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AS 2007 1715

Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell'Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sul trattamento dei dati nell'AFD)

Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sul trattamento dei dati AFD)

del 4 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3 e 112 capoverso 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali nell’Ammi-

nistrazione federale delle dogane (AFD) mediante sistemi d’informazione che ser- vono all’imposizione e alla riscossione di tributi, all’allestimento di analisi dei rischi, al perseguimento e al giudizio di casi penali, all’allestimento di statistiche, allo svolgimento e all’analisi di attività di polizia nell’ambito dei controlli delle persone, allo svolgimento e all’analisi dell’esecuzione dei disposti di natura non doganale della Confederazione nonché allo svolgimento e all’analisi di attività di lotta alla criminalità.

2 Per sistema d’informazione s’intende ogni raccolta di dati personali in forma

elettronica o in altra forma.

3 Sono fatte salve le disposizioni relative a:

a. sistemi d’informazione particolari dell’AFD; b. sistemi d’informazione di altri uffici federali utilizzati anche dall’AFD.

Art. 2 Allegati

1 Gli allegati contengono le seguenti indicazioni relative ai singoli sistemi

d’informazione: a. scopo; b. contenuto; c. competenza e organizzazione;

RS 631.061 1 RS 631.0; RU 2007 1411

2007-0004 1715

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

d. accesso e trattamento; e. eventuali deroghe alle disposizioni dell’ordinanza.

2 Gli allegati sono suddivisi in tre parti come segue:

a. gli allegati A contengono i sistemi d’informazione per i quali sono compe- tenti la Direzione generale delle dogane (DGD) o, quale organo della DGD, il Comando del Corpo delle guardie di confine (Cgcf); b. gli allegati B contengono i sistemi d’informazione per i quali sono compe- tenti le rispettive direzioni di circondario o i rispettivi comandi delle regioni guardie di confine; c. gli allegati C contengono i sistemi d’informazione per i quali sono compe- tenti i rispettivi uffici doganali. 3 Sono reputati dati personali e indirizzo (numero 2 degli allegati) in particolare, e per quanto necessario: a. se si tratta di persone fisiche: cognome, nome/i, numero del documento, nome da celibe/nubile, pseudonimo, nome e cognome del padre e della madre, data e luogo di nascita, luogo d’origine, sesso, stato civile, professio- ne, lingua, via, luogo di domicilio, numeri di telefono, cellulare, fax, indiriz- zo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale; b. se si tratta di persone giuridiche e di associazioni di persone: nome, impresa, forma giuridica, via, sede, persona o organo operante, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale.

Art. 3 Competenza e responsabilità 1 Secondo lo scopo del trattamento, la competenza per i singoli sistemi d’informa- zione spetta alla DGD, alle direzioni di circondario, ai comandi delle regioni guardie di confine o ai singoli uffici doganali. Se diversi uffici dell’AFD gestiscono sistemi d’informazione aventi lo stesso scopo di trattamento, questi sono coordinati dall’uf- ficio gerarchicamente più elevato. 2 L’ufficio dell’AFD competente nel singolo caso si assume la responsabilità per i dati da esso trattati e per il loro contenuto.

Art. 4 Organizzazione 1 Per ordine dell’AFD, i sistemi d’informazione mediante trattamento elettronico dei dati sono gestiti come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma burotica da parte dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Quest’ultimo è responsabile del funzionamento di tali sistemi. 2 Se gli stessi dati sono trattati da diversi uffici dell’AFD, i rispettivi sistemi d’in- formazione possono essere interconnessi, sempre che ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 5 Principio 1 I dati personali possono essere trattati solo nell’ambito del loro scopo d’impiego secondo il rispettivo allegato. 2 La raccolta di dati personali deve essere riconoscibile dalle persone interessate.

Art. 6 Comunicazione dei dati 1 L’AFD comunica in casi particolari i dati desunti dai sistemi d’informazione ad altre autorità svizzere nonché a terzi se la legge prevede un siffatto obbligo d’infor- mazione. La comunicazione dei dati può avvenire solo nell’ambito della destinazio- ne prevista dagli articoli 1 capoverso 1 e 2 capoverso 1 lettera a.

2 La comunicazione dei dati mediante procedura di richiamo ha luogo solo se è

consentita dall’articolo 112 capoverso 4 LD e se è espressamente prevista nel rispet- tivo allegato. All’interno dell’AFD l’accesso al sistema d’informazione avviene mediante procedura di richiamo solo se è espressamente previsto nel rispettivo allegato (art. 112 cpv. 4 lett. b LD).

Art. 7 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di cancellazione si fondano sulla legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati e sulle sue disposizioni d’esecuzione. 2 I dati errati e quelli non conformi alla presente ordinanza sono rettificati d’ufficio o cancellati.

Art. 8 Custodia e cancellazione dei dati 1 I dati contenuti nei sistemi d’informazione sono custoditi durante cinque anni, sempre che nel rispettivo allegato non sia previsto un altro termine. 2 I dati contenuti nei sistemi d’informazione sono cancellati alla scadenza del termi- ne di custodia, sempre che non vengano archiviati.

Art. 9 Archiviazione dei dati I dati non più necessari sono offerti all’Archivio federale. L’offerta, la valutazione e il versamento sono retti dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull’archiviazione.

Art. 10 Sicurezza dei dati 1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21 dell’ordi- nanza del 14 giugno 19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

2 RS 235.1 3 RS 152.1 4 RS 235.11

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

nonché gli articoli 14 e 15 dell’ordinanza del 26 settembre 20035 sull’informatica nell’Amministrazione federale. 2 I dati, i programmi e le rispettive documentazioni devono essere protetti contro qualsiasi trattamento illecito nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ricostituiti.

3 D’intesa con l’UFIT, l’ufficio competente dell’AFD stabilisce per ogni utente

l’accesso ai singoli sistemi d’informazione mediante profili, password e log-in individuali, di modo che la persona interessata possa utilizzare i sistemi d’informa- zione solo nell’ambito delle proprie competenze. In via straordinaria sono ammesse password comuni e log-in collettivi. 4 D’intesa con l’UFIT, la DGD emana prescrizioni sui provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati e provvede affinché il trattamento dei dati sia verbalizzato automaticamente.

Art. 11 Statistica 1 I dati personali che non sono resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna. I risultati devono essere distrutti dopo l’uso. 2 I dati necessari o pubblicati a fini statistici non devono contenere indicazioni che permettano di risalire alle persone interessate.

Art. 12 Valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’AFD 1 Per la valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’AFD, la DGD è autorizzata a trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile). 2 I dati personali possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione devono essere cancellati o resi ano- nimi.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 9 maggio 20036 sull’elaborazione dei dati personali nell’Ammi- nistrazione federale delle dogane è abrogata.

Art. 14 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 1° novembre 20067 sulle dogane (OD) è modificata come segue:

5 RS 172.010.58 6 RU 2003 1638, 2004 2019 7 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Art. 226 cpv. 3 lett. b n. 2 Essa può accertare o completare i dati sull’identità di una persona mediante il rilievo di dati biometrici: b. nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante:

2. le immagini del viso: il trattamento è disciplinato dall’ordinanza del

4 aprile 20078 sul trattamento dei dati AFD.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 RS 631.64; RU 2007 1715

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 1

Autorizzazioni straordinarie per i voli transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale

1. Scopo

Il sistema d’informazione persegue, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b ed e LD, i seguenti obiettivi:

1. visione d’insieme delle autorizzazioni straordinarie valide;

2. controllo dell’osservanza delle disposizioni contenute nell’autorizzazione.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dei titolari di autorizzazioni;

2. data di rilascio e data di scadenza dell’autorizzazione;

3. nome dell’aerodromo;

4. nome dell’ufficio doganale di controllo.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Esercizio della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Esercizio della DGD hanno accesso

ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e delle

Sezioni inquirenti dei circondari doganali hanno accesso ai dati.

3. I collaboratori competenti della sezione Operazioni del Comando Cgcf han-

no accesso ai dati. 4. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario, dei comandi delle regioni guardie di confine nonché degli uffici doganali di controllo hanno accesso ai dati necessari per il disbrigo dei loro compiti.

9 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 2

Sistemi d’informazione Finanze e contabilità (SI FICO) (art. 70–72, 76, 88 e 90 LD; Conv. del 20 mag. 198710 relativa ad un regime comune di transito)

1. Scopo

I sistemi d’informazione servono, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b, e nonché g LD:

1. alla riscossione dei tributi;

2. alla gestione dei debitori e dei creditori;

3. alla gestione delle garanzie prestate;

4. alla gestione dei provvedimenti d’incasso secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la stesura di rapporti e statistiche nonché per la pianificazione dei controlli autonomi.

2. Contenuto

I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi dei clienti (persone sia fisiche sia giuridiche nonché associazioni di persone) nella procedura accentrata di conteggio dell’Am- ministrazione delle dogane (PCD), dei debitori e dei creditori dell’Ammini- strazione delle dogane nonché dei clienti nel regime comune di transito; 2. dati relativi a movimenti finanziari in correlazione con la riscossione e la gestione delle entrate, delle uscite e delle garanzie prestate.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Finanze e contabilità della DGD gestisce i sistemi d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Finanze e contabilità della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nei sistemi d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

10 RS 0.631.242.04 11 RS 281.1

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 3

Imprese svizzere ed estere che hanno infranto la legge sul controllo dei metalli preziosi (art. 6, 8b, 17 e 44–56 della L del 20 giu. 193312 sul controllo dei metalli preziosi)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, a segnalare le contestazioni materiali agli uffici doganali di controllo.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indirizzo delle imprese interessate;

2. verbali di contestazione.

3. Competenza e organizzazione

L’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti dell’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi e della sezione Esercizio degli uffici doganali di controllo hanno accesso ai dati e possono trattarli.

12 RS 941.31

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 4

Banca dati delle officine di montaggio TTPCP (art. 16 cpv. 2 dell’O del 6 mar. 200013 sul traffico pesante)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, alla concessione delle autorizzazioni alle officine che montano gli apparecchi di rilevazione TTPCP.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indirizzi delle officine di montaggio TTPCP e delle officine di montaggio

che si occupano della sostituzione dei parabrezza;

2. dati personali, indirizzo e numero AVS degli impiegati delle officine auto-

rizzate dalla DGD a montare gli apparecchi di rilevazione TTPCP.

3. Competenza e organizzazione

La divisione TTPCP della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione TTPCP della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

13 RS 641.811

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 5

Ordinazioni degli apparecchi di rilevazione TTPCP (art. 11 cpv. 2 della L del 19 dic. 199714 sul traffico pesante)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, alla registrazione delle ordinazioni nonché alla fornitura degli apparecchi di rileva- zione TTPCP.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. nome e indirizzo delle imprese di trasporto;

2. nome e indirizzo delle officine che riparano autocarri;

3. targhe di controllo e numeri di matricola degli autocarri;

4. numeri degli apparecchi di rilevazione TTPCP.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Materiale e stampati della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Materiale e stampati della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

14 RS 641.81

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 6

Applicazione del sistema informatico TTPCP (SI TTPCP) (art. 11 della L del 19 dic. 199715 sul traffico pesante; art. 15 dell’O del 6 mar. 200016 sul traffico pesante)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, alla riscossione della TTPCP.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati relativi all’immatricolazione;

2. dati tecnici (dati relativi alla prestazione chilometrica, peso a vuoto e peso totale, peso totale del convoglio, codice di emissione);

3. imposizioni e fatture relative al veicolo.

3. Competenza e organizzazione

La divisione TTPCP della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della divisione TTPCP, della sezione Finanze e

contabilità, della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD non- ché degli uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD, delle

Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario e dei centri cantonali di con- trollo del traffico pesante hanno accesso ai dati.

3. I collaboratori competenti della sezione Operazioni del Comando Cgcf han-

no accesso ai dati.

15 RS 641.81 16 RS 641.811

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 7

Applicazione della centrale di esecuzione (enforcement) TTPCP (art. 42 dell’O del 6 mar. 200017 sul traffico pesante)

1. Scopo

La centrale di esecuzione TTPCP serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, alla riscossione e all’applicazione della TTPCP.

2. Contenuto

La centrale di esecuzione TTPCP può contenere i seguenti dati:

1. dati relativi all’immatricolazione;

2. dati rilevati, comprese le foto dei passaggi sotto gli impianti di controllo.

3. Competenza e organizzazione

La divisione TTPCP della DGD gestisce la centrale di esecuzione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della divisione TTPCP, della sezione Finanze e

contabilità, della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD non- ché degli uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e delle

Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati.

3. I collaboratori competenti della sezione Operazioni del Comando Cgcf han-

no accesso ai dati.

17 RS 641.811

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 8

Rapporti e notifiche del Cgcf (Rumaca)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere b, d–f e h LD, alla tenuta degli atti, al controlling, all’allestimento di analisi dei rischi, all’informazione di superiori, autorità di polizia e Uffici federali committenti.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati relativi alle constatazioni e agli eventi al confine (dati personali e indi- rizzo di persone, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie); 2. notifiche relative a confische al confine (dati personali e indirizzo di perso- ne, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a vei- coli e cose nonché dati sulla fattispecie).

3. Competenza e organizzazione

Il Comando Cgcf gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti del Cgcf hanno accesso ai dati del sistema

d’informazione e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e delle

Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati. 3. Gli specialisti nel campo degli stupefacenti degli uffici doganali hanno ac- cesso ai dati relativi agli stupefacenti e possono trattarli.

4. I collaboratori competenti della Polizia criminale federale e dell’Ufficio

federale della migrazione hanno accesso ai dati del sistema d’informazione mediante procedura di richiamo. 5. I collaboratori competenti delle autorità di polizia cantonali hanno accesso, sulla base e nei limiti degli accordi di cui all’articolo 97 LD, ai dati del sistema d’informazione mediante procedura di richiamo.

18 RS 631.01; RU 2007 1469

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Allegato A 9

Banca dati per la ricerca di persone (art. 94–96 LD; art. 19 dell’O dell’11 dic. 200019 sull’organizzazione del Dipartimento federa- le delle finanze)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, c e f–h LD, a registrare tutti gli avvisi di ricerca diffusi nel Cgcf e le attuali ricerche.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere le seguenti indicazioni:

1. avvisi di prudenza;

2. ufficio che ha diffuso l’avviso;

3. motivo della ricerca;

4. dati relativi al veicolo;

5. dati personali e indirizzi di persone fisiche;

6. numero dell’avviso;

7. durata di validità dell’avviso;

8. data della diffusione;

9. distribuzione;

10. data della revoca.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Operazioni del Comando Cgcf e i comandi delle regioni guardie di confine nonché tutti gli uffici doganali possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti del Comando Cgcf nonché dei comandi delle

regioni guardie di confine hanno accesso: a. ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli; b. ai dati dei sistemi d’informazione degli uffici doganali del circondario.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e delle

Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati dei sistemi d’informazione del Comando Cgcf e dei comandi delle regioni guar- die di confine.

19 RS 172.215.1

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

3. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso:

a. ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli; b. ai dati del sistema d’informazione del Comando Cgcf e dei comandi delle regioni guardie di confine.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo due anni.

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Allegato A 10

Centro di situazione e informazione del Comando Cgcf nonché centri di situazione dei comandi delle regioni guardie di confine (art. 96 cpv. 1 LD; art. 19 dell’O dell’11 dic. 200020 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere f–h LD, alla ricerca dei documenti e all’archiviazione delle notifiche successive relative ai singoli casi.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere le seguenti indicazioni: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche, che sono oggetto di controlli del- le persone nell’ambito dell’esecuzione dei disposti federali di natura non do- ganale e della lotta alla criminalità;

2. avvisi, schede di controllo delle persone e dei veicoli.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Operazioni del Comando Cgcf e i comandi delle regioni guardie di confine possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Operazioni del Comando Cgcf e dei comandi delle regioni guardie di confine hanno accesso ai dati e possono trattarli.

20 RS 172.215.1

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 11

Gestione dei contingenti (e-quota) (D del 9 ott. 198121 sulle preferenze tariffali; art. 21–25 della L del 29 apr. 199822 sull’agricoltura)

1. Scopo

Il sistema d’informazione (e-quota) serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla gestione dei contingenti doganali.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione (uno per ogni merce contingentata) può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo dei titolari di quote parte di contingente doganale o di permessi generali d’importazione;

2. contenuto delle dichiarazioni d’importazione.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Procedure doganali della DGD gestisce il sistema d’informazione; ne è escluso il settore del tabacco, gestito dalla sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Procedure doganali della DGD han-

no accesso ai dati di cui al numero 2 e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti dell’Ufficio federale dell’agricoltura hanno acces- so ai dati mediante procedura di richiamo e possono trattarli.

21 RS 632.91 22 RS 910.1

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 12

Sistemi di imposizione doganale (nei traffici merci e postale) nonché elenco degli indirizzi delle imprese e dei loro dipendenti che applicano determinati sistemi di imposizione doganale (art. 21–31 LD; art. 75–83 OD23; Conv. del 20 mag. 198724 relativa ad un regime comune di transito; art. 22 del Prot. n. 3 del 28 apr. 200425 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b, e e g LD, alla gestione delle merci imposte, in particolare:

1. alla riscossione dei tributi;

2. al disbrigo dei transiti internazionali secondo le disposizioni della Conven- zione relativa ad un regime comune di transito;

3. alla gestione delle visite effettuate in occasione dell’importazione,

dell’esportazione e del transito nel traffico delle merci, compreso quello po- stale;

4. all’informazione in merito ai sistemi di imposizione doganale applicati dai

partner della dogana; 5. all’ottenimento di un elenco dei collaboratori delle case di spedizione auto- rizzati ad allestire dichiarazioni doganali. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la stesura di rapporti e statistiche nonché per la pianificazione dei controlli autonomi.

2. Contenuto

I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati relativi all’imposizione doganale:

1. dati personali e indirizzo di esportatori, importatori e spedizionieri che

applicano un sistema particolare di imposizione doganale;

2. numero e genere dell’autorizzazione; numero di riferimento;

3. visita con data, numero della dichiarazione, casa di spedizione, dati personali e indirizzo della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, designazione della merce, voce di tariffa e valore;

4. genere di imposizione doganale; procedure particolari;

5. eventuali contestazioni;

6. osservazioni e genere di disbrigo.

23 RS 631.01; RU 2007 1469 24 RS 0.631.242.04 25 RS 0.632.401.3

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

3. Competenza e organizzazione

La DGD, le direzioni di circondario e gli uffici doganali possono gestire i sistemi di informazione secondo le loro necessità.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della DGD, delle direzioni di circondario e degli uffici doganali hanno accesso ai dati dei propri sistemi d’informazione e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e delle

Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati dei si- stemi d’informazione. 3. Ai collaboratori competenti degli uffici gerarchicamente superiori e subordi- nati può essere accordato l’accesso ai dati.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nei sistemi d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 13

Proprietà intellettuale; elenco dei richiedenti l’intervento dell’Amministrazione delle dogane (art. 75–77 della L del 9 ott. 199226 sul diritto d’autore; art. 70–72 della L del 28 ago. 199227 sulla protezione dei marchi; art. 46–48 della L del 5 ott. 200128 sul design)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere g e h LD, da punto di contatto in caso di accertamento di invii sospetti da parte degli uffici doganali.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. marchi e design registrati, opere protette;

2. dati personali e indirizzo dei titolari e dei loro rappresentanti legali;

3. elenco delle merci per le quali è rivendicato il marchio o il design;

4. elenco delle opere protette dal diritto d’autore;

5. indizi di falsificazione e imitazione;

6. criteri d’identificazione dei prodotti autentici;

7. osservazioni;

8. durata di validità della richiesta.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Procedure doganali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Procedure doganali della DGD han-

no accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

26 RS 231.1 27 RS 232.11 28 RS 232.12

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 14

Prove dell’imposizione doganale per l’ammissione di aeromobili (mod. 15.15) (art. 21–31 LD; art. 138–144 OD29; art. 105 della L del 21 dic. 194830 sulla navigazione aerea; art. 11 e 20 dell’O del 14 nov. 197331 sulla navigazione aerea)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, al controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione in occasione dell’im- matricolazione di aeromobili.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. indicazioni relative alle prove dell’imposizione doganale per l’immatricola- zione di aeromobili (mod. 15.15);

2. insegna di immatricolazione, data e firma.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della sezione Operazioni del Comando Cgcf han-

no accesso ai dati. 3. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario e degli uffici doga- nali hanno accesso ai dati.

29 RS 631.01; RU 2007 1469 30 RS 748.0 31 RS 748.01

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 15

Controllo dell’imposizione doganale di aeromobili svizzeri ed esteri (art. 138–144 OD32; art. 105 della L del 21 dic. 194833 sulla navigazione aerea)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, al controllo dell’imposizione doganale di aeromobili svizzeri ed esteri.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indicazioni relative alla prova dell’imposizione doganale per l’imma-

tricolazione di aeromobili con genere di aeromobile, fabbricante, tipo di aeromobile, numero di serie, insegna di immatricolazione, numero della dichiarazione d’imposizione dazio e IVA, timbro a data dell’ufficio doga- nale;

2. stato doganale (imposto o non imposto) e luogo di stazionamento.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della sezione Operazioni del Comando Cgcf han-

no accesso ai dati. 3. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario e degli uffici doga- nali hanno accesso ai dati.

32 RS 631.01; RU 2007 1469 33 RS 748.0

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 16

Titolari di autorizzazioni per l’impiego e per l’ammissione temporanei e in esenzione da tributi di veicoli stradali per uso privato (moduli 15.30 e 15.40) (art. 21–31 LD; art. 35–37 e 75–83 OD34; art. 122 dell’O del 27 ott. 197635 sull’ammissione alla circolazione)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, al controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione di veicoli stradali non imposti.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i dati di persone e veicoli che figurano nelle autorizzazioni (moduli 15.30 e 15.40).

3. Competenza e organizzazione

La sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD, delle direzioni di circondario e degli uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

34 RS 631.01; RU 2007 1469 35 RS 741.51

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 17

Imprese concessionarie che operano nel traffico di linea con autobus (art. 3 e 7 dell’O del 6 mar. 200036 sul traffico pesante)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, al controllo del traffico di linea concessionario con autobus.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indicazioni relative al personale e indirizzo delle imprese che operano nel

traffico di linea;

2. indicazioni relative alla concessione accordata;

3. dati relativi al veicolo;

4. dati importanti ai fini della restituzione.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

36 RS 641.811

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 18

Persone che chiedono la restituzione della tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP) per le corse all’estero, le corse nel TCNA e i trasporti di legname (art. 8–12a e 33 dell’O del 6 mar. 200037 sul traffico pesante)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, all’elaborazione e al controllo delle domande di restituzione.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del richiedente;

2. numero di registrazione;

3. periodo di restituzione (anno civile) e importo da restituire.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

37 RS 641.811

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 19

Prova dell’imposizione doganale per la normale ammissione di natanti (modulo 15.10) (art. 96 e 164 dell’O dell’8 nov. 197838 sulla navigazione interna)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, al controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione di natanti.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indicazioni relative alla prova dell’imposizione doganale per la normale

ammissione di natanti (modulo 15.10);

2. copia della licenza di navigazione.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

38 RS 747.201.1

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 20

Titolari di autorizzazioni per l’impiego e per l’ammissione temporanei e in esenzione da tributi di un natante (modulo 15.32) (art. 9 LD; art. 35 e 164 OD39 in combinato disposto con gli art. 95 e 164 dell’O dell’8 nov.

197840 sulla navigazione interna)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, al controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione di natanti non imposti.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i dati di persone e natanti che figurano nell’autorizzazione (modulo 15.32).

3. Competenza e organizzazione

La sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

39 RS 631.01; RU 2007 1469 40 RS 747.201.1

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 21

Banca dati per l’analisi dei rischi

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere b e c LD, alla raccolta e alla gestione di notifiche, informazioni ed articoli dei media, al fine di allestire analisi dei rischi relative a merci, imprese, procedure ecc. I dati raccolti possono essere utilizzati, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera e LD, per scopi statistici.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali, indirizzo e ulteriori indicazioni relativi alle imprese (persone soggette all’obbligo di dichiarazione, spedizionieri, ramo, numero IVA, ecc.);

2. dati personali, indirizzo, ramo, numero IVA, ecc. relativi a imposizioni

doganali, visite, rettifiche, riscossioni posticipate, procedure penali (compre- si il genere di infrazione, l’importo della multa, ecc.) e ammonimenti per ogni impresa; 3. dati personali, indirizzo, ramo, numero IVA, ecc. relativi a mittenti e desti- natari delle merci; 4. indicazioni relative all’importazione, all’esportazione e al transito di cosid- dette merci a rischio; 5. indicazioni relative alle analisi dei rischi effettuate e agli eventuali provve- dimenti adottati.

3. Competenza e organizzazione

Il servizio Analisi dei rischi della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori del servizio Analisi dei rischi della DGD hanno accesso ai

dati e possono trattarli.

2 I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e delle

Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati.

3. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati.

4. Le analisi dei rischi possono essere pubblicate in Intranet.

41 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 22

Elenco degli importatori di tabacchi manufatti e carta da sigarette per la rivendita (art. 13–15 della LF del 21 mar. 196942 sull’imposizione del tabacco)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei titolari di revers e al controllo dell’imposizione del tabacco.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo degli importatori di tabacchi manufatti e carta da sigarette;

2. campo d’attività dell’importatore interessato;

3. numero di revers;

4. dilazione di pagamento.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

42 RS 641.31

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 23

Elenco delle persone che importano materiale greggio in libera pratica (tabacco e succedanei del tabacco) o commerciano in tale ambito (art. 13–15 della LF del 21 mar. 196943 sull’imposizione del tabacco)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei titolari di revers e al controllo dell’imposizione del tabacco.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo degli importatori di materiale greggio;

2. dati personali e indirizzo dei commercianti di materiale greggio;

3. campo d’attività;

4. numero di revers.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

43 RS 641.31

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 24

Elenco dei produttori di tabacchi manufatti e carta da sigarette (art. 13–15 della LF del 21 mar. 196944 sull’imposizione del tabacco)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei titolari di revers e al controllo dell’imposizione del tabacco.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo del produttore di tabacchi manufatti o carta da siga- rette;

2. campo d’attività del produttore;

3. numero di revers;

4. dilazione di pagamento.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

44 RS 641.31

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 25

Elenco dei produttori professionali di birra (art. 44–47 del DCF del 27 nov. 193445 esecutivo del DCF del 4 ago. 193446 concernente un’imposta federale sulle bevande)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei produttori professionali svizzeri di birra e al controllo dell’imposizione della birra in Svizzera.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo dei produttori professionali di birra (birrerie indi- gene);

2. numeri di controllo.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

45 RS 641.411.1

46 Con l’entrata in vigore della LF del 6 ott. 2006 sull’imposizione della birra

(FF 2006 7717), occorre fare riferimento all’art. 15 di tale legge.

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Allegato A 26

Titolari di autorizzazioni per la procedura di riporto (art. 82 e 83 della L del 2 set. 199947 sull’IVA, LIVA)

1. Scopo

Il sistema d’informazione consente, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, di controllare se un importatore registrato come contribuente in Svizzera ha ottenuto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni un’autorizzazione per il riporto del pagamento dell’imposta all’importazione secondo l’articolo 83 LIVA.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dei titolari di autorizzazioni;

2. numero dell’autorizzazione;

3. numero di registrazione quale contribuente IVA in Svizzera del titolare

dell’autorizzazione;

4. inizio e fine della validità dell’autorizzazione.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’informa- zione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

47 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 27

Titolari svizzeri di autorizzazioni che allestiscono volontariamente il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (dichiarazione di adesione)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, al controllo degli intermediari svizzeri che, nell’ambito delle imposizioni doga- nali relative ad operazioni triangolari e a catena, allestiscono volontariamente il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dei titolari di autorizzazioni;

2. numero dell’autorizzazione;

3. numero di registrazione quale contribuente IVA in Svizzera del titolare

dell’autorizzazione;

4. inizio e fine del rendiconto volontario.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’infor- mazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

48 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 28

Fornitori esteri che allestiscono il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (dichiarazione di adesione)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, al controllo dei fornitori esteri che allestiscono volontariamente il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo alle forniture sul territo- rio doganale svizzero.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;

2. numero dell’autorizzazione;

3. numero di registrazione quale contribuente IVA in Svizzera del titolare

dell’autorizzazione;

4. inizio e fine del rendiconto volontario.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’infor- mazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

49 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 29

Titolari di autorizzazioni che assoggettano volontariamente all’imposta in Svizzera le forniture a partire da depositi franchi doganali o depositi doganali aperti (DDA) (rendiconto da parte di fornitori a partire da depositi franchi doganali o DDA)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, al controllo dei fornitori che, nell’ambito di imposizioni doganali a partire da depositi franchi doganali o DDA, assoggettano volontariamente all’imposta le proprie forniture presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. nome e indirizzo dei titolari di autorizzazioni;

2. numero dell’autorizzazione;

3. numero di registrazione quale contribuente IVA in Svizzera del titolare

dell’autorizzazione;

4. inizio e fine dell’assoggettamento volontario all’imposta.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’infor- mazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

50 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 30

Titolari di autorizzazioni per l’importazione in esenzione da imposta di aeromobili e parti di aeromobili

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, al controllo delle imposizioni doganali di aeromobili e parti di aeromobili.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;

2. numero dell’autorizzazione;

3. numero di registrazione quale contribuente IVA in Svizzera del titolare

dell’autorizzazione;

4. inizio e fine dell’importazione in esenzione da imposta.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’infor- mazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

51 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 31

Verifica del valore in occasione dell’imposizione doganale di aeromobili (valore degli aeromobili imposti) (art. 76 cpv. 1 lett. a e 82 LIVA 52)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla verifica del valore in occasione dell’immissione di aeromobili in libera pratica sulla base dei dati relativi ad aeromobili già imposti e notificati dagli uffici doganali.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del destinatario;

2. designazione degli aeromobili imposti, compresi il numero di serie e l’anno

di costruzione;

3. equipaggiamento dell’aeromobile;

4. numero d’immatricolazione;

5. data dell’imposizione;

6. valore dell’aeromobile.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’informa- zione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

52 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 32

Accordi relativi ai valori medi di forniture di software dall’estero (valori medi dei software) (art. 76 cpv. 1 lett. b e 82 LIVA 53)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, a controllare se, in occasione dell’importazione, un importatore registrato come contribuente in Svizzera ha concluso, con la sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD, un accordo relativo ai valori medi di forniture di software.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dell’importatore;

2. numero di registrazione quale contribuente IVA in Svizzera della persona;

3. software e suo valore medio;

4. inizio e fine dell’accordo.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’infor- mazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

53 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 33

Riscossione dell’imposta sulla controprestazione per l’impiego di beni importati e imposti sulla base del regime dell’ammissione temporanea (art. 76 cpv. 1 lett. g e 82 LIVA 54)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla riscossione dell’imposta sulla controprestazione per l’impiego di beni importati e imposti sulla base del regime dell’ammissione temporanea.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dell’importatore;

2. designazioni dei beni importati temporaneamente;

3. importo dell’imposta dovuto;

4. numero della decisione d’imposizione per i beni imposti sulla base del regi- me di ammissione temporanea o numero del libretto ATA;

5. ufficio doganale d’entrata, data dell’introduzione nel territorio doganale;

6. corrispondenza.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’informa- zione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

54 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 34

Imprese estere con cifra d’affari imponibile in Svizzera (art. 54 cpv. 5 LIVA 55)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, all’identificazione delle imprese estere che realizzano in Svizzera una cifra d’affari superiore a 75 000 franchi, affinché la sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD possa notificarle, ai sensi dell’articolo 54 capoverso 5 LIVA, all’Amministra- zione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto, nell’ambito dell’assistenza amministrativa.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo delle imprese estere o delle loro rappresentanze che realizzano cifre d’affari imponibili in Svizzera;

2. genere e ampiezza dell’attività nonché cifra d’affari realizzata;

3. ufficio doganale che ha effettuato la notifica e data della notifica.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sul valore aggiunto della DGD gestisce il sistema d’informa- zione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sul valore aggiunto della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

55 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 35

Inchieste preliminari e analisi speciale dell’AFD (art. 128 LD in combinato disposto con gli art. 32–72 della LF del 22 mar. 197456 sul diritto penale amministrativo)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e c LD, alla raccolta, all’analisi e alla valutazione delle informazioni relative a singoli progetti d’inchiesta preliminare al fine di scoprire infrazioni già commesse. I risultati dell’analisi servono da base per l’avvio di un’inchiesta penale.

2. Contenuto

Il sistema può contenere tutte le informazioni necessarie a perseguire l’obiettivo descritto. Esse possono differire secondo il genere di inchiesta preliminare. Può trattarsi in particolare delle seguenti informazioni: 1. contenuto delle dichiarazioni doganali (importazione, esportazione, transito); 2. ulteriori indicazioni relative all’imposizione doganale delle merci interessate dal progetto; 3. tutte le indicazioni dell’ufficio doganale che possono essere importanti per il progetto.

3. Competenza e organizzazione

1. La divisione Cause penali della DGD e la sezione Operazioni del Comando

Cgcf gestiscono un sistema d’informazione per i progetti a livello nazionale. Possono anche essere gestiti più sistemi d’informazione che perseguono lo stesso obiettivo. 2. Le Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario e i centri di situazione delle regioni guardie di confine possono gestire propri sistemi d’informa- zione per i progetti interni al circondario o alla regione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e della

sezione Operazioni del Comando Cgcf hanno accesso: a. ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli; b. ai dati degli eventuali sistemi d’informazione delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario e dei centri di situazione delle regioni guardie di confine.

56 RS 313.0

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

2. I collaboratori competenti delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circon- dario nonché dei centri di situazione delle regioni guardie di confine hanno accesso: a. ai dati del proprio sistema d’informazione nonché a quello della divi- sione Cause penali della DGD e della sezione Operazioni del Comando Cgcf e possono trattarli; b. ai dati degli eventuali sistemi d’informazione delle Sezioni inquirenti delle altre direzioni di circondario e dei centri di situazione delle regio- ni guardie di confine.

3. I collaboratori del servizio Analisi dei rischi della DGD hanno accesso ai

dati.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo due anni.

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 36

Documentazione tariffale TADOC II (art. 7 e 20 LD in combinato disposto con la L del 9 ott. 198657 sulla tariffa delle dogane)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, alla registrazione e al trattamento di affari di competenza della divisione principale Tariffa doganale e statistica del commercio esterno della DGD nonché delle sezioni Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati di registrazione degli affari;

2. dati personali e indirizzi di persone fisiche e giuridiche nonché di associa- zioni di persone;

3. marche, designazioni supplementari, denominazioni, descrizioni delle merci

e indicazioni supplementari utili (osservazioni, atti preliminari);

4. termini di ricerca, voci di tariffa, numeri convenzionali di statistica;

5. traffici di perfezionamento autorizzati (generi e Paesi di perfezionamento,

numeri di autorizzazione, merci e quantità, osservazioni relative alle autoriz- zazioni);

6. composizioni chimiche (ricette);

7. mandati e rapporti d’analisi;

8. indicazioni relative alle prove d’origine;

9. risultati dei controlli a posteriori.

3. Competenza e organizzazione

La divisione Tariffa doganale della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della divisione principale Tariffa doganale e stati- stica del commercio esterno e del servizio Analisi dei rischi della DGD non- ché delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD e delle

Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati.

3. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati.

57 RS 632.10

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 37

Esportatori autorizzati (O del 28 mag. 199758 sull’approntamento delle prove d’origine; accordi secondo l’all. 1 all’O del 27 giu. 199559 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio [escluse l’AELS e la CE]; accordi secondo l’art. 1 dell’O dell’8 mar.

200260 sul libero scambio)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, come strumento di lavoro per adempiere all’obbligo di sorveglianza prescritto dai suddetti accordi.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche titolari di un’auto- rizzazione relativa alla procedura semplificata per allestire delle prove d’origine; 2. indicazioni relative al campo d’attività e alla situazione di rischio di queste persone;

3. numeri di autorizzazione, di registrazione e dell’incarto;

4. indicazioni relative ai motivi e al risultato dei controlli a posteriori di prove d’origine.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Origine e tessili della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Origine e tessili della DGD hanno

accesso ai dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti delle sezioni Tariffa e regimi doganali delle dire- zioni di circondario hanno accesso ai dati e possono trattarli.

58 RS 632.411.3 59 RS 632.319 60 RS 632.421.0

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato A 38

Banca dati relativa all’imposta sugli oli minerali (art. 20 e 31 della LF del 21 giu. 199661 sull’imposizione degli oli minerali; art. 36–45 e 80–83 dell’O del 20 nov. 199662 sull’imposizione degli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b, e nonché g LD, alla sorveglianza del traffico delle merci, alla garanzia della riscossio- ne dei tributi e alla stesura di statistiche.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati di persone fisiche o giuridi- che o di associazioni di persone assoggettate all’imposta: 1. dati personali e indirizzo, comprese le persone di contatto e le indicazioni per il pagamento;

2. depositi autorizzati e merci assoggettate all’imposta sugli oli minerali;

3. indicazioni relative al deposito, al traffico e alla tassazione (compresa

la riscossione di tasse d’incentivazione) delle merci che soggiacciono all’imposta sugli oli minerali; 4. indicazioni in relazione con i solleciti e gli interessi relativi ai crediti d’imposta non pagati entro i termini.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti del Segretariato di direzione e dell’Ispettorato del- la DGD hanno accesso ai dati.

3. I controllori aziendali hanno accesso ai dati.

4. I depositari autorizzati, i depositari di scorte obbligatorie e i depositi sono pubblicati in Internet.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

61 RS 641.61 62 RS 641.611

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Allegato A 39

Impegni particolari relativi all’imposta sugli oli minerali (art. 14 della LF del 21 giu. 199663 sull’imposizione degli oli minerali; art. 20–25 dell’O del 20 nov. 199664 sull’imposizione degli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla gestione degli impegni particolari.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e di associazioni di persone che hanno depositato un impegno particolare;

2. numero dell’impegno e voce di tariffa;

3. designazione e impiego della merce;

4. data del deposito;

5. numero e data dell’ultimo controllo.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso, via Intranet, ai dati dei nume-

ri 2.1–2.4.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

63 RS 641.61 64 RS 641.611

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Allegato A 40

Impegni circa l’uso relativi all’imposta sugli oli minerali (art. 14 della LF del 21 giu. 199665 sull’imposizione degli oli minerali; art. 20–25 dell’O del 20 nov. 199666 sull’imposizione degli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla gestione degli impegni circa l’uso.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche e giuridiche nonché di associa- zioni di persone che hanno depositato un impegno circa l’uso;

2. numero dell’impegno;

3. designazione e impiego della merce;

4. data del deposito;

5. numero e data dell’ultimo controllo.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso, via Intranet, ai dati dei nume-

ri 2.1–2.4.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

65 RS 641.61 66 RS 641.611

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Allegato A 41

Controlli aziendali (art. 6 della LF del 21 giu. 199667 sull’imposizione degli oli minerali; art. 4–7 dell’O del

20 nov. 199668 sull’imposizione degli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b, e nonché g LD, alla gestione dei controlli aziendali nonché alla pianificazione, alla valutazione e al controllo dei risultati.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di importatori, depositari autorizzati, depositi auto- rizzati, commercianti e consumatori di prodotti a base di oli minerali; 2. dati che consentono una valutazione dei rischi presso importatori, depositari autorizzati, depositi autorizzati, commercianti e consumatori di prodotti a base di oli minerali;

3. numero del mandato di controllo, date di emissione e di disbrigo;

4. risultato del controllo, osservazioni, rinvio ad un controllo posticipato e atti che documentano il risultato di questo controllo.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai

dati e possono trattarli.

3. I controllori aziendali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

67 RS 641.61 68 RS 641.611

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Allegato A 42

Controllo della colorazione e della marcatura dell’olio da riscaldamento extra leggero (art. 6 e 15 della LF del 21 giu. 199669 sull’imposizione degli oli minerali; art. 4–7 e 90 dell’O del 20 nov. 199670 sull’imposizione degli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b, e nonché g LD: 1. alla sorveglianza della colorazione e della marcatura dell’olio da riscalda- mento extra leggero prescritte dalla legge; 2. alla stesura del rapporto sull’attività di controllo (statistica) e alla pianifica- zione dei controlli dell’anno successivo.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo di importatori, depositari autorizzati, depositi auto- rizzati, commercianti e consumatori di olio da riscaldamento extra leggero;

2. punto e luogo di prelevamento;

3. tenore di coloranti e sostanze per la marcatura nonché quota percentuale.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I controllori aziendali hanno accesso ai dati.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

69 RS 641.61 70 RS 641.611

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Allegato A 43

Controllo del tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento extra leggero, nella benzina e nell’olio diesel (art. 6 e 15 della LF del 21 giu. 199671 sull’imposizione degli oli minerali; art. 4–7 dell’O del 20 nov. 199672 sull’imposizione degli oli minerali; O del 12 nov. 199773 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento; O del 15 ott. 200374 concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b, e nonché g LD:

1. alla garanzia della tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento extra

leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento della massa o sul- la benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento della massa; 2. alla stesura del rapporto sull’attività di controllo (statistica) e alla pianifica- zione dei controlli dell’anno successivo.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo di importatori, depositari autorizzati, depositi auto- rizzati, commercianti e consumatori di olio da riscaldamento extra leggero, benzina o olio diesel;

2. punto e luogo di prelevamento;

3. tenore di zolfo nonché quota percentuale.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I controllori aziendali hanno accesso ai dati.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

71 RS 641.61 72 RS 641.611 73 RS 814.019 74 RS 814.020

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Allegato A 44

Controlli del carburante (art. 6 della LF del 21 giu. 199675 sull’imposizione degli oli minerali; art. 4–7 dell’O del 20 nov. 199676 sull’imposizione degli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b, e nonché g LD, alla gestione dei controlli del carburante nonché alla pianificazione, alla valutazione e al controllo dei risultati.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali, indirizzo e ramo dei consumatori di olio diesel, presso i quali il carburante è stato sottoposto ad un controllo;

2. genere del veicolo o della macchina;

3. risultato del controllo (positivo o negativo; eventualmente la quantità usata in modo illecito);

4. rinvio ad un controllo posticipato.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione in collaborazione con i controllori aziendali.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I controllori aziendali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

75 RS 641.61 76 RS 641.611

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Allegato A 45

Restituzioni dell’imposta sui carburanti (art. 17 cpv. 3 e 18 della LF del 21 giu. 199677 sull’imposizione degli oli minerali; art. 49–66 dell’O del 20 nov. 199678 sull’imposizione degli oli minerali; O del DFF del 28 nov. 199679 sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b e g LD, alla restituzione, a persone, aziende e imprese che ne hanno diritto, dell’imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti nonché alla gestione degli indirizzi postali e delle indicazioni per il pagamento relativi agli aventi diritto alla restituzione.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi nonché indicazioni per il pagamento relativi agli aventi diritto alla restituzione;

2. dati strutturali in caso di restituzioni ad aziende agricole e forestali;

3. quantità di carburante impiegate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali in caso di restituzioni a imprese di trasporto concessionarie, all’industria e all’artigianato nonché alle imprese di pesca professionale;

4. risultato del controllo aziendale, rinvio ad un controllo posticipato;

5. dati che permettono una valutazione dei rischi.

3. Competenza e organizzazione

Il servizio Restituzioni della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti del servizio Restituzioni nonché della sezione

Elaborazione dei dati della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I controllori aziendali hanno accesso ai dati.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

77 RS 641.61 78 RS 641.611 79 RS 641.612

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Allegato A 46

Schedario dei richiedenti nell’ambito dei contributi all’esportazione e del traffico di perfezionamento (art. 12 LD in combinato disposto con la LF del 13 dic. 197480 su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l’O del 22 dic. 200481 sui contributi all’esportazione)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b e g LD, al controllo e alla gestione del traffico di perfezionamento nonché ai conteggi dei contributi all’esportazione.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi delle aziende del settore alimentare per il conteggio dei contributi all’esportazione e delle restituzioni nel traffico di perfeziona- mento;

2. valutazione dei rischi specifica della ditta.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Agevolazioni doganali, contributi all’esportazione e traffico di perfezio- namento della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Agevolazioni doganali, contributi all’espor- tazione e traffico di perfezionamento della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

80 RS 631.111.72 81 RS 632.111.723

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Allegato A 47

Impegni d’impiego per agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e b LD, al controllo e alla gestione delle merci che beneficiano di un’agevolazione doganale in base allo scopo d’impiego.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo delle aziende svizzere che importano merci benefi- cianti di un’agevolazione doganale in base allo scopo d’impiego;

2. elenco dei prodotti interessati;

3. elenco degli impieghi interessati per ogni azienda;

4. elenco dei controlli aziendali per ogni azienda (genere del controllo, data, risultato, motivo); 5. osservazioni relative alle aziende (comprese le valutazioni dei rischi specifi- che delle ditte).

3. Competenza e organizzazione

La sezione Agevolazioni doganali, contributi all’esportazione e traffico di perfezio- namento della DGD gestisce il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Agevolazioni doganali, contributi

all’esportazione e traffico di perfezionamento della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I collaboratori dell’AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

82 RS 631.01; RU 2007 1469

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Allegato B 1

Permessi per varcare il confine fuori dei punti di passaggio autorizzati (art. 22 LD; art. 6 dell’O del 6 mar. 200083 sul traffico pesante)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b e g LD, al controllo del rilascio di permessi per varcare il confine fuori dei punti di passaggio autorizzati.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo del titolare dell’autorizzazione o del conducente del veicolo;

2. immatricolazione del veicolo;

3. ufficio doganale e data del rilascio;

4. indicazioni relative alle strade doganali.

3. Competenza e organizzazione

Le sezioni Esercizio delle direzioni di circondario e gli uffici doganali possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti delle sezioni Esercizio hanno accesso:

a. ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli; b. ai dati dei sistemi d’informazione degli uffici doganali del circondario.

2. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso:

a. ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli; b. ai dati del sistema d’informazione della direzione di circondario gerar- chicamente superiore.

3. I collaboratori competenti dei comandi delle regioni guardie di confine e

degli uffici doganali hanno accesso ai dati.

83 RS 641.811

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Allegato B 2

Imposizione doganale di veicoli (art. 14–24 della LF del 21 giu. 199684 sull’imposizione degli autoveicoli; art. 21–31 LD;

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, alla gestione e al controllo dei veicoli a motore per invalidi, dei veicoli a motore importati come masserizie di trasloco, corredi nuziali ed oggetti ereditati, dei veicoli da noleggio importati, dell’impiego di veicoli diplomatici e dell’imposizione di automobili; esso serve inoltre alla gestione dei detentori di carte-carburante.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indicazioni relative alle dichiarazioni doganali e agli obblighi;

2. dati personali e indirizzo dei detentori di veicoli;

3. indicazioni tecniche relative ai veicoli;

4. numero della dichiarazione doganale e della decisione d’imposizione;

5. data d’emissione o di scarico oppure data di scadenza;

6. dati relativi all’immatricolazione.

3. Competenza e organizzazione

Le sezioni Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario possono gestire un sistema d’informazione. I dati summenzionati possono essere suddivisi in singoli sistemi d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai

dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti degli uffici doganali del circondario hanno acces- so ai dati e possono trattarli.

84 RS 641.51 85 RS 631.01; RU 2007 1469

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Allegato B 3

Traffico di confine e di transito (Conv. del 5 feb. 195886 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito; Conv. del 30 apr. 194787 tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di confine; Conv. del 31 gen. 193888 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe; Conv. del 2 lug. 195389 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, al controllo del traffico di confine e di transito.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere le seguenti indicazioni:

1. dati personali e indirizzo di persone giuridiche e associazioni di persone;

2. genere delle merci;

3. indicazioni relative ai veicoli;

4. particolarità relative ai permessi.

3. Competenza e organizzazione

Le sezioni Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario (direzione delle dogane di Ginevra: sezione Esercizio) possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario nonché dei comandi delle regioni guardie di confine hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti degli uffici doganali delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati e possono trattarli.

86 RS 0.631.256.913.61 87 RS 0.631.256.916.31 88 RS 0.631.256.934.99 89 RS 0.631.256.945.41

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Allegato B 4

Beneficiari delle esenzioni dal dazio (modulo 11.32) (art. 8 LD)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, alla gestione delle esenzioni dal dazio.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dei richiedenti l’esenzione dal dazio;

2. indicazioni relative all’esenzione dal dazio;

3. numero dell’incarto.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Tariffa e regimi doganali della direzione delle dogane di Ginevra può gestire il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti della sezione Tariffa e regimi doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

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Allegato B 5

Traffico rurale di confine (Conv. del 5 feb. 195890 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito; Conv. del 30 apr. 194791 tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di confine; Conv. del 31 gen. 193892 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe; Conv. del 2 lug. 195393 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, alla registrazione dei titolari di un permesso per il traffico rurale di confine nonché al controllo dei giustificativi dei raccolti e delle superfici coltivate all’estero.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo dei coltivatori, dei proprietari e degli usufruttuari;

2. elenco dei fondi coltivati;

3. raccolti dei fondi coltivati.

3. Competenza e organizzazione

Le sezioni Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario (direzione delle dogane di Ginevra: sezione Esercizio) possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario hanno accesso ai

dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti degli uffici doganali del circondario hanno acces- so ai dati e possono trattarli.

90 RS 0.631.256.913.61 91 RS 0.631.256.916.31 92 RS 0.631.256.934.99 93 RS 0.631.256.945.41

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Allegato B 6

Controlli posticipati dell’origine (O del 28 mag. 199794 sull’approntamento delle prove d’origine; accordi secondo l’all. 1 all’O del 27 giu. 199595 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio [escluse l’AELS e la CE]; accordi secondo l’art. 1 dell’O dell’8 mar.

200296 sul libero scambio)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e d LD, al controllo posticipato dell’origine.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche e giuridiche o di associazioni di persone presso le quali sono stati effettuati dei controlli posticipati dell’origine;

2. contenuto della dichiarazione doganale;

3. indicazioni e indirizzi relativi alle autorità estere;

4. numeri di registrazione e dell’incarto;

5. indicazioni relative ai motivi nonché data e risultato dei controlli posticipati dell’origine;

6. annotazione relativa al disbrigo.

3. Competenza e organizzazione

Le sezioni Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario e gli uffici doga- nali possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario hanno accesso:

a. ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli; b. ai dati dei sistemi d’informazione degli uffici doganali del circondario.

2. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso:

a. ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli; b. ai dati del sistema d’informazione della direzione di circondario gerar- chicamente superiore.

94 RS 632.411.3 95 RS 632.319 96 RS 632.421.0

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato B 7

Elenco delle inchieste penali condotte dalle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario (art. 128 LD in combinato disposto con gli art. 32–72 della LF del 22 mar. 197497 sul diritto penale amministrativo)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere b e c LD, all’informazione delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario e della divisione Cause penali della DGD al fine di:

1. trattare allo stesso modo i casi simili;

2. rendere noti i nuovi elementi provenienti dalle inchieste penali;

3. riconoscere il contrabbando organizzato e commesso da parte di bande.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. numero dell’incarto;

2. dati personali e indirizzo degli interessati;

3. descrizione dell’infrazione e esposizione dei fatti;

4. genere di disbrigo.

3. Competenza e organizzazione

La Sezione inquirente delle direzioni di circondario può gestire un sistema d’infor- mazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circon- dario hanno accesso ai dati del proprio sistema d’informazione e possono trattarli.

2. I collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD, della

sezione Operazioni del Comando Cgcf nonché delle Sezioni inquirenti delle altre direzioni di circondario hanno accesso ai dati dei sistemi d’infor- mazione.

3. I collaboratori del servizio Analisi dei rischi della DGD hanno accesso ai

dati.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo due anni.

97 RS 313.0

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato B 8

Importazione di prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex (Lodo del 1° dic. 193398 concernente l’importazione in Svizzera dei prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex; art. 6 del R del 1° dic. 193399 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, al controllo della gestione e dell’importazione di prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dei coltivatori;

2. prodotti importati;

3. luoghi e date delle importazioni;

4. garanzia fissata.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Esercizio della direzione delle dogane di Ginevra può gestire il sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Esercizio della direzione delle doga- ne di Ginevra hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti degli uffici doganali del circondario hanno acces- so ai dati.

98 RS 0.631.256.934.952 99 RS 0.631.256.934.953

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 1

Reporting, analisi dei rischi e statistica a livello di ufficio doganale

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a–c nonché e LD, alla raccolta (reporting) di eventi, irregolarità e procedure penali, al fine di allestire profili dei rischi relativi a imprese, spedizionieri, merci, eccetera. I dati raccolti possono essere impiegati anche a scopi statistici.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali, indirizzi, ramo, numero IVA, persone soggette all’obbligo di dichiarazione, eccetera relativi alle imprese e ai loro dipendenti; 2. indicazioni, per ogni impresa, relative a imposizioni doganali, visite, rettifi- che, riscossioni posticipate, procedure penali (compresi il genere di infrazio- ne, l’importo della multa, ecc.), ammonimenti, eccetera, compresi i dati per- sonali e gli indirizzi delle persone interessate; 3. dati personali, indirizzi, ramo, ecc. relativi a mittenti e destinatari delle merci (anche nel traffico postale); 4. indicazioni relative all’importazione e all’esportazione di merci a rischio; 5. indicazioni relative all’analisi dei rischi effettuata dall’ufficio doganale ed eventuali provvedimenti adottati.

3. Competenza e organizzazione

Ogni ufficio doganale può gestire un sistema d’informazione. Esso può anche ripar- tire i dati raccolti in tre sistemi d’informazione (reporting, analisi dei rischi e statisti- ca).

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli.

2. I collaboratori competenti della direzione di circondario gerarchicamente

superiore nonché del servizio Analisi dei rischi della DGD hanno accesso ai dati.

100 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 2

Sistemi informatici degli impianti a raggi X

1. Scopo

I sistemi d’informazione servono, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a–c LD, alla raccolta di eventi, infrazioni e procedure penali, nel traffico delle merci commerciali, al fine di allestire profili dei rischi relativi a imprese, spedizionieri, merci, ecc. I dati raccolti possono essere impiegati anche a scopi statistici.

2. Contenuto

I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati: 1. dati personali, indirizzi, ramo, numero IVA, persone soggette all’obbligo di dichiarazione, eccetera relativi alle imprese;

2. indicazioni relative ai veicoli e ad altri mezzi di trasporto;

3. indicazioni, per ogni impresa, relative a imposizioni doganali, visite, rettifi- che, riscossioni posticipate, procedure penali (compresi il genere di infrazio- ne, l’importo della multa nonché le immagini ai raggi X, le foto della merce e dei mezzi di trasporto, ecc.), ammonimenti, ecc., compresi i dati personali e gli indirizzi delle persone interessate; 4. dati personali, indirizzi e altre indicazioni relative a mittenti e destinatari delle merci (anche nel traffico postale); 5. indicazioni relative all’importazione e all’esportazione di merci a rischio.

3. Competenza e organizzazione

I collaboratori competenti degli uffici doganali gestiscono i sistemi d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli.

2. I collaboratori del servizio Analisi dei rischi della DGD hanno accesso ai

dati e possono trattarli.

101 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 3

Certificati d’ammissione per libretti TIR (Conv. doganale del 14 nov. 1975102 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, Convenzione TIR)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, alla gestione dei certificati d’ammissione per libretti TIR (visione d’insieme dei certificati emessi, controllo dei termini, ecc.) nonché al controllo delle chiusure doganali.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del detentore del veicolo;

2. dati relativi al veicolo;

3. numero del certificato d’ammissione;

4. numero progressivo;

5. nuova accettazione;

6. data di scadenza.

3. Competenza e organizzazione

Tutti gli uffici doganali possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

102 RS 0.631.252.512

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 4

Dichiarazioni doganali presso gli aerodromi

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b e f LD, alla sorveglianza del traffico delle persone e alla verifica a posteriori delle destinazioni dei voli in relazione con i conteggi periodici delle ditte che forniscono carburanti.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzo dei piloti e dei passeggeri secondo i moduli pre- stampati;

2. indicazioni e indirizzo relativi alle ditte che forniscono carburanti;

3. rilevamenti relativi ai controlli e ai loro risultati.

3. Competenza e organizzazione

L’ufficio doganale competente può gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli. 2. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario gerarchicamente su- periori e dei relativi comandi delle regioni guardie di confine hanno accesso ai dati.

5. Termine di custodia

Le liste dei passeggeri vengono distrutte dopo 72 ore (art. 151 cpv. 4 OD).

103 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 5

Valutazione dei piani di volo presso gli aerodromi

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a, b e f LD, alla pianificazione dei controlli in funzione dei rischi e alla verifica a posteriori delle destinazioni dei voli in relazione con i conteggi periodici delle ditte che forni- scono carburanti.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indicazioni relative ai voli pianificati ed effettuati;

2. rilevamenti relativi ai controlli e ai loro risultati.

3. Competenza e organizzazione

L’ufficio doganale competente può gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli. 2. I collaboratori competenti delle direzioni di circondario superiori e dei rela- tivi comandi delle regioni guardie di confine hanno accesso ai dati.

104 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 6

Controllo degli aeromobili svizzeri ed esteri stazionati presso aerodromi svizzeri

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e b LD: 1. all’accertamento di eventuali irregolarità e infrazioni alla legislazione doga- nale; 2. all’accertamento dell’eventuale messa in pericolo dei tributi dovuti all’im- portazione;

3. alla pianificazione di controlli effettuati in funzione dei rischi.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indicazioni dettagliate relative agli aeromobili stazionati;

2. rilevamenti relativi ai controlli e ai loro risultati.

3. Competenza e organizzazione

Gli uffici doganali competenti per i singoli aerodromi possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti dei rispettivi uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circon- dario gerarchicamente superiori hanno accesso ai dati.

105 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 7

Autorizzazione per varcare il confine fuori dei posti autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali (art. 6 dell’Acc. del 21 mag. 1970106 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine; art. 2 dell’Acc. del 13 giu. 1973107 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Austriaca concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine; art. 2 dell’Acc. del 1° ago. 1946108 tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine; art. 1 della Conv. tra la Svizzera e l’Italia del 2 lug. 1953109 per il traffico di frontiera ed il pascolo)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e b LD, alla registrazione delle persone che sono state autorizzate a varcare il confine fuori dei posti autorizzati o fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. numero di registrazione;

2. dati personali e indirizzo dei titolari di autorizzazioni;

3. motivo del rilascio dell’autorizzazione;

4. luogo e ora del passaggio del confine autorizzato;

5. durata di validità dell’autorizzazione;

6. nome della persona che ha rilasciato l’autorizzazione.

3. Competenza e organizzazione

Tutti gli uffici doganali possono gestire un sistema d’informazione. Se opportuno, il sistema è gestito dalla direzione di circondario gerarchicamente superiore.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli. 2. Se il sistema d’informazione è gestito dall’ufficio di servizio gerarchicamen- te superiore, i collaboratori competenti degli uffici di servizio subordinati hanno accesso ai dati e possono trattarli.

106 RS 0.631.256.913.63 107 RS 0.631.256.916.33 108 RS 0.631.256.934.91 109 RS 0.631.256.945.41

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 8

Elenco delle masserizie di trasloco

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, alla sorveglianza delle masserizie di trasloco.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo delle persone che si trasferiscono;

2. numero della dichiarazione doganale;

3. indicazioni contenute nell’incarto relativo alle masserizie di trasloco.

3. Competenza e organizzazione

Tutti gli uffici doganali possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli.

110 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 9

Perquisizione personale e perquisizione di veicoli

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e h LD, alla registrazione delle perquisizioni personali e di veicoli effettuate presso un ufficio doganale.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. data e ora del controllo nonché direzione del viaggio;

2. dati personali e indirizzo delle persone fisiche perquisite;

3. indicazioni relative al veicolo;

4. risultato della perquisizione;

5. nome della persona che ha effettuato il controllo.

3. Competenza e organizzazione

Tutti gli uffici doganali possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli.

2. I collaboratori competenti del Comando Cgcf e dei comandi delle regioni

guardie di confine hanno accesso ai dati.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo due anni.

111 RS 631.01; RU 2007 1469

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 10

Protezione delle specie (art. 95 LD in combinato disposto con gli art. 3, 17 e 18 dell’O del 19 ago. 1981112 sulla conservazione delle specie)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD:

1. al controllo dei casi in sospeso;

2. alla stesura dell’elenco dei beni protetti consegnati all’Ufficio federale di veterinaria.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo della persona che importa la merce;

2. genere e quantità dei beni protetti sequestrati;

3. eventuale annotazione relativa alla consegna all’Ufficio federale di veterina- ria.

3. Competenza e organizzazione

Gli uffici doganali di Zurigo-Aeroporto, Ginevra-Aeroporto e Basilea-Mulhouse- Aeroporto possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti dei rispettivi uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circon- dario gerarchicamente superiori hanno accesso ai dati.

112 RS 453

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 11

Elenco degli indirizzi TTPCP (art. 5 della L del 19 dic. 1997113 sul traffico pesante)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettera a LD, alla gestione delle persone di contatto e delle imprese assoggettate al pagamento della tassa.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. indicazioni relative al personale e indirizzo dell’impresa assoggettata al

pagamento della tassa;

2. dati personali e indirizzo professionale della persona di contatto.

3. Competenza e organizzazione

Tutti gli uffici doganali possono gestire un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli. 2. I collaboratori competenti delle Sezioni inquirenti delle direzioni di circon- dario gerarchicamente superiori hanno accesso ai dati.

113 RS 641.81

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Allegato C 12

Riscossione dell’imposta sulla controprestazione per l’impiego di beni importati per esposizioni e congressi e imposti sulla base del regime doganale dell’ammissione temporanea

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla riscossione dell’imposta sulla controprestazione per l’impiego di beni importati e imposti sulla base del regime doganale dell’ammissione temporanea.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo dell’importatore;

2. designazione dei beni importati temporaneamente;

3. importo dell’imposta dovuto;

4. numero della decisione d’imposizione per i beni imposti sulla base del regi- me doganale di ammissione temporanea o numero del libretto ATA;

5. nome della manifestazione;

6. corrispondenza.

3. Competenza e organizzazione

Gli ispettorati doganali di Basilea-Dreirosen, suddivisione di servizio Messe, di Zurigo e di Ginevra-Aeroporto, suddivisione di servizio Palexpo, gestiscono un sistema d’informazione.

4. Accesso e trattamento

I collaboratori competenti dei rispettivi uffici doganali hanno accesso ai dati e pos- sono trattarli.

114 RS 641.20

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Ordinanza sul trattamento dei dati AFD RU 2007

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