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AS 2007 2273

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 16 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul libero scambio è modificato come segue:

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi

Per gli Stati CE Per gli Stati AELS

applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

0406. 1010/9099 esente 2

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.

16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 632.421.0

2 0406.1010/9099: cd 201 = esente (attualmente senza provvedimenti di gestione)

2007-0674 2273

Ordinanza sul libero scambio RU 2007

2274

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