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AS 2007 2075

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-spagnola di doppia imposizione

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-spagnola di doppia imposizione

del 6 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione della Convenzione del 26 aprile 19662 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Spagna intesa a evitare le doppie imposizioni nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Convenzione), ordina:

Sezione 1: Scambio di informazioni generale

Art. 1 1 Per la trasmissione alle autorità spagnole delle informazioni previste nell’articolo 25bis paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Le richieste di informa- zioni della Spagna pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’Am- ministrazione federale delle contribuzioni. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che dovessero sorgere a causa della trasmissione di tali informazioni. 3 La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impu- gnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

Sezione 2: Scambio di informazioni in caso di frode fiscale o di violazioni analoghe

Art. 2 Esame preliminare di una richiesta spagnola 1 Le richieste dell’autorità competente spagnola concernenti lo scambio di informa- zioni in caso di frode fiscale o di violazioni analoghe ai sensi dell’articolo 25bis paragrafo 1 lettera c della Convenzione sono esaminate in via preliminare dall’Am- ministrazione federale delle contribuzioni.

RS 672.933.21

2006-1702 2075

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-spagnola di doppia imposizione RU 2007

2 Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni ne informa la competente autorità spagnola. Quest’ultima può completare la sua richiesta. 3 Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 25bis paragra- fo 1 lettera c della Convenzione e al numero IV del Protocollo del 29 giugno 20063 sono adempiute, l’Amministrazione federale delle Contribuzioni informa della pre- sentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del conte- nuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contemporaneamente al

detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d’invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notifica- zioni.

Art. 3 Ottenimento delle informazioni 1 Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’Ammini- strazione federale delle contribuzioni, questa le esamina ed emette una decisione finale. 2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna entro tre mesi delle informazioni indicate nella richiesta spagnola.

Art. 4 Diritti della persona interessata

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla persona

interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità spagnola, sempre che non venga espressamente chiesta la segretezza. 2 Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità spagno- la secondo il diritto spagnolo. Contemporaneamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona interessata un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 25bis della Convenzione.

3 RS 0.672.933.211; RU 2007 2199

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4 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.

Art. 5 Misure coercitive 1 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

2 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da impiegati particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con le informazioni richieste. 3 Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestiva- mente, un impiegato particolarmente istruito a tale scopo può di sua iniziativa ese- guire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto.

4 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’Amministrazione

federale delle contribuzioni nell’esecuzione delle misure coercitive.

Art. 6 Perquisizione di locali 1 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 2 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti 1 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata. 2 Al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informa- zioni deve essere data l’occasione di esprimersi sul contenuto della perquisizione prima dell’esecuzione della stessa. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti. 3 Il possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o il detentore delle informa- zioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

4 RS 313.0

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Art. 8 Esecuzione semplificata 1 Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità spagnola, la per- sona interessata ne informa per scritto l’Amministrazione federale delle contribu- zioni. Questo consenso è irrevocabile. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità spagnola. 3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi con decisione finale.

Art. 9 Chiusura della procedura 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale moti- vata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale o di una violazione analoga e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente auto- rità spagnola. 2 La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale. 4 Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità spagnola possono essere utilizzate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 10 Rimedi giuridici 1 La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata conformemente alle disposi- zioni generali della procedura federale. 2 Anche il detentore delle informazioni è autorizzato a ricorrere, per quanto faccia valere interessi propri. 3 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa una decisione relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo con- giuntamente alla decisione finale.

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Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.

6 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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