AS 2007 1705
Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
del 18 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Forma giuridica e scopo
1 La Cassa di previdenza del personale delle dogane (Cassa di previdenza) è un
fondo speciale della Confederazione. Il suo patrimonio, a destinazione vincolata, è di proprietà della Confederazione Svizzera.
2 Lo scopo della Cassa di previdenza è di migliorare la situazione sociale degli
impiegati dell’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) e delle loro famiglie, in particolare di alleviare le difficoltà finanziarie in cui sono incorsi senza grave colpa.
Art. 2 Prestazioni finanziarie La Cassa di previdenza fornisce prestazioni finanziare sotto forma di: a. prestiti, esclusi i mutui ipotecari; b. contributi alle spese d’istruzione dei figli di destinatari di prestazioni; c. contributi alle spese di malattia dei destinatari di prestazioni e dei loro fami- liari; d. contributi per altri scopi che la commissione (art. 7 lett. a) reputa degni di essere sostenuti.
Art. 3 Abitazioni di vacanza La Cassa di previdenza dispone di abitazioni di vacanza che mette a disposizione a condizioni favorevoli.
RS 631.051 1 RS 631.0; RU 2007 1411
2006-2012 1705
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Art. 4 Condizioni
1 Su domanda, possono beneficiare di prestazioni della Cassa di previdenza:
a. le persone impiegate a tempo indeterminato presso l’Amministrazione delle dogane con un grado d’occupazione di almeno il 50 per cento; b. in via eccezionale anche le persone impiegate a tempo determinato o con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento; c. i pensionati, le vedove, i vedovi e gli orfani, sempre che le circostanze lo giustifichino.
2 Le prestazioni finanziarie sono versate soltanto alle persone che:
a. non possono usufruire del tutto o in maniera sufficiente di altre prestazioni legali o contrattuali; e b. sono disposte a collaborare e acconsentono ad una consulenza preliminare.
Art. 5 Principi della fornitura di prestazioni 1 La Cassa di previdenza fornisce le proprie prestazioni in funzione di criteri sociali, e provvede a un impiego efficace ed economico.
2 Non sussiste alcun diritto alle prestazioni della Cassa di previdenza.
Art. 6 Provenienza dei fondi e tenuta dei conti
1 La Cassa di previdenza finanzia:
a. le proprie prestazioni finanziarie con i fondi generali della Confederazione, le donazioni e i lasciti nonché con il patrimonio di cui all’articolo 14 capo- verso 1 lettera a; b. le proprie abitazioni di vacanza con i redditi locativi, le donazioni e i lasciti nonché il patrimonio conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera b. 2 Tiene conti separati per le prestazioni finanziarie e per le abitazioni di vacanza. I conti comprendono il conto economico, il bilancio e l’inventario.
Sezione 2: Organi e procedure
Art. 7 Organi Gli organi della Cassa di previdenza sono: a. la Commissione; b. il Segretariato.
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Art. 8 Commissione
1 La commissione si compone:
a. del presidente; b. di quattro membri; c. di quattro membri supplenti. 2 Il direttore generale delle dogane riveste la carica di presidente. Nomina due mem- bri e due membri supplenti, e designa uno dei membri come vicepresidente.
3 Il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine designa due
membri e due membri supplenti.
4 I membri e i membri supplenti sono nominati per un periodo amministrativo di
quattro anni. La durata della carica è limitata a dodici anni.
Art. 9 Compiti della Commissione
1 La Commissione:
a. sbriga tutti gli affari che non ha delegato al Segretariato; b. decide in merito all’impiego dei fondi, per quanto non abbia delegato al segretariato tale competenza; c. adotta un regolamento e altre disposizioni d’esecuzione; d. elabora il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale.
2 Le decisioni della Commissione sono definitive.
3 I richiedenti possono esigere che la loro domanda venga sottoposta alla Commis- sione per decisione, qualora essa non sia stata accolta dal Segretariato o lo sia stata solo parzialmente. 4 Il regolamento, il rapporto di gestione e il conto annuale sottostanno all’approva- zione del Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento).
Art. 10 Compiti del Segretariato Il Segretariato gestisce gli affari della Cassa di previdenza su incarico della Com- missione e conformemente al regolamento.
Art. 11 Spese amministrative e di personale 1 La Direzione generale delle dogane mette gratuitamente a disposizione il personale necessario per la gestione della Cassa di previdenza. 2 Essa si assume anche le altre spese amministrative, ad eccezione di quelle per le abitazioni di vacanza.
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Art. 12 Gestione del patrimonio
1 Il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è gestito separatamente
dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 52 cpv. 2 della LF del 7 ott. 20052 sulle finanze della Confederazione).
2 La rimunerazione del patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è retta
dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20063 sulle finanze della Confederazione. 3 Se vende immobili o abitazioni dati in locazione alla Cassa di previdenza, la Con- federazione accredita a quest’ultima un’adeguata parte delle spese che questa ha assunto al posto della Confederazione per i grandi lavori di manutenzione e d’ampliamento.
Art. 13 Ufficio di revisione 1 L’Ispettorato delle finanze dell’Amministrazione delle dogane funge da ufficio di revisione.
2 L’ufficio di revisione:
a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle prescrizioni legali, al regolamento della Cassa di previdenza e alle altre disposizioni d’esecuzione; b. può consultare tutta la documentazione necessaria e richiedere informazioni verbali e scritte agli organi della Cassa di previdenza; c. riferisce alla commissione e al Dipartimento in merito ai risultati della veri- fica di cui alla lettera a. 3 È fatta salva la vigilanza finanziaria da parte del Controllo federale delle finanze.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 14 Trasferimento del patrimonio in contanti 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è ripartito in un patrimonio per: a. le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a; b. le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.
2 Il bilancio di apertura è presentato al Dipartimento per approvazione.
2 RS 611.0 3 RS 611.01
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Art. 15 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 1° luglio 19924 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 1992 1330
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