AS 2007 2183
AS 2007 2183
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 28 marzo 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Negli articoli 143 numero 5, 145 numero 3, 146, 148 numero 1 e 3 come pure 149, l’espressione «con l’arresto o la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa». Nell’articolo 143 numero 2 l’espressione «con l’arresto e la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa». Nell’articolo 148 numero 2 l’espressione «con l’arresto di almeno dieci giorni e la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa».
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti, la professione di maestro conducente nonché le esigenze poste agli esperti della circo- lazione.
Art. 6 cpv. 1 lett. b, c n. 1 e f
1 L’età minima per condurre veicoli a motore è:
b. per la categoria speciale F:
1. per i veicoli a motore di lavoro e i trattori la cui velocità massima non
supera i 45 km/h nonché i carri a motore e i veicoli agricoli: 16 anni,
2. per gli altri veicoli: 18 anni;
1 RS 741.51
2006-3189 2183
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
c. per la sottocategoria A1:
1. per i veicoli dotati di un motore ad accensione comandata di cilindrata
fino a 50 cm3 e per i veicoli dotati di un motore con una potenza nomi- nale o una potenza continua fino a 4 kW: 16 anni, f. per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre:
16 anni.
Art. 17a Corsa di esercitazione 1 È considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente. 2 Durante le corse d’esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere tra- sportati l’accompagnatore giusta l’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro condu- cente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell’ammissione all’esame di conducente della catego- ria D o della sottocategoria D1. 3 La conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 autorizza i titolari della licenza di condurre della catego- ria speciale G a effettuare corse di esercitazione con trattori la cui velocità massima non superi 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Il traino di rimorchi è ammesso soltanto durante il tragitto verso il luogo dove si svolge il corso e durante il corso. Gli organizzatori di corsi di guida di trattori possono confermare l’iscrizione al più presto un mese prima della data del corso.
1 I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano tra la fattoria, i campi o la foresta.
Art. 27 cpv. 1 lett. a n. 2
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia:
a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d’età, ogni cinque anni, suc- cessivamente ogni tre anni:
2. i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone secon-
do l’articolo 25,
Art. 33 cpv. 1 e 4 lett. a 1 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo condu- cente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della catego- ria speciale F.
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
4 L’autorità di revoca può revocare:
a. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria, anche la licenza di condurre delle categorie speciali G e M;
Sezione 133 (art. 38 e 39) Abrogata
Art. 42 cpv. 1 1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Sviz- zera veicoli a motore soltanto se sono titolari: a. di una licenza di condurre nazionale valevole; o b. di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Conven- zione internazionale del 24 aprile 19262 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 19493 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell’8 novembre 19684 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di con- durre nazionale.
Art. 44a Licenza di condurre in prova 1 Ai titolari di una licenza di condurre estera valevole che dà il diritto di condurre veicoli a motore delle categorie A o B, è rilasciata una licenza di condurre in prova svizzera. Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera. Esso dura tre anni, dedotta la durata compresa tra la data di rilascio della licenza di condurre estera e l’ultimo termine per cambiarla regolarmente conformemente all’articolo 42 capoverso 3bis lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenze già ottenute e le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova. 2 La licenza di condurre svizzera non è rilasciata in prova alle persone la cui licenza di condurre delle categorie A o B: a. è stata rilasciata prima del 1° dicembre 2005; o b. è stata rilasciata il 1° dicembre 2005 o dopo questa data, ed era valevole già da un anno al momento in cui hanno preso domicilio in Svizzera.
2 RS 0.741.11
3 Non ratificata dalla Svizzera
4 RS 0.741.10. Cfr. anche l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS 0.741.101)
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Art. 46 cpv. 1–3 1 Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o straniera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera. 2 La durata di validità è di tre anni; essa non può superare la durata di validità della licenza di condurre nazionale. 3 I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.
Art. 74 cpv. 1 lett. a n. 2 Abrogato
Sezione 253 (art. 111–113) Abrogata
Art. 116 cpv. 1–3 1 Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono un pericolo per il traffico. 2 Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l’articolo 60 numero 4 secondo periodo OAV5. 3 La procedura è retta dall’articolo 108 della presente ordinanza e dall’articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.6
Art. 123 cpv. 1 e 3 1 Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore: a. le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale; b. su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della cir- colazione stradale. 3 Se un’autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all’autorità competente in materia di circolazione stradale.
5 RS 741.31 6 RS 741.41
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Art. 128 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Sezione 33 (art. 130–142c) Abrogata
Art. 150 cpv. 1 1 Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.
Art. 151h Disposizione transitoria della modifica del 28 marzo 20077 Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d’età che, al momento dell’entrata in vigore della presente revisione, sono titolari della categoria speciale F, possono condurre, in deroga all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2, tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni.
II
1 Gli allegati 8 e 9 sono abrogati.
2 Gli allegati 4, 6 e 7 sono modificati come segue:
Allegato 4 n. 5.2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Allegato 6 n. 1.3 3° Gruppo di materie: Teoria della circolazione Modo di osservare la circolazione; ambiente rispetto alla circolazione; dina- mica e tattica della circolazione; statistica del traffico; comportamento in ca- so di incidenti; pronto soccorso; pericoli e conseguenze dell’ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.
Allegato 7 n. 11.5 e 21.3. 5° Gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circola- zione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell’ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.
7 RU 2007 2183
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3° Gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circola- zione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell’ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz