AS 2007 2181
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (OETV 2)
Modifica del 28 marzo 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è modificata come segue:
N. 2.15
2.15 Dispositivi di protezione del conducente
Direttiva di base Applicabile alle classi di veicoli Reg. CE/CEE o norma ECE n. OCSE
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.15.1 Prova dinamica 77/536/CEE* x x x x x
o norma OCSE n. III *
2.15.2 Prova statica 79/622/CEE* x x x x x
o norma OCSE n. IV*
2.15.3 Dispositivo di 86/298/CEE* x x x
protezione fissato o norma posteriormente OCSE n. VII*
2.15.4 Dispositivo di 87/402/CEE* x x x
protezione fissato o norma anteriormente OCSE n. VI*
2.15.5 Dispositivo di …/…/CE* x x
protezione per i o norma trattori a cingoli OCSE n. VIII*
2.15.6 Stabilità …/…/CE x
* In combinato disposto con la direttiva n. 76/115/CEE
1 RS 741.413
2006-2910 2181
Esigenze tecniche per i trattori agricoli RU 2007
II La presente modifica entra in vigore 1° luglio 2007.
28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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