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AS 2007 1803

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Cambiamento dell’istituto di previdenza)

Modifica del 20 dicembre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 26 maggio 20051 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 20052, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3bis, secondo periodo 3bis … L’istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore (art. 60).

Art. 49 cpv. 2 n. 12 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla pre- videnza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),

4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i benefi- ciari di rendite lascino l’attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni.

2005-1713 1803

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. LF RU 2007

Art. 53f Diritto legale di disdetta 1 Le modifiche sostanziali apportate dall’istituto di previdenza o dall’impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annun- ciate per scritto all’altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore. 2 L’altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore. 3 Essa può esigere per scritto che l’istituto di previdenza o l’impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostan- ziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato. 4 Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche: a. un aumento del 10 per cento almeno, sull’arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull’avere degli assicurati; b. una riduzione dell’aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento al- meno; c. altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b; d. la soppressione della riassicurazione integrale. 5 Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conse- guenti alla modifica di una base giuridica.

Art. 56 cpv. 1 lett. d

1 Il fondo di garanzia:

d. indennizza l’istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli arti- coli 11 capoverso 3bis e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capo- verso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;

Art. 60 cpv. 6 6 L’istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. LF RU 2007

II

Modifica del diritto vigente Il Codice civile4 è modificato come segue:

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza pro- fessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:

10. lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),

III Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006 Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker La segretaria: Elisabeth Barben

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2007.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2007.7

28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 210 5 RS 831.40; RU 2007 1803 6 FF 2007 17 7 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

22 mar. 2007.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. LF RU 2007