AS 2007 2107
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del 28 marzo 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 60 numeri 1–4 l’espressione «con l’arresto o con la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa».
Art. 52 cpv. 3
3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o
velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammon- ta a 1000 franchi. La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone.
Art. 59 cpv. 4
4 Alla decisione di approvazione si applica per analogia l’articolo 84
della legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicura- tori.
Titolo prima dell'art. 61 Parte sesta: Disposizioni finali Capo 1: Entrata in vigore
Art. 61, titolo marginale Abrogato
2006-3187 2107
Assicurazione dei veicoli RU 2007
Art. 61
1 Gli articoli 58–89 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e
la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960; così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni penali).
2 Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all’assicurazione,
contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.
Art. 62–76 Abrogati
Titolo prima dell'art. 76 Capo secondo: Eccezioni, istruzioni
Art. 76a, titolo marginale Abrogato
Disposizioni finali della modifica del 15 ottobre 1975 Abrogate
Disposizione finale della modifica del 24 maggio 1989 Abrogata
Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 1992 Abrogate
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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