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AS 2007 2181

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (OETV 2)

Modifica del 28 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è modificata come segue:

N. 2.15

2.15 Dispositivi di protezione del conducente

Direttiva di base Applicabile alle classi di veicoli Reg. CE/CEE o norma ECE n. OCSE

T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S

2.15.1 Prova dinamica 77/536/CEE* x x x x x

o norma OCSE n. III *

2.15.2 Prova statica 79/622/CEE* x x x x x

o norma OCSE n. IV*

2.15.3 Dispositivo di 86/298/CEE* x x x

protezione fissato o norma posteriormente OCSE n. VII*

2.15.4 Dispositivo di 87/402/CEE* x x x

protezione fissato o norma anteriormente OCSE n. VI*

2.15.5 Dispositivo di …/…/CE* x x

protezione per i o norma trattori a cingoli OCSE n. VIII*

2.15.6 Stabilità …/…/CE x

* In combinato disposto con la direttiva n. 76/115/CEE

1 RS 741.413

2006-2910 2181

Esigenze tecniche per i trattori agricoli RU 2007

II La presente modifica entra in vigore 1° luglio 2007.

28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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