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AS 2007 1877

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (con Prot. e all.)

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Concluso il 12 dicembre 2003 Entrato in vigore il 1° marzo 2007

La Confederazione Svizzera, da una parte, e il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, operando di comune accordo in virtù delle disposizioni della Convenzione del Benelux dell’11 aprile 1960, dall’altra, qui di seguito denominati «Parti contraenti», nell’intento di agevolare, in uno spirito di cooperazione e su una base di reciprocità, la riammissione delle persone che soggiornano irregolarmente nel territorio di una Parte contraente, ossia delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di entrata e di dimora, nonché il transito delle persone da rimpa- triare, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni e campo d’applicazione

1. Ai termini del presente Accordo s’intende per territorio:

(1) del Benelux: l’insieme dei territori, in Europa, del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi; (2) della Svizzera: il territorio della Svizzera, nonché il territorio del Principato del Liechtenstein, la Parte contraente svizzera essendo infatti autorizzata, in virtù dei trattati bilaterali in vigore tra la Svizzera e il Principato del Lie- chtenstein, ad assolvere i compiti affidati alle Parti contraenti in applicazione del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo si intende:

(1) per «cittadini»: i cittadini di uno degli Stati del Benelux, della Svizzera o del Principato del Liechtenstein; (2) per «Stati terzi»: ogni Stato che non sia uno Stato del Benelux, la Svizzera o il Principato del Liechtenstein; (3) per «cittadino di uno Stato terzo»: ogni persona che non sia cittadino di uno degli Stati del Benelux, della Svizzera o del Principato del Liechtenstein; (4) per «frontiere esterne»:

RS 0.142.111.729

1 Del testo originale francese (RO 2007 1877).

2003-1425 1877

Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007

a) la prima frontiera attraversata che non è frontiera comune delle Parti contraenti, b) ogni aeroporto o porto marittimo situato nel territorio del Benelux o nel territorio svizzero, attraverso il quale abbia luogo un movimento di per- sone provenienti da uno Stato terzo o dirette verso uno Stato terzo.

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini 1. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, le persone che si trovano nel territorio della Parte contraente richiedente ma non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso o di soggiorno, se è provato o si può presumere che detta persona possie- de la cittadinanza della Parte contraente richiesta. Ciò vale anche per le persone che, dopo l'ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, sono state private della cittadinanza della Parte contraente richiesta e non hanno ricevuto almeno una promessa di naturalizzazione dalla Parte contraente richiedente. 2. Su richiesta della Parte contraente richiedente e conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, la Parte contraente richiesta rilascia immediatamente i documenti di viaggio necessari al rimpatrio delle persone da riammettere. 3. La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni detta persona, qualora risulti da ulteriori accertamenti che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, tale persona non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta. Tale disposizione non si applica quando l’obbligo di riammis- sione risulta dal fatto che la Parte contraente richiesta ha privato detta persona della cittadinanza dopo il suo ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente senza che la persona in questione avesse ricevuto dalla Parte contraente richiedente almeno una promessa di una naturalizzazione.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Stati terzi 1. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio della Parte contraente richiedente, se è provato o si può presumere che tali cittadini di uno Stato terzo siano transitati o abbiano soggiornato nel territorio della Parte contraente richiesta.

2. L’obbligo di riammissione previsto al paragrafo 1 non sussiste nei riguardi:

– dei cittadini di uno Stato terzo che abbiano ottenuto dalla Parte contraente richiedente un visto diverso dal visto di transito o un titolo di dimora valido al momento del loro ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente o che, dopo il loro ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, abbiano ottenuto da quest’ultima un titolo di soggiorno, a meno che la Parte contraente richiesta non abbia rilasciato un visto o un titolo di soggiorno che scade a una data ulteriore;

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– dei cittadini di uno Stato terzo che siano stati effettivamente rinviati nel loro Paese di origine o in un Paese terzo dalla Parte contraente richiesta, a meno che siano entrati nel territorio della Parte contraente richiedente attraverso il territorio della Parte contraente richiesta successivamente all’esecuzione della misura di allontanamento.

3. Le Parti contraenti s’impegnano ad allontanare prevalentemente verso lo Stato

d’origine i cittadini degli Stati limitrofi. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono tuttavia applicabili se la Parte contraen- te richiedente prevede, nei confronti dello Stato terzo di cui l’interessato è cittadino, un regime di ingresso senza visto. 5. I mezzi di prova che consentono di accertare o giustificare che sono state adem- piute le condizioni previste dal presente articolo sono descritti nel protocollo di applicazione.

Art. 4 Riammissione di cittadini di Stati terzi ad opera della Parte contraen- te responsabile dell'ingresso 1. Qualora la persona, arrivata nel territorio della Parte contraente richiedente, non soddisfi o non soddisfi più le vigenti condizioni d’ingresso o di soggiorno e sia in possesso di un visto valido rilasciato dall’altra Parte contraente o di un titolo di soggiorno valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta, quest’ultima riammette senza formalità detta persona nel suo territorio, su richiesta della Parte contraente richiedente. 2. Qualora entrambe le Parti contraenti abbiano rilasciato un visto o un titolo di soggiorno, è competente la Parte contraente il cui visto o il cui titolo di soggiorno scade per ultimo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al rilascio di un visto di transito.

Art. 5 Titoli di soggiorno Per titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 e dell’articolo 4, si intende un permesso di qualsiasi natura rilasciato da una Parte contraente, che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammis- sione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda d’asilo.

Art. 6 Identità e cittadinanza 1. L’identità e la cittadinanza di una persona da riammettere secondo le procedure previste dall’articolo 2 paragrafo 1 e dagli articoli 3 e 4 sono considerate accertate sulla base dei seguenti documenti: – un documento d’identità nazionale valido; – un passaporto o un documento di viaggio con fotografia (lasciapassare) in corso di validità;

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– un documento d’identità militare o un altro documento d’identità del perso- nale delle forze armate con fotografia in corso di validità; – uno dei documenti sopra menzionati, scaduto al momento della ricezione della domanda di riammissione. 2. L’identità e la cittadinanza sono da ritenersi presunte sulla base dei seguenti documenti: – un documento ufficiale diverso dai documenti descritti nel paragrafo prece- dente, che consenta di stabilire l’identità della persona in questione (licenza di condurre o altro); – un documento di registrazione consolare, un certificato di cittadinanza o un documento di stato civile. 3. La presunzione circa l’identità e la cittadinanza può essere suffragata anche dai seguenti elementi: – il verbale di un testimone in buona fede, redatto dalle autorità competenti della Parte contraente richiedente; – altri documenti che consentono di accertare l’identità della persona in que- stione; – le fotocopie dei documenti summenzionati; – il verbale di audizione della persona in questione, debitamente redatto dalle autorità competenti della Parte contraente richiedente; – la lingua in cui si esprime la persona in questione.

Art. 7 Presentazione della domanda di riammissione

1. La domanda di riammissione è presentata per scritto e contiene:

(1) i dati personali della persona in questione (cognome, nome, se necessario i nomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso e ultimo luogo di residenza); (2) la descrizione del passaporto o del documento di viaggio che ne fa le veci (in particolare il numero di serie, il luogo e la data di rilascio, la durata di validi- tà, l’autorità emittente) e/o ogni altra prova documentale che consenta di accertare o provare la cittadinanza della persona in questione; (3) se si tratta di una domanda giusta l’articolo 3 paragrafo 5, i mezzi di prova descritti nel protocollo d’applicazione; (4) se si tratta di una domanda giusta l’articolo 4 paragrafo 1, un visto o un tito- lo di soggiorno. 2. La Parte contraente richiedente può fornire alla Parte contraente richiesta ogni altro elemento informativo utile alla procedura di riammissione.

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3. Se la persona in questione ha bisogno di cure mediche, la Parte contraente richie- dente trasmette inoltre una descrizione dello stato di salute, precisando all’occor- renza se tale persona deve ricevere un trattamento speciale quale assistenza medica o altro, sorveglianza o trasporto in ambulanza (eventualmente certificato medico).

4. Se la persona da riammettere si trova nella zona internazionale di uno degli

aeroporti delle Parti contraenti, le autorità aeroportuali competenti possono concor- dare una procedura semplificata.

Art. 8 Termini 1. La Parte contraente richiesta risponde senza indugio, ma in ogni caso entro tre giorni feriali, alle domande di riammissione che le sono rivolte. 2. La Parte contraente richiesta riammette nel suo territorio senza indugio, ma in ogni caso entro un mese, la persona la cui riammissione è stata accettata. Su richie- sta della Parte contraente richiedente, tale termine può essere prorogato nella misura in cui lo esigano ostacoli di natura giuridica o pratica.

Art. 9 Decadenza dell’obbligo di riammissione

1. La domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente può essere

presentata in qualsiasi momento. 2. La domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo deve essere pre- sentata entro un anno dal momento in cui la Parte contraente ha constatato la presen- za illegale di detto cittadino nel suo territorio.

Art. 10 Transito 1. Ciascuna Parte contraente, a richiesta dell’altra, autorizza il transito nel proprio territorio dei cittadini di Stati terzi nei cui confronti la Parte contraente richiedente abbia pronunciato una decisione di allontanamento o di rifiuto di ingresso nel suo territorio, a condizione che siano garantiti il transito attraverso eventuali Stati terzi e la riammissione da parte dello Stato di destinazione. Il transito può aver luogo con qualsiasi mezzo di trasporto. 2. La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità della prosecuzione del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso lo Stato di destinazione e riprende in consegna tale persona se: – insorge o si scopre successivamente uno dei motivi di cui al paragrafo 4, che impedisce il transito; o – la prosecuzione del transito o la riammissione da parte dello Stato di desti- nazione non sono più assicurati; o – per altri motivi, la decisione di allontanamento o di rifiuto di ingresso nel territorio dello Stato di destinazione non può essere eseguita.

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3. La Parte contraente che ha preso la decisione d’allontanamento o di rifiuto

d’ingresso nel suo territorio deve segnalare alla Parte contraente richiesta ai fini del transito se è necessario scortare la persona nei cui confronti è stata emessa tale decisione. La Parte contraente richiesta ai fini del transito può: – decidere di assicurare essa stessa la scorta, addebitando le relative spese alla Parte contraente richiedente; – decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente richiedente; – autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare essa stessa la scorta nel suo territorio. Nelle due ultime ipotesi, la scorta della Parte contraente richiedente è posta sotto l’autorità dei servizi competenti della Parte contraente richiesta. 4. Il transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto di ingresso nel territorio può essere negato, se: – in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, il cittadino di uno Stato terzo rischia di essere perseguitato a causa della sua razza, della sua religio- ne, della sua nazionalità, dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche; – il cittadino di uno Stato terzo rischia di essere accusato o condannato, per fatti anteriori al transito, dinanzi a un tribunale penale nello Stato richiesto, in un possibile Stato terzo di transito o nello Stato di destinazione. Le Parti contraenti si adoperano per quanto possibile al fine di limitare il transito ai cittadini di uno Stato terzo che non possono essere consegnati direttamente allo Stato di destinazione.

Art. 11 Danni subiti e danni causati 1. Qualora un agente di scorta della Parte contraente richiedente, in missione nel territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, subisca un danno durante l’esecuzione o nel corso della missione, l’amministrazione della Parte contraente richiedente assume, conformemente al diritto nazionale, l’onere del pagamento degli indennizzi dovuti. La Parte contraente richiedente non esercita rivalsa nei confronti dello Stato di transito per gli indennizzi versati, a meno che il danno sia stato causato intenzionalmente o per colpa grave, ossia con un atto o una negligenza commessi sotto la responsabilità dello Stato di transito. 2. Qualora un agente di scorta della Parte contraente richiedente, in missione sul territorio di transito in applicazione del presente Accordo, causi un danno durante l’esecuzione o nel corso della missione, la Parte contraente richiedente è responsa- bile del danno causato ai beni o a ogni persona che non sia lo straniero scortato, conformemente al diritto della Parte contraente richiesta in quanto Stato di transito. Se tale agente causa un danno allo straniero scortato, la Parte contraente richiedente è responsabile del danno causato conformemente al proprio diritto interno.

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3. Lo Stato di transito nel territorio del quale è stato causato il danno menzionato nel paragrafo 2 primo periodo assicura il risarcimento dello stesso alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 4. La Parte contraente i cui agenti hanno causato un danno ai sensi del paragrafo 2 primo periodo nel territorio dell’altra Parte contraente, rimborsa integralmente a quest’ultima le somme da essa versate alle vittime e agli aventi diritto. 5. Senza che sia compromesso l’esercizio dei loro diritti nei confronti di terzi e con l'eccezione del paragrafo 4, nel caso previsto al paragrafo 2 primo periodo le due Parti contraenti rinunciano a chiedere all’altra Parte contraente il rimborso dei danni subiti.

Art. 12 Protezione dei dati I dati personali sono comunicati solo quando sono necessari all’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Nel caso concreto, il trattamento dei dati personali è sottoposto alla legislazione della Confe- derazione Svizzera e, se un’autorità competente di uno Stato del Benelux interviene in qualità di autorità di controllo, alle disposizioni della direttiva 95/46 CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 1995 rela- tiva alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e alla legislazione nazionale adottata sulla base di tale direttiva. Si applicano ugualmente i seguenti principi: (a) i dati personali devono essere trattati in modo leale e lecito; (b) i dati personali devono essere raccolti per conseguire lo scopo determinato, esplicito e legittimo dell’esecuzione del presente Accordo e non devono essere ulteriormente trattati incompatibilmente con tale scopo dalle autorità che li hanno comunicati o ricevuti; (c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o trattati ulteriormente. I dati personali tra- smessi devono riguardare esclusivamente: – i dati personali della persona da riammettere (cognome, nome, se necessario nomi anteriori, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente), – la carta d’identità o il passaporto (numero, validità, data del rilascio, autorità emittente, luogo del rilascio), – i luoghi di soggiorno e gli itinerari, – altri dati utili per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione in virtù del presente Accordo; (d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; (e) i dati personali non devono essere conservati in una forma che consenta d’identificare la persona in questione più a lungo di quanto necessario al conseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati ulterior- mente;

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(f) l’autorità mittente e l’autorità destinataria prendono tutte le misure necessa- rie per provvedere alla rettifica, alla cancellazione o al blocco dei dati perso- nali, se il loro trattamento non è conforme alle disposizioni del presente arti- colo, in particolare poiché i dati sono insufficienti, non pertinenti, inesatti o non proporzionati agli scopi del trattamento. La presente disposizione si applica anche alla notifica all’altra Parte contraente di ogni rettifica, cancel- lazione o blocco; (g) l’autorità destinataria informa l’autorità mittente, a richiesta di quest’ultima, sull’uso che è stato fatto dei dati comunicati e sui risultati che ha permesso di ottenere; (h) i dati personali devono essere comunicati solo alle autorità competenti. La loro ulteriore comunicazione ad altre autorità necessita della previa autoriz- zazione dell’autorità mittente; (i) le autorità mittenti e destinatarie sono tenute a registrare per scritto la comu- nicazione e la ricezione di dati personali.

Art. 13 Spese 1. Le spese di trasporto delle persone riammesse conformemente agli articoli 2, 3 e

4 sono a carico della Parte contraente richiedente.

2. Conformemente all’articolo 10 la Parte contraente richiedente si fa carico delle spese di transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione ed eventualmente anche delle spese del viaggio di ritorno.

Art. 14 Comitato di esperti 1. Le Parti contraenti cooperano nell’applicazione e nell’interpretazione del presen- te Accordo. A tal fine istituiscono un comitato di esperti incaricato di: (1) seguire l’applicazione del presente Accordo; (2) presentare proposte per risolvere le questioni connesse con l’applicazione del presente Accordo; (3) proporre modifiche e aggiunte al presente Accordo; (4) elaborare e raccomandare adeguati provvedimenti di lotta contro l’im- migrazione clandestina. 2. Le Parti contraenti si riservano il diritto di approvare o no le misure proposte dal comitato. 3. Il comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti. Fra di essi le Parti contraenti nominano il presidente e i suoi supplenti. Nominano inoltre i membri supplenti. Alle riunioni possono essere invitati altri esperti.

4. Il comitato si riunisce su proposta di una Parte contraente.

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Art. 15 Clausola d'intangibilità Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti: (1) dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19673 sullo sta- tuto dei rifugiati; (2) da trattati sull’estradizione e sul transito; (3) dalla Convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; (4) dal diritto comunitario europeo, per il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi; (5) da convenzioni internazionali in materia d’asilo e dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, per il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi; (6) dalla Convenzione del 10 dicembre 19845 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; (7) dall’Accordo europeo del 16 ottobre 19806 sul trasferimento della responsa- bilità relativa ai rifugiati, per il Regno del Belgio, il Granducato di Lussem- burgo e il Regno dei Paesi Bassi; (8) da convenzioni e accordi internazionali sulla riammissione di cittadini stra- nieri.

Art. 16 Protocollo d’applicazione Tutte le altre disposizioni pratiche necessarie all’applicazione del presente Accordo figurano nel Protocollo di applicazione. Le modifiche del Protocollo avvengono per il tramite di scambio di note tra la Con- federazione Svizzera e gli Stati del Benelux.

Art. 17 Applicazione territoriale Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, l’applicazione del presente Accordo può essere estesa alle Antille olandesi e ad Aruba mediante notifica al Regno del Belgio, depositario del presente Accordo, che ne informerà le altre Parti contraenti.

2 RS 0.142.30 3 RS 0.142.301 4 RS 0.101 5 RS 0.105 6 RS 0.142.305

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Art. 18 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della nota con la quale l’ultima Parte contraente informa il Regno del Belgio circa l’espletamento delle formalità interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il Regno del Belgio informa ogni Parte contraente circa le notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 19 Sospensione e denuncia

1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

2. Il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi

congiuntamente e la Confederazione Svizzera possono, previa notifica scritta al Regno del Belgio che ne informerà le altre Parti contraenti, sospendere mediante notifica il presente Accordo per gravi motivi, in particolare per proteggere la sicu- rezza dello Stato, l’ordine pubblico e la salute dei cittadini. Le Parti contraenti si comunicano immediatamente, per via diplomatica, la revoca della sospensione.

3. Il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi

congiuntamente e la Confederazione Svizzera possono, previa notifica scritta al Regno del Belgio che ne informa le altre Parti contraenti, denunciare il presente Accordo. 4. La sospensione o la denuncia del presente Accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Regno del Belgio ha ricevuto la notifica di cui rispettivamente al paragrafo 2 e 3.

Art. 20 Depositario Il Regno del Belgio è depositario del presente Accordo.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 12 dicembre 2003, nelle lingue francese e olandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

L’originale è custodito dal Regno del Belgio, depositario del presente Accordo, che invierà copie certificate conformi alle altre Parti contraenti del presente Accordo.

(Seguono le firme)

Protocollo d’applicazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

La Confederazione Svizzera e gli Stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Grandu- cato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) ai fini dell’applicazione dell’Accordo del 12 dicembre 2003 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Domanda 1. La domanda di riammissione è presentata quando l’identità e la cittadinanza della persona da riammettere sono state stabilite o giustificate in applicazione dell’articolo

6 dell’Accordo e, qualora si tratti di una domanda giusta gli articoli 3 o 4

dell’Accordo, quando è stato stabilito o giustificato che sono adempiute le condizio- ni necessarie alla riammissione di cittadini di Stati terzi. 2. La Parte contraente richiedente rivolge una domanda scritta all’autorità compe- tente della Parte contraente richiesta.

3. La domanda è presentata su un modulo conforme all’allegato 1 del presente

Protocollo e contiene: (a) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richie- dente, il numero della pratica e la data della domanda; (b) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richie- sta; (c) i dati relativi alla persona da riammettere; (d) se del caso, le indicazioni relative ai figli minorenni; (e) la firma del rappresentante e il timbro ufficiale dell’autorità competente del- la Parte contraente richiedente.

4. I dati necessari riguardanti la persona da riammettere sono i seguenti:

(a) dati personali: – cognome e nome(i), – data di nascita, – luogo e Paese di nascita, – sesso, – ultimo luogo di residenza nel territorio della Parte contraente richiesta, – se del caso, nome anteriore, pseudonimo o soprannome;

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(b) descrizione del passaporto o del documento di viaggio che ne fa le veci (in particolare il numero di serie, il luogo e la data di rilascio, la validità, l’autorità emittente) e/o ogni altro documento che consenta di accertare o presumere la cittadinanza della persona in questione; (c) due fotografie.

5. Indicazioni relative ai figli minorenni:

(a) cognome e nome(i); (b) legame di parentela con il titolare del documento di viaggio; (c) giorno, mese e anno di nascita; (d) luogo di nascita. Vanno allegati: (e) l’estratto di nascita dei figli nati nel territorio della Parte contraente richie- dente; (f) se possibile, l’estratto di nascita dei figli nati nel territorio di un altro Stato; (g) una fotografia per ogni figlio di età superiore ai cinque anni.

Art. 2 Mezzi di prova riguardanti i cittadini di Stati terzi

1. I mezzi di prova che consentono di accertare, conformemente all’articolo 3

paragrafo 5 dell’Accordo, che sono riunite le condizioni necessarie alla riammis- sione di cittadini di Stati terzi sono: (a) un visto o un titolo di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta, in corso di validità o la cui validità non sia sca- duta da oltre due anni; (b) i timbri di entrata o uscita o diciture simili nel documento di viaggio della persona in questione, che attestano il suo ingresso o il suo soggiorno nel ter- ritorio della Parte contraente richiesta o che permettono di stabilire il suo ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente in provenienza dal territorio della Parte contraente richiesta (itinerario); (c) documenti intestati alla persona in questione rilasciati dalle autorità compe- tenti della Parte contraente richiesta, quali una licenza di condurre o una car- ta d’identità; (d) documenti dello stato civile o un attestato di registrazione nel territorio della Parte contraente richiesta; (e) copie dei documenti sopra menzionati.

2. I mezzi di prova che permettono di giustificare, conformemente all’articolo 3

paragrafo 5 dell’Accordo, che sono riunite le condizioni necessarie alla riammissio- ne di cittadini di Stati terzi sono: (a) titoli di trasporto, documenti o fatture emessi a nome della persona in questione, che ne attestino l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte

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contraente richiesta oppure l’ingresso nel territorio della Parte contraente ri- chiedente in provenienza dal territorio della Parte contraente richiesta (p. es. conti d’albergo, carta per appuntamento da medici o dentisti, biglietti d’ingresso in istituti pubblici o privati, elenco dei passeggeri di compagnie aeree o marittime, ecc.); (b) informazioni che indicano che la persona in questione si è servita di una gui- da turistica o di un’agenzia di viaggio; (c) dichiarazioni ufficiali rese in particolare da agenti dei valichi di frontiera o altri agenti in grado di testimoniare che la persona in questione ha attraversa- to la frontiera del territorio della Parte contraente richiesta; (d) dichiarazioni ufficiali di agenti relative alla presenza della persona in que- stione nel territorio della Parte contraente richiesta; (e) un titolo di soggiorno, scaduto da oltre di due anni, rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta; (f) un verbale che descriva il luogo e le circostanze in cui la persona in questio- ne è stata intercettata dopo essere entrata nel territorio della Parte contraente richiedente; (g) informazioni comunicate da un’organizzazione internazionale relative all’identità e al soggiorno della persona in questione nel territorio della Parte contraente richiesta o all’itinerario seguito dalla persona in questione per giungere nel territorio della Parte contraente richiedente dal territorio della Parte contraente richiesta; (h) rapporti o informazioni confermate dai membri della famiglia o da compagni di viaggio della persona in questione, o di altre persone sotto forma di depo- sizione dinanzi alle autorità competenti delle Parti contraenti; (i) dichiarazioni rese dalla persona in questione dinanzi alle autorità competenti della Parte contraente richiedente (dichiarazioni coerenti e sufficientemente particolareggiate, riguardanti fatti oggettivamente verificabili); (j) altri documenti (p. es. biglietti d’ingresso non nominativi) o informazioni attendibili in grado di giustificare l'ingresso o il transito della persona in que- stione nel territorio della Parte contraente richiesta.

Art. 3 Risposta 1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta è tenuta a comunicare la risposta all’autorità della Parte contraente richiedente entro i termini previsti nell’articolo 8 dell’Accordo.

2. La risposta contiene:

(a) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richie- sta; il numero della pratica e la data della risposta; (b) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richie- dente;

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(c) il cognome e i nomi, il luogo e la data di nascita della persona in questione; (d) la dichiarazione in cui si afferma l’obbligo di riammettere la persona in que- stione conformemente agli articoli 2, 3 o 4 dell’Accordo; oppure in caso di risposta negativa, una nota esplicativa che dichiari che le verifiche effet- tuati non hanno permesso di accertare l’identità della persona in questione e/o che l’obbligo di riammissione giusta gli articoli 2, 3 o 4 dell’Accordo non è applicabile a tale persona.

Art. 4 Titolo di viaggio 1. L’autorità competente della Parte contraente richiedente trasmette la risposta positiva alla rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta, al fine di ottenere il documento di viaggio. 2. Sulla scorta della risposta positiva, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia il documento di viaggio alla persona la cui riammissione è stata autorizzata.

3. Il documento di viaggio ha una validità di almeno sei mesi.

4. Qualora non fosse in grado di consegnare una persona prima che scada la validità del documento di viaggio, l’autorità competente della Parte contraente richiedente avvisa l’autorità competente della Parte contraente richiesta. Non appena è possibile effettuare la consegna della persona in questione, l’autorità competente della Parte contraente richiesta fornisce un nuovo titolo di viaggio, anch’esso valido sei mesi, entro i cinque giorni feriali successivi alla relativa domanda dell’autorità competente della Parte contraente richiedente.

Art. 5 Procedura di riammissione 1. Tre giorni feriali prima della data prevista per il ritorno, l’autorità competente della Parte contraente richiedente avvisa del ritorno della persona in questione l’autorità competente della Parte contraente. 2. Tale avviso è inviato per scritto su un modulo conforme all’allegato 2 del presen- te Protocollo e contiene le seguenti indicazioni: (a) nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, numero della pratica e data dell’avviso di ritorno; (b) nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta; (c) cognome, nomi, data e luogo di nascita della persona in questione; (d) numero della pratica e data della risposta; (e) se si tratta di una persona che, a causa dello stato di salute o dell’età, neces- sita di trattamenti o di cure specifiche; (f) se si tratta di una persona che può provocare incidenti, affinché si possa for- nire la necessaria scorta.

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3. Qualora sia impossibilitata a rispettare il termine previsto dall’articolo 8

dell’Accordo per la consegna della persona in questione, l’autorità competente della Parte contraente richiedente ne informa immediatamente l’autorità competente della Parte contraente richiesta. Non appena è possibile effettuare la consegna della per- sona in questione, l’autorità competente della Parte contraente richiedente ne infor- ma l’autorità competente della Parte contraente richiesta, entro i termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 6 Scorta 1. Se il transito avviene sotto scorta, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente svolgono loro missione in civile, senza armi e muniti di autorizzazione di transito. 2. La custodia e l’imbarco dei cittadini di Stati terzi sono assicurati dalla scorta, con l’assistenza e sotto l’autorità della Parte contraente richiesta. Se necessario, la custo- dia e l’imbarco possono essere assicurati dalla Parte contraente richiesta, di comune accordo con la scorta. 3. Le autorità dello Stato di transito concedono agli agenti di scorta dello Stato contraente richiedente, nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito dell’Accordo, la medesima protezione e assistenza riconosciute agli agenti del proprio Paese. 4. Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente sono assimilati agli agenti della Parte contraente richiesta per quanto riguarda le infrazioni di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere nell’esercizio delle loro funzioni durante il transito nel territorio della Parte contraente richiesta. Sono sottoposti al regime di responsabilità civile e penale della Parte nel territorio della quale intervengono. 5. Gli agenti di scorta che, in applicazione dell’Accordo, sono chiamati a esercitare le loro funzioni nel territorio dello Stato di transito devono essere in grado di com- provare in qualsiasi momento la loro identità, la loro funzione e la natura della loro missione esibendo l’autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato richiesto.

Art. 7 Valichi di frontiera 1. I luoghi in cui le persone possono essere consegnate in virtù dell’Accordo sono, per la navigazione aerea: – per il Regno del Belgio: l’aeroporto di Bruxelles National; – per il Granducato di Lussemburgo: l’aeroporto di Lussemburgo; – per il Regno dei Paesi Bassi: l’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam; – per la Svizzera: l’aeroporto di Zurigo-Kloten; l’aeroporto di Ginevra-Cointrin; l’aeroporto di Basilea-Mulhouse; l’aeroporto di Berna-Belp. Gli aeroporti di Basilea-Mulhouse e di Berna-Belp non possono essere uti- lizzati per il transito.

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2. Se la riammissione ha luogo per via terrestre, la Parte contraente richiesta comu- nica alla Parte contraente richiedente l’autorità competente nel caso in questione.

Art. 8 Autorità competenti Trenta giorni dopo la conclusione dell’Accordo, le Parti contraenti si scambiano l’elenco delle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo e i relativi indirizzi.

Art. 9 Comitato di esperti Trenta giorni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, le autorità competenti della Parte contraenti si comunicano vicendevolmente la composizione della loro delega- zione al Comitato di esperti di cui all’articolo 14 dell’Accordo.

Art. 10 Disposizione finale Il presente Protocollo si applica a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo concluso tra la Confederazione Svizzera e gli Stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) sulla riammissione delle persone in situazione irregolare.

Fatto a Berna, il 12 dicembre 2003, nelle lingue francese e olandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

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Allegato 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Domanda di riammissione (art. 1 del Protocollo d’applicazione)

Data della domanda: Numero della pratica:

Autorità competente della Parte contraente richiedente Telefono: Telefax:

Autorità competente della Parte contraente richiesta Telefono: Telefax:

A – Dati concernenti la persona da riammettere7 Cognome Nome/i Cognome da nubile Cognome anteriore, pseudonimo o soprannome Data di nascita Stato e luogo di nascita Nazionalità Sesso Ultimo luogo di residenza nel territorio della Parte contraente richiesta

7 Allegare due fotografie.

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B – Indicazioni concernenti i figli minorenni8, 9 Cognome Nome/i Legame di parentela Data di nascita Stato e luogo di nascita Nazionalità Documento di viaggio n.

C – Documenti che permettono di accertare o presumere la nazionalità della persona in questione10 Documento di viaggio, d’identità, Numero di serie di nazionalità Autorità emittente Luogo e data del rilascio Durata di validità

D – Se del caso, informazioni sul visto o sul titolo di soggiorno in possesso della persona da riammettere11 Visto o titolo di soggiorno Numero di serie Autorità emittente Luogo e data del rilascio Durata di validità

E – Mezzi di prova che permettono di accertare o giustificare che le condizioni di riammissione sono adempiute12 Numero dei mezzi di prova Enumerazione dei mezzi di prova

8 Allegare l’estratto di nascita dei figli nati nel territorio della Parte contraente richiedente; allegare se possibile l’estratto di nascita dei figli nati nel territorio di un altro Stato.

9 Allegare una fotografia per ogni figlio di età superiore ai cinque anni.

10 Allegare le fotocopie dei documenti.

11 Allegare le fotocopie dei documenti.

12 Allegare le fotocopie dei mezzi di prova.

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F – Motivazione

G – Data e firma Timbro ufficiale dell’autorità compe- tente della Parte contraente richiedente

H – Conferma di avvenuta ricezione della domanda Data Cognome del funzionario Firma

I – Risposta Data della risposta: Numero della pratica:

L’obbligo di riammissione ai sensi degli Sì No articoli 2, 3 o 4 sussiste per la persona indicata al punto A Cognome del funzionario Firma Timbro ufficiale dell’autorità competente della Parte contraente richiedente

In caso di risposta negativa, motivi del rifiuto:

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Allegato 2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Avviso di ritorno (art. 5 del Protocollo d’applicazione)

Data della domanda: Numero della pratica:

Autorità competente della Parte contraente richiedente Telefono: Telefax:

Autorità competente della Parte contraente richiesta Telefono: Telefax:

A – Dati concernenti la persona da riammettere Cognome Nome/i Cognome da nubile Cognome anteriore, pseudonimo o soprannome Data di nascita Stato e luogo e di nascita Nazionalità Sesso

B – Informazioni concernenti la risposta alla domanda di riammissione Numero della pratica Data della risposta

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C – Modalità di consegna proposte Data Ora Luogo Mezzo di trasporto aereo automobile numero altro numero di volo d’immatricolazione In caso di scorta, cognome degli agenti

D – Disposizioni particolari Cure specifiche Pericoli eventuali

E – Osservazioni

F – Data e firma Timbro ufficiale dell’autorità competente della Parte contraente richiedente

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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