Lexipedia

AS 2007 2107

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 28 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 60 numeri 1–4 l’espressione «con l’arresto o con la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa».

Art. 52 cpv. 3

3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o

velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammon- ta a 1000 franchi. La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone.

Art. 59 cpv. 4

4 Alla decisione di approvazione si applica per analogia l’articolo 84

della legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicura- tori.

Titolo prima dell'art. 61 Parte sesta: Disposizioni finali Capo 1: Entrata in vigore

Art. 61, titolo marginale Abrogato

2006-3187 2107

Assicurazione dei veicoli RU 2007

Art. 61

1 Gli articoli 58–89 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e

la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960; così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni penali).

2 Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all’assicurazione,

contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.

Art. 62–76 Abrogati

Titolo prima dell'art. 76 Capo secondo: Eccezioni, istruzioni

Art. 76a, titolo marginale Abrogato

Disposizioni finali della modifica del 15 ottobre 1975 Abrogate

Disposizione finale della modifica del 24 maggio 1989 Abrogata

Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 1992 Abrogate

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2108