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AS 2007 1847

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

del 18 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 9 marzo 19781 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 37 della legge federale del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie; visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici; in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito Accordo), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di:

a. animali; b. sperma animale, ovuli non fecondati ed embrioni; c. derrate alimentari di origine animale; d. derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale; e. sottoprodotti di origine animale; f. fieno e paglia; e g. altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici.

RS 916.443.10

2006-1672 1847

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2 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 maggio 19816 sulla protezione degli animali, l’ordinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie, l’ordinanza del 23 novembre 20058 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e l’ordinanza del 28 febbraio 20019 sulla protezione dei vegetali. 3 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 18 aprile 200710 sulla conserva- zione delle specie.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. UFV: l’Ufficio federale di veterinaria; b. veterinario ufficiale: i veterinari di frontiera incaricati dall’UFV; c. posto d’ispezione frontaliero: installazione destinata al servizio veterinario di confine presso un ufficio doganale; d. Paesi terzi: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell’Unione europea; e. importazione: il trasporto di animali e prodotti animali nel territorio svizzero incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); f. transito: il trasporto di animali e prodotti animali attraverso il territorio doganale svizzero; g. esportazione: il trasporto di animali e prodotti animali in territorio doganale estero; h. persona soggetta all’obbligo di dichiarazione: persona di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200511sulle dogane; i. impresa che presta servizi di sdoganamento: azienda di servizio che garanti- sce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione; j. partita: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere per i quali vale lo stesso certificato, che vengono trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, che provengono dallo stesso Stato o dalla stessa regione in caso di regionalizzazione per ragioni di polizia sanitaria, e sono destinati allo stesso destinatario; k. DVCE: il documento veterinario comune di entrata secondo il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 200412 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità e il regolamento

6 RS 455.1 7 RS 916.401 8 RS 817.02 9 RS 916.20 10 RS 453; RU 2007 ... 11 RS 631.0; RU 2007 1411

12 GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

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(CE) n. 136/2004 della Commissione del 22 gennaio 200413 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi; l. Traces: il sistema informatico veterinario integrato di cui alla decisione 2004/292/CE della Commissione del 30 marzo 200414 relativa all’applica- zione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE; m. prodotto animale: prodotto di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b–g; n. sottoprodotti di origine animale: i corpi di animali nonché le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all’uso alimentare, interi o in parti, greggi o trasformati; o. OESA: l’ordinanza del 23 giugno 200415 concernente l’eliminazione dei sot- toprodotti di origine animale; p. condizioni d’importazione: le disposizioni della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari ed eventualmente sull’allevamento di animali applicabili all’importazione di animali e sotto- prodotti animali; q. controllo veterinario di confine: il controllo da parte del servizio veterinario di confine per verificare se sono rispettate le norme della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari ed even- tualmente sull’allevamento di animali; r. certificato: termine generico che indica i certificati ufficiali, i DVCE o i documenti commerciali allegati a una partita; s. controllo documentale: la verifica dei documenti prescritti quali permessi e certificati che accompagnano una partita di animali o prodotti animali; t. controllo d’identità: la verifica della concordanza fra i documenti prescritti e i marchi che figurano sugli animali o sui prodotti animali; u. controllo fisico: visita degli animali e controllo dei prodotti animali, con eventuale prelievo di campioni e analisi in laboratorio; per i prodotti animali ulteriore controllo dell’imballaggio, della temperatura e del valore pH.

Art. 3 Responsabilità per le partite e i documenti 1 Chiunque importi, faccia transitare o esporti animali e prodotti animali è responsa- bile della conformità delle partite alle norme vigenti sulle loro caratteristiche e della completezza dei documenti. 2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione garantisce che i documenti pre- scritti vengano presentati al servizio veterinario di confine o, se del caso, all’ufficio doganale.

13 GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

14 GU L 94 del 31.03.2004, pag. 63.

15 RS 916.441.22

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3 I documenti devono essere conservati dall’azienda di prima destinazione per tre anni.

Art. 4 Certificati

1 A ogni partita va allegato l’originale del certificato.

2 I certificati devono essere firmati dall’autorità competente o, se previsto, da una persona abilitata dell’impresa autorizzata all’emissione di tali certificati.

3 I certificati devono soddisfare i requisiti formali di cui all’allegato 1.

Art. 5 Traces 1 L’UFV partecipa al sistema Traces. Tale sistema collega le autorità veterinarie della Comunità europea e di determinati altri Paesi e fornisce informazioni sulla provenienza, il luogo di destinazione e l’identificazione degli animali e dei prodotti animali nonché sullo stato sanitario degli animali.

2 L’UFV emana direttive tecniche sull’utilizzo di Traces.

Art. 6 Registrazione in Traces

1 In Traces devono essere registrati:

a. le autorità di cui all’articolo 7 capoverso 1; b. le persone fisiche e le persone giuridiche che importano animali e prodotti animali da Paesi terzi; c. le persone soggette all’obbligo di dichiarazione che dichiarano animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi; d. le aziende di destinazione di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi; e. le aziende di provenienza di animali destinati all’esportazione in Stati mem- bri dell’Unione europea; f. le persone fisiche e le persone giuridiche che esportano animali in Stati membri dell’Unione europea; g. le persone fisiche e le persone giuridiche con domicilio in Svizzera che tra- sportano animali verso l’estero e dall’estero a titolo professionale. 2 La registrazione dei dati di cui al capoverso 1 lettere a–c spetta all’UFV, quella di cui alle lettere d–g all’autorità cantonale competente. 3 Per le derrate alimentari e i sottoprodotti di origine animale con un peso inferiore a

20 chilogrammi che vengono importati da Paesi terzi come bagaglio accompagnato

la registrazione avviene, al più tardi, immediatamente prima del controllo veterinario di confine.

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Art. 7 Accesso a Traces 1 Hanno accesso a Traces l’UFV, inclusi i posti d’ispezione frontalieri, l’Ufficio federale della sanità pubblica, gli uffici dei veterinari cantonali e dei chimici canto- nali, i veterinari ufficiali e gli ispettori delle derrate alimentari. 2 I Cantoni sono tenuti a garantire l’accesso a Traces e a provvedere alle necessarie registrazioni e annotazioni. Essi disciplinano le competenze. 3 Le persone fisiche e giuridiche registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro stessi o su loro incarico e possono completare o modificare tali dati. 4 Per accedere a Traces occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione. Se la formazione viene impartita dall’UFV, i partecipanti devono rimborsare all’UFV le spese sostenute. Se la formazione viene impartita dall’Ufficio federale della sanità pubblica, le spese vanno rimborsate a quest’ultimo. Le autorità cantonali non versano alcuna indennità.

Art. 8 Mezzi di trasporto, impianti e dispositivi Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.

Capitolo 2: Importazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9 Principio 1 Al momento dell’importazione gli animali e i prodotti animali devono soddisfare le condizioni d’importazione.

2 Possono essere importati gli animali e i prodotti animali:

a. provenienti dall’Unione europea, se provengono da aziende autorizzate dagli Stati membri per lo scambio intracomunitario; b. provenienti da Paesi terzi o da determinate regioni di essi, se provengono da aziende autorizzate all’importazione dalla Comunità europea. c. per i quali il Dipartimento federale dell’economia (DFE) non ha pubblicato i riferimenti di cui all’articolo 7 dell’ordinanza 18 aprile 200716 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi o di cui all’articolo 8 dell’ordinanza del 18 aprile 200717 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

16 RS 916.443.12; RU 2007 ... 17 RS 916.443.13; RU 2007 ...

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Art. 10 Trasporto diretto di animali 1 Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati diretta- mente nel luogo di destinazione. 2 Se vengono trasportati ruminanti, gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anserifor- mes) e struzioniformi (Struthioniformes,) non possono essere caricati altri animali.

Art. 11 Bestiame da macello 1 Le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 200518 concernente la macellazio- ne e il controllo delle carni (OMCC) si applicano anche per l’importazione di bestiame da macello. 2 Gli animali possono essere introdotti soltanto in grandi aziende di cui all’articolo 3 lettera k OMCC.

Art. 12 Distruzione di materiale da imballaggio, strame e fieno Dopo l’arrivo è necessario provvedere all’eliminazione innocua di paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio per le partite di importazione nonché di strame e fieno provenienti dai mezzi di trasporto degli animali.

Sezione 2: Importazione dall’Unione europea

Art. 13 Condizioni L’importazione di animali e prodotti animali provenienti dall’Unione europea è disciplinata dalle disposizioni delle appendici 2 e 6 dell’allegato 11 dell’Accordo.

Art. 14 Permesso 1 Per l’importazione di animali e prodotti animali provenienti dall’Unione europea non è necessario un permesso dell’UFV, a eccezione delle partite elencate al capo- verso 2.

2 Il permesso è richiesto per:

a. l’importazione temporanea di ruminanti, gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes) a scopo di esposizione; b. l’importazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 4 e 5 OESA19.

18 RS 817.190 19 RS 916.441.22

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3 Il permesso viene rilasciato se:

a. è comprovato che la situazione epizooziologica nel territorio d’origine è favorevole oppure sono state prese misure appropriate contro l’introduzione delle epizoozie; e b. sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza. 4 L’UFV rilascia i permessi di cui al capoverso 2 lettera b d’intesa con le autorità competenti del Paese esportatore. L’UFV può negare o revocare i permessi se: a. sussiste il rischio elevato di introdurre un’epizoozia con i sottoprodotti di origine animale; b. per l’eliminazione a livello nazionale è necessario impiegare la capacità complessiva degli impianti di eliminazione.

Art. 15 Certificati necessari 1 Per l’importazione di animali dall’Unione europea, a eccezione degli animali da compagnia di cui all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 aprile 200720 concernente l’importazione di animali da compagnia i certificati richiesti devono essere rilasciati mediante Traces. 2 Se per l’importazione di partite di prodotti animali provenienti dall’Unione euro- pea sono previsti certificati Traces o particolari documenti commerciali, i rispettivi testi sono pubblicati in Internet21. 3 Se nel diritto della Comunità europea non sono previsti certificati, questi ultimi possono essere prescritti dall’UFV qualora ragioni di polizia sanitaria lo richiedano. 4 Se non sono previsti i certificati di cui ai capoversi 2 e 3, gli animali e i prodotti animali devono essere accompagnati da un documento commerciale contenente i dati seguenti: a. la quantità, la specie animale o la natura degli animali o dei prodotti animali; b. l’azienda di provenienza o di fabbricazione; c. l’azienda di destinazione; d. se del caso, indicazioni relative a requisiti particolari per il trasporto degli animali o dei prodotti animali.

Art. 16 Sorveglianza veterinaria ufficiale 1 L’importazione di ruminanti, gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes) deve essere notificata al veterinario cantonale con almeno sei giorni di anticipo. 2 Il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza veterinaria ufficiale per questi animali.

20 RS 916.443.14; RU 2007 ...

21 http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/index.html?lang=it

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3 Il detentore degli animali nel luogo di destinazione deve comunicare il loro arrivo al veterinario cantonale entro 24 ore.

Art. 17 Estivazione, svernamento, pascolo giornaliero L’estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono regolati dalle disposizio- ni dell’appendice 5 dell’allegato 11 dell’Accordo.

Art. 18 Controllo al confine 1 Gli animali e i prodotti animali provenienti dai Paesi membri dell’Unione europea non sono controllati dal servizio veterinario di confine. Ciò vale anche per gli ani- mali e i prodotti animali provenienti da Paesi terzi, purché al confine esterno dell’Unione europea siano stati effettuati il controllo documentale, il controllo d’identità e il controllo fisico. 2 L’ufficio doganale controlla i certificati Traces per ruminanti, gallinacei, (Galli- formes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes). Se questi certificati mancano o non sono completi, l’ufficio doganale lo segnala all’UFV.

3 L’Amministrazione delle dogane può richiedere assistenza agli uffici cantonali

designati dall’UFV e dall’Ufficio federale della sanità pubblica in caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

4 L’UFV può stipulare convenzioni con i Cantoni sullo svolgimento dei controlli

degli animali e prodotti animali provenienti dall’estero da parte dei veterinari uffi- ciali.

Art 19 Importazione nel traffico turistico Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimen- tari di origine alimentare che vengono importate nel traffico turistico non è necessa- rio un certificato.

Sezione 3: Importazione da Paesi terzi

Art. 20 1 L’importazione di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplina- ta dall’ordinanza del 18 aprile 200722 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, dall’ordinanza del 18 aprile 200723 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi e dall’ordinanza del 18 aprile 200724 concernente l’importazione di animali da compagnia.

22 RS 916.443.12; RU 2007 ... 23 RS 916.443.13; RU 2007 ... 24 RS 916.443.14; RU 2007 ...

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2 L’ufficio doganale controlla il DVCE o il certificato per i ruminanti, i gallinacei (Galliformes), i palmipedi (Anseriformes) e gli struzioniformi (Struthioniformes) se questi animali vengono trasportati in Svizzera da Paesi terzi. Se tali certificati man- cano o non sono completi, l’ufficio doganale lo segnala all’UFV.

Capitolo 3: Transito

Art. 21 Partite provenienti dall’Unione europea Le partite provenienti da Stati membri dell’Unione europea che transitano attraverso la Svizzera a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea non devono essere controllate dal servizio veterinario di confine.

Art. 22 Partite provenienti da Paesi terzi Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano attraverso la Svizzera a destina- zione di altri Paesi terzi sono disciplinate dall’ordinanza 18 aprile 200725 concernen- te l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, dall’ordinanza del 18 aprile 200726 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi e dall’ordinanza del 18 aprile

200727 concernente l’importazione di animali da compagnia.

Capitolo 4: Esportazione Sezione 1: Esportazione verso l’Unione europea

Art. 23 Principio 1 L’esportazione di animali e prodotti animali verso Stati membri dell’Unione euro- pea è soggetta alle disposizioni dell’Accordo e della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari. 2 Se prescritto dall’Unione europea, le partite d’esportazione di animali devono essere notificate mediante Traces dall’ufficio doganale competente, che rilascia un certificato. Il certificato accompagna la partita fino al luogo di destinazione. 3 Se prescritto dalla Comunità europea, per le partite d’esportazione di prodotti animali l’ufficio cantonale competente rilascia un certificato oppure l’azienda di provenienza redige un documento commerciale. Il certificato o il documento com- merciale accompagna la partita fino al luogo di destinazione.

25 RS 916.443.12; RU 2007 ... 26 RS 916.443.13; RU 2007 ... 27 RS 916.443.14; RU 2007 ...

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Art. 24 Uova da cova Le uova da cova e gli imballaggi utilizzati per la spedizione di tali uova verso Stati membri dell’Unione europea devono essere muniti di un codice di provenienza composto dalle lettere CH-… e dal numero dell’azienda di provenienza.

Art. 25 Sottoprodotti di origine animale 1 I sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 4 e 5 OESA28 e della categoria 3 di cui all’articolo 6 lettere a e b OESA possono essere esportati nell’Unione europea unicamente con un permesso dell’UFV.

2 L’UFV rilascia il permesso se:

a. non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria e viene garantito il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destinazione; b. il richiedente prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera ai sensi dell’articolo 39 OESA; c. l’eliminazione transfrontaliera di sottoprodotti di origine animale delle cate- gorie 1 e 2 è stata concordata con il Paese di destinazione. 3 L’UFV sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veteri- nario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione di cui al capoverso 2 lettera b. 4 Il permesso è concesso a condizione che la quantità di sottoprodotti di origine animale esportata venga notificata ogni mese all’UFV. 5 È fatta salva l’autorizzazione concernente i rifiuti rilasciata dall’Ufficio federale dell’ambiente sulla base della legge del 7 ottobre 198329 sulla protezione dell’am- biente.

Sezione 2: Esportazione verso Paesi terzi

Art. 26 Verifica delle condizioni d’esportazione e dei certificati

1 Vanno sottoposti all’UFV per verifica:

a. i certificati per l’esportazione di animali e prodotti animali; b. le condizioni di polizia delle epizoozie del Paese di destinazione, qualora queste debbano essere adempiute in Svizzera. 2 L’UFV autorizza i modelli dei certificati e le condizioni se non contengono norme incompatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizoozie. L’UFV può prescrivere l’impiego di moduli ufficiali per i certificati.

28 RS 916.441.22 29 RS 814.01

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3 Su richiesta del Paese di destinazione, l’UFV può autorizzare condizioni non

previste nella legislazione sulle epizoozie, in particolare: a. altri procedimenti di fabbricazione, controllo e identificazione; b. altri requisiti per i locali e le attrezzature; c. il controllo veterinario di aziende alimentari diverse da macelli e stabilimenti di sezionamento. 4 L’UFV informa l’autorità competente del Paese di destinazione sui motivi per cui i prodotti animali in questione non possono essere immessi in commercio in Svizzera, sottoponendole le condizioni sotto forma di progetto.

5 Il permesso di cui al capoverso 3 viene rilasciato se:

a. i prodotti animali non sono nocivi alla salute; b. le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente appro- vato le condizioni.

Art. 27 Riconoscimento come azienda esportatrice 1 Su richiesta dell’azienda interessata, l’autorità cantonale competente effettua la procedura di riconoscimento e la sorveglianza se il Paese di destinazione degli animali o dei prodotti animali esige il riconoscimento ufficiale dell’azienda come azienda esportatrice. 2 Il riconoscimento viene rilasciato se l’azienda soddisfa i requisiti della legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali ed altri even- tuali requisiti previsti dalla legislazione del Paese di destinazione. 3 In presenza di un’autorizzazione di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 23 no- vembre 200530 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, il riconoscimento come azienda esportatrice deve essere coordinato con tale autorizzazione.

4 L’autorità cantonale competente comunica all’UFV la lista dei riconoscimenti

rilasciati. Quest’ultimo tiene un registro delle aziende esportatrici riconosciute.

Art. 28 Controllo delle condizioni d’esportazione I Cantoni controllano il rispetto delle condizioni d’esportazione ed emettono i certi- ficati di cui all’articolo 26 capoverso 2.

Art. 29 Controllo veterinario di confine Il servizio veterinario di confine può controllare le partite d’esportazione di animali e prodotti animali se esiste il sospetto che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sull’allevamento di animali o sulle derrate alimentari.

30 RS 817.02

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Art. 30 Costi I costi delle formalità amministrative relative all’esportazione di animali e prodotti animali sono a carico del richiedente.

Art. 31 Dispositivi medici Se il Paese di destinazione richiede un controllo veterinario ufficiale per l’esportazione di dispositivi medici ai sensi all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200031 sugli agenti terapeutici, si applicano gli articoli 26–30 della presente ordinanza.

Art. 32 Sottoprodotti di origine animale All’esportazione di sottoprodotti di origine animale verso Paesi terzi si applica per analogia l’articolo 25.

Capitolo 5: Organizzazione esecutiva

Art. 33 UFV L’UFV gestisce un servizio veterinario di confine. Può far ricorso a esperti. Se richiesto da motivi di polizia sanitaria, in aggiunta ai provvedimenti previsti dalla presente ordinanza, l’UFV può: a. prescrivere altri provvedimenti profilattici per l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali; b. prescrivere ulteriori controlli degli animali e dei prodotti animali da parte del servizio veterinario di confine; c. vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di determinati animali e prodotti animali; e d. revocare i permessi. 3 L’UFV può far controllare da esperti la situazione epizooziologica e le condizioni igieniche o di protezione degli animali nei Paesi che esportano animali e prodotti animali verso la Svizzera. Una parte appropriata dei relativi costi può essere fatturata agli importatori. Questi ultimi devono essere informati preventivamente sui costi previsti.

Art. 34 Servizio veterinario di confine 1 Il servizio veterinario di confine effettua i controlli prescritti ai posti d’ispezione frontalieri riconosciuti presso gli aeroporti internazionali.

31 RS 812.21

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2 Il servizio veterinario di confine comprende:

a. una centrale; b. un veterinario ufficiale dirigente presso ogni posto d’ispezione frontaliero; c. veterinari ufficiali; d. assistenti specializzati ufficiali. 3 I veterinari ufficiali dirigenti sono responsabili dell’attività e dei controlli nei posti d’ispezione frontalieri. Essi provvedono affinché ai controlli sia presente un numero sufficiente di veterinari ufficiali e, se necessario, di assistenti specializzati ufficiali.

4 I veterinari ufficiali possono far ricorso agli assistenti specializzati per:

a. lo svolgimento del controllo documentale, del controllo d’identità e del con- trollo fisico; b. il prelievo di campioni; e c. l’espletamento di mansioni e altre procedure amministrative. 5 D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’UFV emana direttive tecni- che destinate al servizio veterinario di confine concernenti: a. le modalità di esecuzione del controllo documentale, del controllo d’identità e del controllo fisico; b. i moduli da utilizzare; c. la trasmissione di informazioni e atti; d. l’archiviazione; e e. la presentazione di rapporti all’UFV e all’Ufficio federale della sanità pub- blica.

Art. 35 Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel servizio veterinario di confine 1 Le persone di cui all’articolo 34 capoverso 2 lettere b–d devono avere conseguito una formazione di cui all’ordinanza del 24 gennaio 200732 concernente la forma- zione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

2 Gli assistenti specializzati ufficiali sono formati dai veterinari ufficiali.

3 I veterinari dirigenti tengono un registro sulla formazione.

4 L’UFV organizza, in collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Amministrazione delle dogane, corsi di formazione e perfezionamento per il servi- zio veterinario di confine sull’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e della legislazione doganale.

32 RS 916.402; RU 2007 561

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Art. 36 Posti d’ispezione frontalieri 1I posti d’ispezione frontalieri devono trovarsi nell’area ufficiale di un ufficio doganale di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200533 sulle dogane. 2 Un posto d’ispezione frontaliero deve disporre delle installazioni necessarie allo svolgimento dei controlli da parte del servizio veterinario di confine. Le installazioni devono essere sistemate in modo da consentire procedure di lavoro continue, in cui sia escluso il rischio di contaminazione delle partite e sia garantita la separazione delle partite controllate da quelle non controllate. 3 I requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti sono definiti nell’alle- gato 2. L’UFV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti. 4 Gli esercenti degli aeroporti mettono a disposizione i locali, le installazioni e gli impianti necessari. L’UFV corrisponde loro un’adeguata pigione.

5 L’UFV, d’intesa con l’Amministrazione delle dogane, riconosce un posto

d’ispezione frontaliero se sono soddisfatti i requisiti dei capoversi 1–4. Dopo aver consultato gli esercenti degli aeroporti, stabilisce nel riconoscimento: a. gli orari di presenza del servizio veterinario di confine; b. le categorie di animali e prodotti animali che possono essere controllati; c. le derrate alimentari non menzionate all’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d, ma che possono parimenti essere controllate nei locali del posto d’ispezione frontaliero.

6 L’UFV revoca il riconoscimento se i requisiti non sono più soddisfatti.

7 Il servizio veterinario di confine può ordinare la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature e il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti.

Art. 37 Uffici doganali 1 Gli uffici doganali provvedono affinché gli animali e i prodotti animali che vengo- no dichiarati all’importazione: a. siano presentati al servizio veterinario di confine se è prescritto un controllo veterinario di confine; b. lascino l’area ufficiale soltanto se:

1. sono stati rilasciati dal servizio veterinario di confine, e

2. le tasse di cui all’articolo 43 o eventuali cauzioni sono state versate o il

pagamento è garantito. 2 Su richiesta, l’Amministrazione federale delle dogane fornisce all’UFV informa- zioni riguardo ai fatti importanti per l’esecuzione della presente ordinanza, gli con- sente di esaminare gli atti e gli comunica tutte le informazioni utili sull’im- portazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.

33 RS 631.0; RU 2007 1411

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Art. 38 Coordinamento 1 Il servizio veterinario di confine collabora con gli altri organi di controllo e con altri servizi per registrare, ai fini di un controllo veterinario completo, tutte le infor- mazioni utili sugli animali e i prodotti animali oggetto d’importazione, transito ed esportazione, in particolare: a. le informazioni a disposizione degli uffici doganali; b. le informazioni sui manifesti di carico degli aeromobili, sulle lettere di vettu- ra aerea e su altri documenti di trasporto; c. altre informazioni sulle partite soggette all’obbligo di controllo accessibili alle imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico degli esercenti di aeroporti. 2 Il servizio veterinario di confine ha accesso anche ai rispettivi sistemi elettronici di elaborazione dati.

Capitolo 6: Controlli e misure

Art. 39 Controllo veterinario di confine 1 Il DFE stabilisce per quali voci della tariffa doganale34 è prescritto un controllo veterinario di confine. 2 Il controllo veterinario di confine include il controllo documentale, il controllo d’identità e il controllo fisico. 3 Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente un veterinario ufficiale. Quest’ultimo è responsabile della decisione finale. 4 Prima di effettuare un controllo il servizio veterinario di confine esamina i dati sulla provenienza e la destinazione di una partita, sull’azienda di provenienza e sull’esistenza di eventuali contestazioni. 5 Se viene prelevato un campione, la decisione sul rilascio di una partita può essere differita fino all’esito dell’esame. Se gli animali o i prodotti animali vengono bloc- cati al posto d’ispezione frontaliero, i campioni devono essere esaminati quanto prima. Il prelievo di campioni non dà luogo a risarcimenti.

Art. 40 Rilascio di partite 1 Le partite vengono rilasciate per l’importazione o il transito solo se soddisfano le condizioni di importazione o di transito. Il veterinario ufficiale conferma il rilascio di una partita proveniente da un Paese terzo mediante un’annotazione nel DVCE.

34 RS 632.10 all.

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2 Se necessario, il veterinario ufficiale decide e annota nel DVCE:

a. il rilascio con riserva; b. il trasporto nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza; o c. la quarantena.

Art. 41 Contestazione di partite 1 Il servizio veterinario di confine contesta le partite di animali e prodotti animali non regolamentari.

2 Il servizio veterinario di confine decide e registra nel DVCE una delle misure

seguenti: a. respingimento; b. trattamento; c. sequestro; o d. confisca. 3 Il servizio veterinario di confine decide a seconda della situazione e dopo aver sentito la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. 4 La disposizione delle misure è regolata dall’ordinanza del 18 aprile 200735 concer- nente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e dall’ordinanza del 18 aprile 200736 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi. 5 Il servizio veterinario di confine annulla i certificati apponendo su ogni pagina un timbro rosso che contiene in un riquadro rettangolare la parola RESPINTO in lettere maiuscole di 15 millimetri di altezza.

Art. 42 Rafforzamento dei controlli 1 In caso di infrazione o sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari, i controlli da parte del servizio veterinario di confine devono essere rafforzati. 2 In caso di infrazione grave o ripetuta in relazione con prodotti animali, l’UFV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa provenien- za. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive e il loro rilascio soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. L’UFV collabora con i dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri dell’Unione europea e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.

35 RS 916.443.12; RU 2007 ... 36 RS 916.443.13; RU 2007 ...

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Capitolo 7: Tasse

Art. 43 1 Le tasse per le prestazioni di servizi dell’UFV sono disciplinate dall’ordinanza del 30 ottobre 198537 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.

2 Sono a carico della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione i costi per:

a. i controlli veterinari di confine delle partite provenienti da Paesi terzi e destinate alla Svizzera, a uno Stato membro dell’Unione europea o a un Pae- se terzo; b. le misure di quarantena; c. la custodia, la riesportazione, la macellazione o l’abbattimento degli animali e l’eliminazione delle carcasse; d. in caso di riesportazione, il controllo delle partite respinte da un Paese terzo; e e. l’immagazzinamento, la riesportazione, l’eliminazione o la destinazione ad altri scopi.

3 Le tasse vengono riscosse dall’Amministrazione delle dogane se le partite sono

soggette alla legislazione sulle dogane. Per le partite provenienti da Paesi terzi in transito per via aerea l’UFV riscuote le tasse dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento. 4 I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per le pre- stazioni di servizi fornite in esecuzione della presente ordinanza. È fatto salvo l’articolo 45 della legge del 9 ottobre 199238 sulle derrate alimentari.

Capitolo 8: Disposizioni procedurali

Art. 44 Decisioni I permessi e le altre decisioni menzionate nella presente ordinanza sono disciplinati dalla legge federale del 20 dicembre 196839 sulla procedura amministrativa.

Art. 45 Rimedi giuridici

1 Contro le decisioni del servizio veterinario di confine la persona soggetta

all’obbligo di dichiarazione e il proprietario degli animali o dei prodotti animali contestati possono fare opposizione per scritto presso l’UFV entro dieci giorni. L’opposizione non ha effetto sospensivo; quest’ultimo può essere accordato dall’UFV su domanda.

37 RS 916.472 38 RS 817.0 39 RS 172.021

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2I ricorsi e le opposizioni rientranti nel campo d’applicazione della legge del 9 ottobre 199240 sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 52 e 55 di detta legge.

Art. 46 Importazione, transito ed esportazione illegali di animali e prodotti animali 1 Il servizio veterinario di confine trasmette alle autorità inquirenti competenti i casi di sospetta infrazione. Esso sequestra in via precauzionale gli animali o i prodotti animali importati illegalmente se sono scoperti al passaggio del confine o immedia- tamente dopo e non sono già stati sequestrati dall’Amministrazione delle dogane. 2 L’autorità che conduce un’inchiesta penale amministrativa sequestra gli animali o i prodotti animali importati illegalmente scoperti in Svizzera e informa le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari nonché l’Amministrazione delle dogane. Queste prendono imme- diatamente i provvedimenti d’urgenza per salvaguardare la salute umana e degli animali, quali la quarantena, ulteriori analisi, la macellazione, l’abbattimento o l’eliminazione secondo le disposizioni dell’OESA41.

3 Se scoprono in Svizzera animali o prodotti animali importati illegalmente, le

autorità cantonali li sequestrano, prendono immediatamente i provvedimenti d’urgenza per salvaguardare la salute umana e animale e denunciano i fatti all’UFV. Se è già stata avviata un’inchiesta penale amministrativa, l’autorità che conduce l’inchiesta sequestra, per quanto possibile, gli animali o i prodotti animali e prende le misure necessarie dopo aver consultato le autorità cantonali. 4 L’autorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio della parte in causa. Essa dispone le misure necessarie per salvaguardare la salute umana e degli animali.

Art. 47 Notifica di infrazioni Il veterinario ufficiale notifica all’autorità inquirente le infrazioni gravi alla legisla- zione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull’allevamento del bestiame, in particolare quelle concernenti: a. l’identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali; b. la tutela della salute umana e animale; o c. il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.

Art. 48 Perseguimento penale 1 L’articolo 52 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196642 sulle epizoozie si applica alle infrazioni alla presente ordinanza commesse al confine doganale. L’articolo 32

40 RS 817.0 41 RS 916.441.22 42 RS 916.40

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capoverso 2 della legge del 9 marzo 197843 sulla protezione degli animali si applica alle infrazioni agli articoli 66a e 66b dell’ordinanza del 27 maggio 198144 sulla protezione degli animali. Ove fosse simultaneamente commessa un’infrazione alla legge del 18 marzo 200545 sulle dogane, l’inchiesta è condotta dall’Amministrazione delle dogane, se del caso con la partecipazione dell’UFV. 2 L’Amministrazione delle dogane notifica ed esegue su incarico dell’UFV i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte della stessa.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 49 Esecuzione

1 L’esecuzione della presente ordinanza spetta al DFE e al Dipartimento federale

delle finanze e, a livello tecnico, all’UFV e all’Amministrazione delle dogane.

2 L’UFV emana le disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico necessarie per

assicurare un’esecuzione adeguata e uniforme.

Art. 50 Diritto previgente: abrogazione Fatto salvo l’articolo 53 capoverso 3, l’ordinanza del 20 aprile 198846 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali è abrogata.

Art. 51 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 52 Disposizioni transitorie 1 I veterinari ufficiali che all’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano la funzione di veterinario di confine di cui all’articolo 34 capoverso 2 lettere b e c possono recuperare la formazione richiesta all’articolo 35 capoverso 1 entro il 30 giugno 2012. 2 Fino a quando la Svizzera e la Comunità europea converranno di abolire recipro- camente i controlli veterinari di confine, per le partite contemplate nell’Accordo provenienti da Stati membri dell’Unione europea si applicano le disposizioni se- guenti: a. il DFE stabilisce quali animali e prodotti animali vengono controllati dal veterinario di confine;

43 RS 455 44 RS 455.1; RU 2007 ... 45 RS 631.0; RU 2007 1411 46 RU 1988 800, 1990 1357, 1993 920 3384, 1995 2050 3716, 1997 1121, 1998 1575, 1999 303, 2001 1337 3294, 2002 1411 4065, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493, 2006 3951 4705, 2007 1469

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b. le partite soggette all’obbligo di controllo devono essere notificate presso un ufficio doganale designato dall’UFV d’intesa con l’Amministrazione delle dogane; c. le partite provenienti da Paesi terzi devono essere controllate dal veterinario di confine se non viene provato che sono state sottoposte a un controllo documentale, a un controllo d’identità e a un controllo fisico in un posto d’ispezione frontaliero dell’Unione europea e che sono state ammesse all’importazione nell’Unione europea; d. vengono controllate a campione le partite provenienti da:

1. Stati membri dell’Unione europea,

2. Andorra, Monaco, Norvegia e San Marino,

3. Islanda, se si tratta di pesci e prodotti ittici,

4. altri Paesi terzi se viene provato che sono stati sottoposti a un controllo

documentale, a un controllo d’identità e a un controllo fisico in un posto d’ispezione frontaliero dell’Unione europea; e. per le partite di cui al capoverso 2 lettera d il servizio veterinario di confine fissa con l’Amministrazione delle dogane l’esecuzione a campione e in determinati giorni dei controlli documentali, d’identità e fisici. In assenza del servizio veterinario di confine tali partite possono essere sdoganate senza il controllo preliminare da parte del servizio veterinario di confine. L’Amministrazione delle dogane appone il timbro doganale sui documenti prescritti dalla presente ordinanza; f. le norme degli articoli 13–19, 21 e 23–25 si applicano:

1. alle partite da e verso la Norvegia, e

2. alle partite di pesci e di prodotti ittici provenienti dall’Islanda;

g. se nell’ordinanza del 18 aprile 200747 concernente l’importazione e il transi- to per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e nell’ordinanza del 18 aprile 200748 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi sono menzionati gli Stati membri dell’Unione europea, le disposizioni in questione si applicano anche:

1. alle partite da e verso la Norvegia,

2. alle partite di pesci e di prodotti ittici provenienti dall’Islanda;

h. non si devono emettere DVCE né effettuare notifiche Traces a essi correlate se non si tratta di partite importate direttamente per via aerea da Paesi terzi; i. la procedura in caso di contestazione delle partite di cui alle lettere c e d è disciplinata nell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e nell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

47 RS 916.443.12; RU 2007 ... 48 RS 916.443.13; RU 2007 ...

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Art. 53 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

2 Gli articoli 23–30 entrano in vigore il 1° maggio 2007.

3 Gli articoli 64–75 dell’ordinanza del 20 aprile 198849 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali sono abrogati il 1° maggio 2007.

18 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

49 RS 916.443.11

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)

Requisiti formali per i certificati

1. Il rappresentante dell’autorità speditrice competente o della società che rila- scia un certificato deve apporre la sua firma e il timbro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in lettere maiuscole e in maniera ben leggibile. 2. Il certificato deve corrispondere nel contenuto e nella forma al modello sta- bilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione, essere com- pilato in ogni sua parte e rilasciato a un unico destinatario. 3. I certificati devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese e per le partite in transito anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.

4. I certificati devono essere composti, alternativamente, di

a. un singolo foglio di carta; b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivi- sibile; c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»). 5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e

aggiungendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato. 7. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente del Paese di spedizione.

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Allegato 2 (art. 36 cpv. 3)

Condizioni di riconoscimento per i posti d’ispezione frontalieri

A. Per gli animali I posti d’ispezione frontalieri devono disporre: 1. di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi, in modo da evitare che gli animali sostino in inutile attesa; 2. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo sca- rico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l’approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e l’area destina- ta all’approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da con- trollare; 3. di locali sufficientemente ampi compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo; 4. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine; 5. dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare anali- si speciali su campioni prelevati al posto d’ispezione frontaliero; 6. dei servizi di un’impresa situata nelle immediate vicinanze, che disponga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali; 7. di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta e di trasferimento degli animali durante il trasporto, di scari- carli, abbeverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, for- nire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimen- to in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze;

8. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni

mediante Traces con gli altri posti d’ispezione frontalieri e le autorità veteri- narie competenti; e

9. di attrezzature ed impianti di pulizia e disinfezione.

B. Per i prodotti animali 1 I posti d’ispezione frontalieri devono essere costruiti in modo da fornire un livello di igiene adeguato ed evitare ogni contaminazione incrociata. 2 I locali in cui i prodotti vengono scaricati, esaminati o immagazzinati, devono essere sufficientemente ampi e disporre di:

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a. superfici murali con rifiniture lisce e lavabili, nonché pavimenti facili da pulire e disinfettare e un sistema di drenaggio adeguato; b. un soffitto pulito e facile da lavare; c. una sufficiente illuminazione naturale o artificiale; d. un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo in tutti i locali di ispezione. 3 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace. 4 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini della manipolazione delle catego- rie di prodotti refrigerati, congelati o a temperatura ambiente devono essere in grado di immagazzinare simultaneamente volumi adeguati di prodotti per ciascuna catego- ria di temperatura. Il veterinario ufficiale deve poter accedere ogniqualvolta necessa- rio a un volume adeguato di prodotti immagazzinati. 5 Per i prodotti sottoposti a controllo della temperatura e destinati al consumo uma- no, l’intersezione delle zone di trasporto e di scarico deve essere protetta o isolata dall’ambiente esterno.

6 I posti d’ispezione frontalieri devono includere i seguenti elementi:

a. un ufficio dotato dei necessari apparecchi di comunicazione, in particolare un telefono, un fax, un terminale del sistema Traces, una fotocopiatrice, nonché tutta la documentazione necessaria e una capacità d’archivio che consenta di immagazzinare i documenti relativi alle ispezioni; b. una serie di locali comuni comprendenti spogliatoi, gabinetti e lavabi per il personale del posto d’ispezione frontaliero, condivisibili unicamente con le altre persone che partecipano ai controlli ufficiali; c. una zona riservata allo scarico delle partite, che sarà chiusa o coperta da un tetto, salvo nel caso di partite di lana non trasportate in container, di proteine animali trasformate trasportate alla rinfusa e non destinate al consumo uma- no, di letame o guano alla rinfusa, di olio e grassi liquidi alla rinfusa, tra- sportati in navi, per i quali il requisito della copertura con tetto non è obbli- gatorio; d. un locale d’ispezione nel quale esaminare i prodotti e prelevare i campioni per gli esami successivi; la zona di prelievo dei campioni può situarsi nel locale d’ispezione; e. una serie di locali o zone di magazzinaggio adeguate per permettere la con- servazione delle partite, a temperatura di refrigerazione o di congelazione o a temperatura ambiente, sotto il controllo del veterinario ufficiale in attesa dei risultati dei test di laboratorio o di altri esami; f. locali e attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine che soddisfino i requisiti igienici, in particolare il rispet- to delle norme microbiologiche; g. i servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di esaminare i cam- pioni prelevati al posto d’ispezione frontaliero;

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h. locali e refrigeratori per immagazzinare i campioni di partite prelevati a sco- po di analisi e i prodotti non rilasciati dal veterinario ufficiale competente del posto d’ispezione frontaliero; i. celle frigorifere e attrezzature in cui le derrate alimentari e i prodotti animali sono conservati separatamente e mantenuti alla temperatura richiesta per ogni categoria di prodotto; j. attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni median- te Traces; k. i servizi di un’azienda che sia in grado di effettuare i trattamenti previsti nell’OESA50; l. un’attrezzatura per la pulizia e la disinfezione correttamente situata e ade- guata alle necessità del posto oppure un sistema documentato ed efficace di pulizia e disinfezione ad opera di un’impresa esterna; m. strutture per il magazzinaggio temporaneo dei campioni sottoposti a control- lo della temperatura in attesa del loro invio al laboratorio; dovranno inoltre essere disponibili contenitori adeguati al trasporto di tali campioni.

50 RS 916.441.22

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Allegato 3 (art. 51)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 maggio 198151 sulla protezione degli animali

Titolo prima dell’art. 57 Capitolo 6a: Trasporti internazionali di animali

Art. 57 Controllo delle partite di animali 1 Nei posti d’ispezione frontalieri deve essere data priorità alle partite di animali.

2 Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è necessario per la prote- zione degli animali o per i controlli di polizia sanitaria. 3 I posti d’ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informate quanto prima dell’arrivo degli animali.

Art. 57a Autorizzazione 1 Le imprese che trasportano animali verso l’estero o dall’estero a titolo professiona- le devono essere titolari di un’autorizzazione rilasciata dal Cantone. 2 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se l’impresa soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza.

3 L’autorizzazione è rilasciata per un anno.

4 Le imprese con domicilio in un Paese membro dell’Unione europea devono pre-

sentare, su richiesta, un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di detto Paese.

5 A ogni partita di animali è allegata una copia dell’autorizzazione.

Art. 57b Notifica di infrazioni L’Ufficio federale comunica allo Stato in cui è registrata l’impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre 200352 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

51 RS 455.1 52 RS 0.452

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Art. 57c Piano di trasporto 1 Per il trasporto a titolo professionale di bovini, bufali, cavalli, ovini, caprini e suini verso l’estero e dall’estero deve essere redatto un piano di trasporto secondo le indicazioni dell’Ufficio federale qualora il trasporto duri più di otto ore. 2 La persona responsabile del benessere degli animali registra nel piano di trasporto l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati, abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all’autorità competente che ne faccia richiesta.

Art. 57d Equipaggiamento particolare I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

Art. 57e Precauzioni particolari 1 Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto. 2 I mammiferi molto giovani non devono essere trasportati prima della cicatrizzazio- ne completa dell’ombelico. 3 Prima che gli animali siano caricati per trasporti internazionali a titolo professiona- le, il veterinario ufficiale deve esaminarne l’idoneità al trasporto. Fa eccezione il trasporto di cavalli muniti di passaporto equino.

Art. 57f Transito di animali Il transito di bovini, bufali, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario e aereo.

Art. 57g Trasporto via aerea Il trasporto via aerea degli animali deve rispettare le disposizioni IATA53.

Art. 66a Esportazione temporanea di animali per l’attuazione di pratiche vietate 1 È vietata l’esportazione temporanea di animali per l’attuazione di pratiche vietate di cui agli articoli 20 capoverso 1 e 22 capoverso 2 lettera g della legge del 9 marzo 197854 sulla protezione degli animali e all’articolo 66 capoverso 1 lettere d, h e k della presente ordinanza. 2 Gli animali sottoposti a pratiche vietate di cui al capoverso 1 non possono essere reimportati se sono stati esportati dalla Svizzera allo scopo di attuare tali pratiche.

53 http://www.iata.org/ps/publications/9105.htm

54 RS 455

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Art. 66b Importazione di cani con orecchie o code recise

1 È vietata l’importazione di cani con orecchie o code recise.

2 Sono consentiti l’importazione temporanea di cani appartenenti a cittadini stranieri che vengono in Svizzera per vacanze o soggiorni di breve durata nonché le importa- zioni a titolo di trasloco di masserizie.

2. Ordinanza del 17 ottobre 200155 sull’autorizzazione dei medicamenti

Art. 35 cpv. 2 e 3 2 Il richiedente deve fare in modo che l’autorizzazione sia presentata all’ufficio doganale al momento dell’importazione. 3 Al momento dell’imposizione doganale l’ufficio doganale oblitera l’autorizzazione e la spedisce all’Istituto di virologia e immunoprofilassi dell’Ufficio federale di veterinaria.

3. Ordinanza del 26 novembre 200356 sul bestiame da macello

Titolo prima dell’art. 25a

Sezione 5: Controllo della carne bovina di prima qualità in caso di importazione per via aerea

Art. 25a Carne bovina di prima qualità Il servizio veterinario di confine controlla le partite di carne bovina di alta qualità in base ai criteri fissati negli Obblighi assunti dalla Svizzera il 12 aprile 197957 in materia d’importazione di carne bovina, conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

4. Ordinanza del 27 giugno 199558 sulle epizoozie

Art. 303 Controlli nei macelli Il Dipartimento disciplina: a. l’analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizoozie; e b. le misure da prendere in seguito al risultato dell’analisi.

55 RS 812.212.1 56 RS 916.341 57 RS 0.632.231.53 58 RS 916.401

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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