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AS 2007 1711

Ordinanza sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

del 4 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 108 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (apparecchi) da parte dell’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 2 Apparecchi autorizzati

1 L’Amministrazione federale delle dogane può impiegare apparecchi che:

a. captano e registrano segnali visivi (macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento); b. captano e registrano segnali acustici (apparecchi audiovisivi o sensori sonori); c. localizzano veicoli e oggetti e ne registrano l’ubicazione (radiolocalizza- zione goniometrica, localizzazione o sistema di posizionamento globale GPS).

2 Gli apparecchi possono essere impiegati in combinazione tra loro.

Art. 3 Tipo d’impiego

1 Gli apparecchi possono essere fissi o mobili.

2 Gli apparecchi possono altresì essere installati a bordo di veicoli stradali, natanti, aeromobili o ricognitori telecomandati.

Art. 4 Campo d’applicazione

1 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c possono essere

impiegati:

RS 631.053 1 RS 631.0; RU 2007 1411

2007-0018 1711

Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza RU 2007 da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

a. per poter accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine da parte di persone o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero (art. 108 cpv. 1 lett. a LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali sviz- zere; b. per la ricerca di persone, veicoli e oggetti (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): nel ter- ritorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere. 2 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b possono essere impiegati per la sorveglianza di: a. locali in cui si trovano valori (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): all’entrata, all’uscita nonché al loro interno; b. locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): al loro interno; c. depositi franchi doganali (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): ai loro accessi. 3 Se sono installati in ricognitori telecomandati, gli apparecchi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati esclusivamente nella zona in vici- nanza del confine e solo per scopi secondo il capoverso 1 lettera a. Per zona in vicinanza del confine si intende una striscia di terreno larga 25 chilometri ubicata lungo il confine doganale.

Art. 5 Principi relativi all’impiego 1 In singoli casi, l’impiego di apparecchi mobili deve essere limitato nel tempo.

2 L’impiego degli apparecchi deve essere segnalato mediante misure adeguate.

Qualora dovesse pregiudicare lo scopo dell’impiego, la segnalazione può essere tralasciata.

Art. 6 Competenza in materia di impiego I direttori di circondario e il capo del Corpo delle guardie di confine decidono, nel loro rispettivo ambito di competenza, su: a. l’impiego degli apparecchi; b. il tipo di apparecchio da impiegare.

Art. 7 Conservazione delle registrazioni

1 Le registrazioni possono essere conservate per un mese. Allo scadere di questo

termine occorre cancellarle.

2 Qualora occorra chiarire se avviare un procedimento penale amministrativo per

infrazione doganale o se le registrazioni debbano essere messe a disposizione, le registrazioni possone essere conservate oltre il termine di cui al capoverso 1.

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Art. 8 Messa a disposizione delle registrazioni 1 L’Amministrazione federale delle dogane può mettere a disposizione le registra- zioni in caso di: a. passaggio illegale del confine da parte di persone: alle competenti autorità federali nonché a quelle cantonali competenti in materia di perseguimento penale; b. pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero e di sorveglianza di depositi franchi doganali: alle competenti autorità amministrative federali o cantonali incaricate dell’esecuzione dei rispettivi disposti di natura non doganale della Confederazione nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale; c. ricerche di persone, veicoli e oggetti: alle competenti autorità federali e can- tonali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di per- seguimento penale; d. sorveglianza di locali in cui si trovano valori: alle competenti autorità fede- rali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perse- guimento penale; e. sorveglianza di locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate: alle autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali per la valuta- zione delle pretese giusta la legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità e onde prevenire procedure sanzionatorie contro il personale dell’Ammi- nistrazione federale delle dogane. 2 L’Amministrazione federale delle dogane può comunicare o mettere a disposizione delle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale informazioni raccolte mediante apparecchi e registrazioni per il chiarimento di delitti e crimini (art. 112 e 114 LD).

Art. 9 Competenza in materia di messa a disposizione delle registrazioni 1 La decisione relativa alla messa a disposizione delle registrazioni alle autorità federali o cantonali spetta, nel rispettivo ambito di competenza, a: a. la Direzione generale delle dogane; b. le direzioni di circondario; c. i comandi delle regioni guardie di confine. 2 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla messa a disposizione alle autorità estere (art. 113 LD).

2 RS 170.32

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Art. 10 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d’ac- cesso e di cancellazione, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d’esecuzione. 2 Le corrispondenti domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane.

Art. 11 Misure di sicurezza Le registrazioni devono essere conservate al sicuro onde impedire l’utilizzazione abusiva, la distruzione o il furto.

Art. 12 Diritto vigente: abrogazione L’ordinanza del 26 ottobre 19944 sulla sorveglianza del confine mediante videoap- parecchi è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 235.1 4 RU 1994 2471, 2005 1101

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