AS 2007 2235
Ordinanza concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione
Ordinanza concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OOPC)
del 2 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organiz- zazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (orga- no paritetico).
Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri 1 L’organo paritetico è composto di sei rappresentati del datore di lavoro e sei rap- presentati degli impiegati delle unità amministrative secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers, delle unità amministrative decentralizzate senza persona- lità giuridica o contabilità proprie nonché di quelle con personalità giuridica e con- tabilità proprie, che sono sottoposte alla LPers senza deroghe ai sensi di leggi spe- ciali e che in materia di personale non dispongono di competenze proprie di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 37 capoverso 3 LPers.
2 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni.
3 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e
idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. I sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza della Confederazione. 4 I rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dal Consiglio federale su propo- sta del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il DFF sente previamente la Conferenza dei segretari generali, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento. 5 I rappresentanti degli impiegati sono designati dalle associazioni del personale federale.
RS 172.220.141 1 RS 172.220.1; RU 2007 2250
2006-2127 2235
Organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione RU 2007
Art. 3 Organizzazione e indennità
1 L’organo paritetico della Confederazione si costituisce per conto proprio.
2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappre- sentante degli impiegati. Ogni due anni si scambiano la presidenza e la vicepresi- denza.
3 L’organo paritetico emana un regolamento interno.
4 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA.
Art. 4 Segretariato 1 Il segretariato è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il con- tatto con PUBLICA.
2 Amministrativamente è aggregato all’Ufficio federale del personale e lavora su
istruzioni dell’organo paritetico.
Art. 5 Finanziamento Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico nonché i costi rimanenti, segnatamente per il segretariato, sono finanziati tramite la quota della cassa di previ- denza della Confederazione al reddito degli investimenti.
Art. 6 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2007.
2 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 6)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 30 settembre 19962 sullo statuto del personale
dell’Istituto federale della proprietà intellettuale
Art. 10, rubrica Previdenza professionale
Art. 10a Organo paritetico della cassa di previdenza 1 L’Istituto disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l’orga- nizzazione dell’organo paritetico della sua cassa di previdenza. Per le casse di previ- denza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.
2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e
idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. 3 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA.
2. Ordinanza del 28 settembre 20013 sul personale dell’Istituto svizzero
per gli agenti terapeutici
Art. 24a Organo paritetico della cassa di previdenza 1 L’Istituto disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l’orga- nizzazione dell’organo paritetico della sua cassa di previdenza. Per le casse di previ- denza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.
2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e
idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. 3 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA.
2 RS 172.010.321 3 RS 812.215.4
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Organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione RU 2007
3. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20004
Ingresso visti gli articoli 32e capoverso 3 e 37 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers),
Art. 2, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 4–7 (art. 3 e 32e cpv. 3 LPers) 4 Il Consiglio dei PF disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.
5 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e
idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. 6 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA. 7 In aggiunta ai datori di lavoro di cui all’articolo 3 capoverso 1 LPers è da conside- rare anche l’Istituto universitario federale per la formazione professionale.
4. Ordinanza IUFFP del 14 settembre 20056
Art. 11 cpv. 4 4 Per il resto il Consiglio dello IUFFP adempie i compiti di cui agli articoli 9, 15, 16, 18a, 21, 26, 33 e 34.
Art. 18a Organo paritetico della cassa di previdenza
1 Il Consiglio dello IUFFP disciplina la composizione e la procedura di elezione
nonché l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza dell’Istituto universitario. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.
2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e
idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. 3 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA.
4 RS 172.220.11 5 RS 172.220.1; RU 2007 2250 6 RS 412.106.1
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