Lexipedia

AS 2007 2257

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi (Ordinanza sulle scorte obbligatorie di concimi)

del 4 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 27, 52, 55 e 57 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Art. 1 Obbligo imperativo di costituire scorte Le merci elencate in allegato sono sottoposte all’obbligo imperativo di costituire scorte, al fine di garantire l’approvvigionamento del Paese con concimi.

Art. 2 Obbligo di costituire scorte per chi mette per la prima volta in circolazione concimi 1 È obbligato a costituire scorte chi, mediante attività di importazione, produzione o trasformazione, mette in circolazione per la prima volta all’interno del Paese merci menzionate dall'allegato. 2 È esonerato dall’obbligo di costituire scorte chi, durante un anno civile, importa, produce o trasforma meno di 100 kg di merci di cui all’articolo 1. 3 Le persone soggette all'obbligo di costituire scorte devono concludere con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto sulle scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). L’UFAE può esonerare dall'obbligo relativo al contratto le persone soggette all'obbligo di costituire scorte che si impegnano per scritto a fornire prestazioni finanziarie identiche a quelle derivanti da un siffatto contratto. 4 Le persone soggette all'obbligo di costituire scorte devono costituire, all'interno del territorio doganale svizzero e per tutta la durata del contratto, scorte obbligatorie di merci conformemente al capoverso 1. 5 Sono considerati interno del Paese il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.

RS 531.215.25 1 RS 531

2007-0030 2257

Ordinanza sulle scorte obbligatorie di concimi RU 2007

Art. 3 Obbligo di annuncio 1 Chi mette per la prima volta in circolazione merci di cui all’articolo 1 deve annun- ciarlo senza indugio e di moto proprio all’Ufficio fiduciario dei depositari svizzeri di scorte obbligatorie di concimi (UFSC). 2 Le persone soggette all'obbligo di costituire scorte devono annunciare periodica- mente all’UFSC, conformemente alle istruzioni dell'UFAE, il genere e i quantitativi di merci messe in circolazione.

3 Da parte sua, l’UFSC porta a conoscenza dell’UFAE il contenuto di tali annunci

per quanto concerne la conclusione, la modifica o lo scioglimento dei contratti sulle scorte obbligatorie.

Art. 4 Determinazione dell’obbligo di costituire scorte

1 In casi controversi, l’UFAE, basandosi sugli annunci dell’UFSC, fissa in una

decisione destinata a chi mette in circolazione le merci: a. l’obbligo di concludere un contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie per merci di cui all’articolo 1; b. la data della costituzione delle scorte; c. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.

2 Su richiesta, l’Amministrazione federale delle dogane e l’Ufficio federale

dell’agricoltura forniscono in modo adeguato all’UFAE le necessarie informazioni relative alla messa in circolazione di merci di cui all’articolo 1.

Art. 5 Contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie I dettagli della costituzione di scorte obbligatorie vengono disciplinati con contratti uniformi tra l’UFAE e i depositari di scorte obbligatorie.

Art. 6 Volume e qualità delle scorte obbligatorie Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) determina dopo aver sentito le cerchie economiche interessate: a. quali merci menzionate dall'allegato sono oggetto di scorte obbligatorie; b. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie nonché le basi per il calcolo secondo il quale è determinato il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari.

Art. 7 Annunci periodici Il depositario di scorte obbligatorie deve annunciare periodicamente secondo le istruzioni dell’UFAE gli effettivi totali delle scorte di merci menzionate dall’allegato.

2258

Ordinanza sulle scorte obbligatorie di concimi RU 2007

Art. 8 Controlli 1 Per determinare l’obbligo di costituire scorte, l’UFAE può in ogni momento pren- dere visione dei documenti commerciali di ditte e aziende ed esaminare e controllare i locali commerciali, i siti, i locali per il deposito, i sili e i mezzi di trasporto.

2 L’UFAE può incaricare l’UFSC o terzi di verificare le condizioni relative alla

costituzione di scorte obbligatorie e conferire loro le relative competenze.

Art. 9 Esecuzione e modifica dell'allegato

1 L’UFAE è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Il DFE può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche

interessate.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 16 marzo 19922 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi e prodotti per la concimazione è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

4 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 1992 787, 1995 4932, 2006 2995

2259

Ordinanza sulle scorte obbligatorie di concimi RU 2007

Allegato (art. 1)

Elenco delle merci

Voce di tariffa3 Designazione della merce

ex 2814.1000/2000 Ammoniaca liquefatta o in soluzione, per concimazione ex 2827.1000 Cloruro di ammonio, per concimazione ex 2834.2100 Nitrato di potassio, per concimazione ex 2834.2900 Nitrato di magnesio e nitrato di calcio, per concimazione 3102.1000/9090 Concimi azotati ex 3105.2000/5900, 9000 Prodotti contenenti azoto, fosfati e potassio

3 RS 632.10, All.

2260

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi (Ordinanza sulle scorte obbligatorie di concimi) | Lexipedia | Lexipedia