AS 2007 2273
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 16 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul libero scambio è modificato come segue:
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
…
0406. 1010/9099 esente 2
…
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.
16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 632.421.0
2 0406.1010/9099: cd 201 = esente (attualmente senza provvedimenti di gestione)
2007-0674 2273
Ordinanza sul libero scambio RU 2007
2274