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AS 2007 1797

Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante

del 4 aprile 2007

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 74 capoverso 1 numero 1 della legge del 2 settembre 19991 sull’IVA, ordina:

Art. 1 Esenzione dall’imposta Sono esenti dall’imposta sull’importazione: a. i regali spediti da persone private domiciliate all’estero a persone private domiciliate in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, fatti salvi i manufatti di tabacco e le bevande alcoliche; b. i beni che secondo gli articoli 63–67 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane sono ammessi in franchigia di dazio; c. i beni il cui importo d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera

5 franchi.

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 20 giugno 20003 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

RS 641.201.31

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