli non ufficiali fr. 10.–
9.3 Nessun emolumento è riscosso per:
9.31 duplicati di dichiarazioni allestite al momento
dell’imposizione;
9.32 duplicati di decisioni d’imposizione smarriti a causa
di un errore delle imprese pubbliche di trasporto;
9.33 le attestazioni, autenticazioni nonché per i duplicati
o la riproduzione di documenti allestiti per autorità svizzere o estere;
9.34 attestazioni d’imposizione UE nell’ambito della prima
trasmissione via e-dec Importazione.
10 Applicazione di accordi internazionali
10.1 Convenzione del 20 maggio 198710 relativa ad un regime
comune di transito
10.11 Un emolumento è riscosso per:
10.111 l’autenticazione posticipata di documenti T2L; fr. 30.–
10.112 l’autenticazione di duplicati di: fr. 25.–
– documenti di accompagnamento nel NCTS, per documento – documenti T2L, – liste di carico, – ricevute, – documenti di accompagnamento a titolo di duplicato (stampa + timbro dell’ufficio doganale);
10.113 la ripartizione di documenti d’accompagnamento nel NCTS fr. 10.– per ogni
e di documenti T2L nuovo documento
10.114 lo scarico posticipato di documenti T in caso d’inosservanza emolumento
della procedura o del termine secondo la cifra 1
10.2 Convenzione A.T.A. del 6 dicembre 196111; Convenzione
del 26 giugno 199012 relativa all’ammissione temporanea 10.21 Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti 5 % dei tributi A.T.A dei tributi d’entrata d’entrata al minimo fr. 20.– al massimo fr. 100.–
10.3 Accordi di libero scambio: ordinanza del 28 maggio
199713 sull’approntamento delle prove d’origine
10.31 Un emolumento è riscosso per:
10.311 l’esame preliminare dei certificati di circolazione delle merci fr. 40.– (CCM),
10 RS 0.631.242.04 11 RS 0.631.244.57 12 RS 0.631.24 13 RS 632.411.3
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Emolumenti dell’Amministrazione delle dogane RU 2007
Cifra Tassa
10.312 l’esame posticipato, se la prova d’origine non è in ordine emolumento
secondo la cifra 1 al minimo fr. 40.–
10.313 il rilascio posticipato di CCM fr. 40.– per CCM
10.314 la ripartizione di CCM fr. 25.– per ogni
nuovo CCM
10.315 il rilascio di duplicati di CCM fr. 25.–
per duplicato
10.4 Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza
del 17 aprile 199614 sulle regole d’origine
10.41 Un emolumento è riscosso per:
10.411 il rilascio posticipato di CO fr. 40.– per CO
10.412 la ripartizione di CO fr. 25.– per ogni
nuovo mod.
10.413 il rilascio di duplicati fr. 25.–
per duplicato
11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(TTPCP) o tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP)
11.1 Un emolumento è riscosso per:
11.11 la stesura:
– (immediata) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, fr. 10.– per prova certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzera – di duplicati di documenti in correlazione con la riscos- fr. 20.– sione della TTPCP nonché per la sostituzione o la stesura per documento di carte chip suppletorie o carta chip – di sollecitazioni in caso di superamento del termine di fr. 20.– dichiarazione o inosservanza del termine di pagamento per sollecitazione
11.12 la stesura:
– di duplicati di documenti in correlazione con fr. 20.– la riscossione della TFTP per documento – di sollecitazioni in caso di inosservanza del termine fr. 20.– di pagamento per sollecitazione
11.2 PePer altre attività connesse alla riscossione
della TTPCP o della TFTP: – accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di emolumento un conto TTPCP o PCD secondo la cifra 6 – restituzioni ordinarie emolumento secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34
11.3 Nessun emolumento è riscosso:
11.31 TTPCP: – per l’annullamento del documento del terminale di trattamento all’entrata, – per la concessione di autorizzazioni straordinarie per l’utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente,
14 RS 946.39
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Cifra Tassa
– per l’attestazione di passaggi del confine trattandosi di veicoli con libretto di bordo e TAG, – per l’attestazione di una modifica del peso TTPCP in un’area controllata, – per la prima consegna di carte chip e per la loro sostitu- zione per motivi dovuti al sistema e fissati dall’Amministrazione delle dogane; – per le restituzioni in correlazione con corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) o per trasporti di legname greggio. 11.32 TFTP: – per le restituzioni in correlazione con corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) o per trasporti di legname greggio, – per le restituzioni della TFTP per le corse all’estero.
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