AS 2007 2101
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 28 marzo 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 96 l’espressione «con l’arresto o con la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa».
Art. 2 cpv. 1 1 Chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.
Art. 3b cpv. 2 lett. f
2 L’obbligo di portare il casco di cui al capoverso 1 non è applicabile:
f. ai conducenti e passeggeri di slitte a motore che portano un casco sportivo omologato conformemente alle norme EN 1077 o EN 10782.
Art. 32 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è inferiore a 50 m a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.
1 RS 741.11 2 Il testo di tali norme può essere ottenuto presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch; tel. 052 224 54 54, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch.
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2007
Art. 56 cpv. 1bis 1bis La polizia procede agli accertamenti in caso di incidenti della circolazione che devono essere annunciati secondo l’articolo 51 LCStr; negli altri casi, deve compiere gli accertamenti qualora una persona implicata lo richieda. È fatta salva l’azione penale.
Art. 60 cpv. 2 2 Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.
Art. 67 cpv. 1 lett. f, g e h 1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:
f. 32 t per i rimorchi con quattro assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale; g. 24 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale; h. 18 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.
Art. 77 cpv. 3 3 L’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può, conformemente alle direttive dell’USTRA, autorizzare su determinate tratte il traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di persone o di merci da parte di trattori, autoveicoli con tutte le ruote motrici e slitte a motore.
Art. 79 cpv. 1 1 Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio incomincia il viaggio assoggetta- to al permesso rilascia il permesso valido per tutta la Svizzera.
Art. 85 cpv. 2 Abrogato
Art. 91 cpv. 5 5 Sono inoltre permessi i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi nel servizio invernale.
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Art. 92 cpv. 3 lett. a e cpv. 6 3 I permessi di circolare la notte, alle condizioni menzionate al capoverso 1, sono rilasciati: a. per il trasporto di derrate alimentari (art. 3 della L del 9 ott. 19923 sulle der- rate alimentari, LDerr), che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate (art. 26 e 27 dell’O del DFI del 23 nov. 20054 sui requisiti igienici, ORI) e la cui data di consumo (art. 11–14 dell’O del DFI del
23 nov. 20055 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari,
OCDerr) non supera i 30 giorni; 6 Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.
Art. 93 cpv. 1 e 2 1 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi.
2 Il permesso deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nel caso dei permessi unici: la natura della merce trasportata, il giorno del trasporto e l'itinerario; b. nel caso dei permessi duraturi: la natura della merce trasportata, la regione interessata e i giorni dei trasporti.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
2 L’articolo 56 capoverso 1bis entra in vigore il 1° gennaio 2008.
28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 817.0 4 RS 817.024.1 5 RS 817.022.21
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