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AS 2007 2275

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del 2 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione interna è modificata come segue:

Sostituzione di un riferimento nelle note in calce In tutto il testo il riferimento «GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20» è sostituito da «GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18)».

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza: a. Tipi di veicoli galleggianti

1. il termine «natante» indica un’imbarcazione, un corpo galleggiante

destinato a spostarsi sulla superficie dell’acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante,

2. il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un

natante a propulsione meccanica,

3. il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da

imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarca- zioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbar- cazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato,

4. il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvi-

sti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore,

5. il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali

una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua,

1 RS 747.201.1

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Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

6. il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il

trasporto di più di 12 persone a scopo professionale,

7. il termine «battello in servizio regolare» indica un natante che circola

per un’impresa di navigazione della Confederazione o per un’impresa beneficiaria di una concessione federale,

8. il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utiliz-

zato per il trasporto di merci per terzi,

9. il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la naviga-

zione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è conside- rato come un natante a motore,

10. il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo com-

patto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°,

11. il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso sol-

tanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana,

12. il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di

motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d’aria laterali,

13. il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costitui-

to da più camere d’aria separate con o senza elementi fissi,

14. il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo

sport e lo svago e non è un’imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15,

15. il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel

campo d’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 19942 sul ravvicinamento delle disposi- zioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva CE),

16. il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante rimorchiato

da attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e disposi- tivi analoghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino,

17. il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante

che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento,

2 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

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18. il termine «moto d’acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a

4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d’acqua come fonte prima-

ria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo. Ai sensi della presente ordinanza le moto d’acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acquascooter o jet-bike),

19. il termine «natante da noleggio» indica un natante che il suo proprieta-

rio presta a titolo temporaneo e contro rimunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse,

20. il termine «imbarcazione da spiaggia» indica un canotto gonfiabile o

un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d’aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza,

21. il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione

umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici. Sono considerati imbarcazioni a pagaia in particolare le canoe, i caiachi, le canoe cana- desi, i canotti pieghevoli e natanti analoghi. Ai sensi della presente ordinanza esse sono considerate un sottogruppo dei battelli a remi; b. Definizioni di tecnica navale

1. il termine «componente» indica uno dei componenti di un’imbarcazione

sportiva riportati nell’allegato II della direttiva CE,

2. il termine «lunghezza»

– per le imbarcazioni sportive di cui alla lettera a numero 15 indica la lunghezza dello scafo LH secondo la norma SN EN ISO 86663, – per gli altri natanti indica la lunghezza massima dello scafo (Lmax), compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se queste sporgono dalla poppa. I motori fuori- bordo e quei componenti che possono essere smontati senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza,

3. il termine «larghezza»

– per le imbarcazioni sportive con uno scafo indica la larghezza dello scafo BH secondo la norma SN EN ISO 86664. In deroga alla norma, nel caso di imbarcazioni sportive con più di uno scafo la larghezza deve comprendere tutti gli scafi, – per gli altri natanti indica la larghezza massima dello scafo (Bmax), compresi tutti i componenti strutturali o integrati. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione o senza impiego di utensili non fanno parte della larghezza,

3 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l’Associazione Svizzera di

Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

4 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l’Associazione Svizzera di

Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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4. il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova

direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiato alla riva o arenato,

5. il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un

natante che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeg- giato a riva, né arenato,

6. il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e

il sorgere del sole,

7. il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e

il tramonto del sole,

8. il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi

della cifra 2.10 dell’ordinanza del 13 dicembre 19935 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot); c. tavole e segnali nautici

1. il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e

spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto,

2. il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e

spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto,

3. il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e

spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo; d. definizioni generali

1. il termine «messa in circolazione» indica la cessione o il trasferimento,

a titolo gratuito o oneroso, di un’imbarcazione sportiva nuova o usata a scopo di vendita o di uso in Svizzera,

2. il termine «trasporto professionale» indica un trasporto di persone o di

merci durante il quale sono adempiute le condizioni sul trasporto pro- fessionale secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV).

Art. 16 cpv. 2 lett. c e d

2 Non sono sottoposti a questa disposizione:

c. le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili; d. le canoe, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf;

Art. 18a cpv. 1, 1bis, 3 e 3bis 1 I fanali d’albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30’ su ogni lato. 1bis I fanali d’albero devono essere disposti nell’asse del natante. Sulle imbarcazioni sportive e sulle imbarcazioni da diporto possono essere disposti lateralmente all’asse

5 RS 741.201.3 6 RS 744.11

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al massimo per il 5 per cento della larghezza. La loro distanza dal punto d’interse- zione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere almeno di 0,5 m. 3 I fanali di poppa devono emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30’ su ogni lato. 3bis I fanali di poppa devono essere disposti nell’asse del natante. Sulle imbarcazioni sportive e sulle imbarcazioni da diporto possono essere disposti lateralmente all’asse al massimo per il 5 per cento della larghezza.

Art. 32 cpv. 2 e 3 2 In caso di immersioni svolte al largo la tavola di cui al capoverso 1 dovrà essere issata sull’imbarcazione ed essere ben visibile da tutti i lati. 3 Di notte e in caso di scarsa visibilità la tavola di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.

Art. 37 cpv. 6 6 Gli specchi d’acqua in cui è permessa la pratica del kite surf possono essere segna- lati mediante tavole E.5ter (all. 4) collocate sulla riva.

Art. 38 cpv. 5 5 I luoghi in cui la balneazione è vietata (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (all. 4).

Art. 42 I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.

Art. 53 cpv. 1, frase introduttiva 1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l’orario uffi- ciale, dei battelli della polizia, dell’Amministrazione delle dogane e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:

Art. 54 cpv. 1, 3, 4, 5 e 7 1 La pratica dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o l’impiego di attrez- zature gonfiabili rimorchiate o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

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3 Il conduttore del natante rimorchiatore deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino dell’attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito. 4 Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua. 5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.

7 Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchia- tore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato.

Art. 72 cpv. 2 lett. a

2 Il permesso viene accordato soltanto:

a. se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente, o se tale pregiudizio può essere evi- tato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti;

Art. 74 cpv. 2 lett. e

2 L’autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:

e. il conduttore sia titolare del permesso di condurre della categoria B. Il permesso deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.

Art. 77 Balneazione e immersioni 1 Al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stazionamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata. 2 Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai battelli in rotta, attac- carsi o avvicinarsi ad essi.

3 Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare; b. nelle strettoie; c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; d. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente; e. entro un raggio di 100 m dai luoghi di stazionamento autorizzati ufficial- mente dei battelli in servizio regolare.

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Art. 79 cpv. 1bis, 2 lett. a e 3 1bis I permessi della categoria B sono suddivisi in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell’articolo 45 dell’ordinanza del 14 marzo 19947 sulla costru- zione dei battelli e sulle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

2 Equivalenze da iscrivere nel permesso di condurre:

a. il permesso della categoria B, comprese tutte le sottocategorie, è valido per condurre natanti della categoria A. Se il permesso della categoria B auto- rizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, esso è pure valido per condurre natanti della categoria C; 3I conduttori di battelli che possono trasportare, a titolo professionale, fino a 12 passeggeri (iscrizione nella licenza di navigazione) devono disporre, a dipenden- za del tipo di propulsione del natante, di un permesso di condurre della categoria A, D o E. In casi di dubbio, la categoria del permesso viene stabilita dall’autorità com- petente.

Art. 82 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis, 1ter, 5 e 6

1 L’età minima per ottenere un permesso è di:

c. 20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E. 1bis L’età minima per ottenere un permesso della categoria B, comprese le sue sotto- categorie, è retta dall’articolo 43 dell’ordinanza del 14 marzo 19948 sulla costruzio- ne dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento. 1ter In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l’età minima per ottenere un permesso per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all’esercizio, nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di pescatore professionista, costruttore nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all’esercizio dell’attività professionale durante il tempo di lavoro. Que- sta restrizione è menzionata nel permesso dalle autorità che lo rilasciano. 5 I conduttori di natanti della categoria C devono soddisfare le esigenze mediche minime che figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19769 sull’ammis- sione alla circolazione di persone e veicoli per il gruppo 2. 6 Le esigenze mediche minime per candidati e titolari del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dalle esigenze richieste al candidato alla licenza di condurre della categoria D1 (autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di 16, conduttore non compre- so) dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli.

7 RS 747.201.7 8 RS 747.201.7 9 RS 741.51

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Art. 83 cpv. 1 e 4

1 Abrogato

4 Ai conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 199410 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

Art. 86 cpv. 3, 3bis e 3ter 3 L’ammissione all’esame e l’entità dell’esame teorico e pratico per l’ottenimento del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli arti- coli 43 e 45 dell’ordinanza del 14 marzo 199411 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento. 3bis Abrogato

3ter Abrogato

Art. 87 cpv. 1 1 L’esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.

Art. 90 Rilascio 1 Su richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall’autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell’allegato 6. Tale certificato non è valevole come permesso di condurre nelle acque svizzere. 2 Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valido fino a quando il titolare può presentare un permesso di condurre svizzero valido, ma al massimo per 10 anni a contare dal rilascio.

Art. 91 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante

svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti: a. un permesso di condurre nazionale; b. un certificato internazionale redatto sulla base della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. 2 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

10 RS 747.201.7 11 RS 747.201.7

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3 Possono beneficiare dei diritti definiti nei capoversi 1 e 2 i cittadini dei Paesi che accordano la reciprocità ai titolari di permessi di condurre o di certificati di idoneità svizzeri e che hanno raggiunto l’età minima di cui all’articolo 82. L’elenco di questi Paesi è compilato dall’Ufficio federale dei trasporti. 4 I certificati internazionali devono essere compilati conformemente al modello 1 o 2 dell’allegato 6.

Art. 96 cpv. 1 lett. c, cpv. 1bis e 7

1 La licenza di navigazione è rilasciata se:

c. è stata dimostrata l’origine svizzera del natante, lo sdoganamento o l’esonero fiscale; 1bis Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all’artico- lo 148j o 148k comprova, unitamente all’attestato sulle conclusioni dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 100 capoverso 2, che le prescrizioni in materia di costru- zione sono soddisfatte. 7 È reputato masserizia di trasloco un natante che è importato in Svizzera da una persona fisica che abbandona il proprio domicilio all’estero e si stabilisce in Sviz- zera. Come documento di prova vale la copia munita del bollo doganale della «Dichiarazione/Domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell’importazione di un natante avvenuta nell’ambito del trasferimento del domicilio dall’estero nel territorio doganale sviz- zero. È necessario che l’immigrante abbia usato personalmente all’estero il natante per almeno sei mesi. L’importazione del natante deve avvenire in correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 97 cpv. 1

1 La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 3

dell’allegato 7. Il Dipartimento definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell’allegato 7.

Art. 100 cpv. 3 e 5 3 Sono dispensati dall’ispezione ufficiale individuale tutti i natanti omologati in Svizzera. 5 Nel caso di natanti motorizzati e omologati in Svizzera con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, per i quali non si dispone di un verbale della misurazione del rumore, l’ispezione si limita alle emissioni acustiche ai sensi dell’allegato 10.

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Art. 100a cpv. 1 e 2 1 Su richiesta, l’autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto secondo l’allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica inecce- pibili dell’imbarcazione sportiva o dell’imbarcazione da diporto. 2 La persona o l’impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L’autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si con- statino gravi o ripetute mancanze.

Art. 101 cpv. 1 1 I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente: a. sei anni per i natanti non motorizzati; b. due anni per i natanti da noleggio; c. tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.

Art. 106 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 1 L’autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all’estero viene accorda- ta se: c. il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazio- nale, un certificato internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive ai sensi delle disposizioni dell’articolo 91 capoverso 1 lettera b.

2 L’autorizzazione deve essere compilata secondo il modello 1 dell’allegato 7.

Art. 107a cpv. 1 e 4 1 Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1 e 2, 122–125, 126 capoversi 1–3 e 5–7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 15.

4 Abrogato

Art. 123 cpv. 3ter Abrogato

Art. 132 cpv. 1 1 I natanti che devono essere provvisti di contrassegni devono essere forniti almeno degli oggetti di equipaggiamento menzionati nell’allegato 15.

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Art. 134 cpv. 1, 2bis, 3, 4, 6 e 7 1 Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi. 2bis I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfia- mento è azionato automaticamente o a mano. 3 Le esigenze per le zattere gonfiabili e le imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 199412 sulla costru- zione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento. I palischermi non sono ammessi come canotti di salvataggio. 4 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 134a, per ogni persona a bordo deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvatag- gio collettivo. La presente disposizione non si applica ai battelli a remi (art. 2 lett. a n. 11) circolanti su laghi in prossimità delle rive interne o esterne. La dotazione di mezzi di salvataggio a bordo dei battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli. 6 La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di 12 anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.

7 Abrogato

Art. 134a Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 134, su attrezzature nautiche idonee alla competizione è ammesso trasportare l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole da surf, i natanti da competizione per regate, i caiachi e le canoe idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché battelli a vela che non dispon- gono di un invaso sufficientemente impermeabilizzato per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134. 2 L’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia della persona che lo indossa. 3 Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbot- ti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN 393:1994 nella versione del novembre 199313.

12 RS 747.201.7 13 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l’Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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Art. 148 cpv. 3 e 4 3 In deroga al capoverso 2, i battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell’articolo 138, sempre che per ogni passeggero ammesso a bordo venga recato un mezzo di salva- taggio individuale e sia previsto a bordo un posto in un mezzo di salvataggio collet- tivo in cui le persone possano salire. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento. 4 I battelli per il trasporto di merci utilizzati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone e sui quali le merci vengono trasportate solo occa- sionalmente, devono soddisfare le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del Diparti- mento. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeg- geri.

Art. 148g cpv. 1 e 2 1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai requi- siti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l’allegato I (parte A) della direttiva CE. 2 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’Ufficio federale dei trasporti determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per i compo- nenti, le imbarcazioni sportive o le imbarcazioni sportive parzialmente completate relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive e relativi alle emissioni acustiche. Le fa pubblicare sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione14.

Art. 148h Procedure di valutazione della conformità 1 Le procedure per la valutazione della conformità sono disciplinate nell’allegato 20.

2 Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella procedura di

valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull’imbarcazione sportiva o sul componente.

Art. 148j cpv. 1

1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione in Svizzera un’imbarcazione

sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità secondo l’allegato 31, dalla quale risulti che l’imbarcazione sportiva o il componente rispon- dono ai requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l’allegato I (parte A) della direttiva CE e che è stata svolta una pro- cedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 148h.

14 Gli elenchi dei titoli delle norme designate e i relativi testi possono essere richiesti all’Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Art. 148k Valutazione della conformità successiva alla costruzione 1 Se per un’imbarcazione sportiva già costruita non esiste più il costruttore o il suo rappresentante, oppure se questi non adempie gli obblighi per l’attestazione della conformità, la dichiarazione di conformità per imbarcazioni sportive costruite può essere compilata da qualsiasi persona che sotto la propria responsabilità mette in circolazione o in servizio in Svizzera l’imbarcazione sportiva. Un organismo di valutazione della conformità esamina inoltre l’imbarcazione sportiva per valutarne la conformità ai pertinenti requisiti della direttiva CE. 2 Per la verifica la persona mette a disposizione dell’organismo di valutazione della conformità tutti i documenti disponibili o i dati tecnici relativi alla prima messa in circolazione dell’imbarcazione sportiva nel Paese di origine.

3 L’organismo di valutazione della conformità redige un rapporto di conformità

concernente la valutazione eseguita. Esso informa la persona che mette in circola- zione o in servizio l’imbarcazione sportiva riguardo a eventuali obblighi. 4 La dichiarazione di conformità deve essere compilata secondo l’allegato 31. Sulla targhetta del costruttore deve essere apposto il numero di identificazione dell’orga- nismo di valutazione della conformità e aggiunta la menzione «certificazione suc- cessiva alla costruzione».

Art. 148l Testo del precedente articolo 148k

Art. 150 cpv. 4 e 5 4 Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osser- varlo. È possibile rinunciare al contatto visivo se vi è un altro modo adegua- to per osservare in maniera affidabile la navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo; b. il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo non dura più di 45 minuti; c. nel posto di timoneria il battello è equipaggiato con un apparecchio radio- elettrico pronto all’uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell’impresa a terra, il quale è costantemente in servizio durante la naviga- zione del battello; d. nel luogo d’arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare. 5 Se le circostanze locali lo richiedono, l’autorità competente può imporre ulteriori oneri.

2287

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Art. 156 cpv. 5 5 Il Dipartimento emana istruzioni in cui disciplina le modalità secondo cui l'autorità d’ammissione trasmette agli assicuratori, mediante un ufficio di clearing, i dati elettronici concernenti la messa in servizio e la messa fuori servizio di natanti, nonché ulteriori notifiche.

Art. 157 cpv. 3 3 L’esistenza di un trasferimento a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene decisa in base all’articolo 3 OCTV15.

Art. 163 cpv. 1 lett. e, k e n

1 L’autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:

e. Abrogata k. Abrogata n. articolo 77 capoverso 3 lettera e. Essa può opportunamente ridurre il raggio di 100 m se ciò non pregiudica la sicurezza della navigazione dei battelli in servizio regolare.

Art. 166 cpv. 15 e 18–24 15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di

12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano

state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo 148 capoversi 2 e 3. 18 Attestati e certificati di capacità internazionali rilasciati all’estero fino al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 maggio 200716 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Attestati e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da dipor- to», sempre che siano adempiute le disposizioni dell’articolo 90. 19 I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all’entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e sui quali le merci sono state trasportate solo occasionalmente, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2014 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’artico- lo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoverso 4.

15 RS 744.11 16 RU 2007 2275

2288

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

20 Le autorizzazioni accordate secondo l’articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddi- sfatte le condizioni dell’articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l’autorità competente può accordare un’ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011. 21 Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017. 22 Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità secondo l'OGMot17, rimangono valide fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 i battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell’OGMot. 23 In deroga all’articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni del- l’OGMot, la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell’ambito di un trasferimento dall’estero del proprietario o del detentore dell’imbarcazione (masserizia di trasloco) può essere rilasciata se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarca- zioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per un’imbarca- zione sportiva di cui al primo periodo vengono presentate una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l’articolo 100 ca- poverso 2, si applicano le disposizioni della sezione 46; b. le imbarcazioni sportive costruite dopo il 30 aprile 2001 devono soddisfare le disposizioni della sezione 46. In particolare si deve presentare una dichia- razione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l’artico- lo 100 capoverso 2.

24 I permessi di condurre della categoria B rilasciati entro il 30 novembre 2007

devono essere sostituiti da nuovi documenti entro il 31 dicembre 2012. A dipenden- za dell’attuale campo di validità della categoria di permessi B, si iscrivono le seguenti nuove categorie: a. fino a 60 persone, la nuova categoria B I; b. da più di 60 a 300 persone, la nuova categoria B II/1; c. più di 300 persone, la nuova categoria B II/2.

17 RS 747.201.3

2289

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Fino alla sostituzione del documento, il titolare di un permesso può condurre natanti della grandezza di quelli che ha condotto fino al 30 novembre 2007. Il titolare di un permesso di condurre secondo il diritto anteriore che richiede un permesso della nuova categoria B II/2 è tenuto a presentare un certificato scritto di un’impresa di navigazione che attesti che egli ha condotto natanti di questa grandezza come con- duttore responsabile. Non è necessario presentare il certificato se il permesso secon- do il diritto anteriore autorizza la condotta di battelli per passeggeri con più di

300 persone (menzione scritta dell’autorità competente). La validità del nuovo

documento deve essere limitata alle acque per le quali era valido il permesso secon- do il diritto anteriore (art. 81 cpv. 2).

II

1 L’allegato 8 è abrogato.

2 Gli allegati 4, 7, 11, 14, 15, 18 e 19 sono modificati secondo le versioni qui

annesse. 3 Gli allegati 6, 20, 23, 30, 31 e 33 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

4 All’ordinanza è accluso un nuovo allegato 26a, qui annesso.

III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2007.

2 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2290

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 4 (art. 36–40)

Segnaletica della via navigabile

N. I lett. A.14 ed E.5ter I. Segnali a vista A. Segnali di divieto … A.14 Divieto di balneazione

E. Segnali d’indicazione … E.5ter Kite surf autorizzati

2291

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 6 (art. 90 e 91)

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

Modello 1, pagine 1 e 4

Condizioni: CONFEDERAZIONE SVIZZERA

CH

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

in conformity with resolution No 40. of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe

CERTIFICATO INTERNAZIONALE

PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

2292

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Modello 1, pagine 2 e 3 Certificato n. Valido per Vie navigabili*) Acque costiere*) Imbarcazione da diporto a motore/a vela*) che non supera i seguenti limiti Firma del titolare: Lunghezza, peso del natante Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) a pieno carico, potenza*) (Valido solo se firmato dal titolare del certificato)

Nome: Luogo e data di nascita: Data del rilascio Nazionalità: Valido fino al Indirizzo:

Rilasciato da:

Autorizzato da:

*) cancellare ciò che non fa al caso

2293

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Modello 2, recto

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO CONFEDERAZIONE SVIZZERA CH

1. 2. 3. 4. 7.

8. 6. 9. 10. I C 11. 12. 13. 14. 5.

2294

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Modello 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)

1. Nome del titolare

2. Altri nomi del titolare

3. Luogo e data di nascita

4. Data del rilascio

5. Numero del certificato

6. Fotografia del titolare

7. Firma del titolare

8. Indirizzo del titolare

9. Nazionalità del titolare

10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere)

11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti

(lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)

12. Valevole fino al

13. Rilasciato da

14. Autorizzato da

2295

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 7 (art. 97 cpv. 1 e 106)

Licenze di navigazione

N. 2.1 e 2.3 2.1 Le licenze di navigazione per l’ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale e le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamen- to all’estero sono compilate conformemente al modello 1. Le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all’estero si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza.

2.3 Le licenze di navigazione per natanti non sdoganati e le licenze di naviga-

zione collettive sono compilate conformemente al modello 1; si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza.

2296

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 11 (art. 139)

Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto

N. 2

2. La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di

lunghezza da 3 m a 6,5 m si calcola secondo la formula

N= (L ⋅ B)+ 2G c

Nella formula: N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW); L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell’articolo 2 lettera b numero 2; B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all’altezza della linea di galleggiamento a pieno carico; G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a moto- re entrobordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo; c indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.

Tipo di natante c

Natanti di lunghezza da 3 a 4 m 48 Natanti di lunghezza di più di 4 m fino a 6,5 m – idroscivolanti a motore entrobordo 15 – idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento con motore entrobordo 27 – battelli a dislocamento con motore fuoribordo 48

2297

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 14 (art. 144 e 145)

Calcolo del bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture

N. 1 1. Il bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture si calcola secondo la formula: k ⋅ se + k 2 ⋅ se 2 F = Fo ⋅ (1 − c ) − 1 1 15

essendo ∑ le 3 le1 3 le2 c= ; k1 = 1 − e k2 = 1 − L L L

Nella formula: Fo indica, in cm, il bordo libero secondo l’articolo 144 capoverso 2; c indica il coefficiente di correzione per le sovrastrutture; k1 indica il coefficiente di correzione per l’insellamento anteriore; k2 indica il coefficiente di correzione per l’insellamento posteriore; se1 indica, in cm, l’insellamento efficace anteriore; se2 indica, in cm, l’insellamento efficace posteriore; le indica, in m, la lunghezza efficace delle singole sovrastrutture; Σ le indica, in m, la lunghezza efficace dell’insieme delle sovrastrutture; le1 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture anteriori, a con- dizione che esse si trovino tra l'estremità anteriore del battello e un pun- to situato a 0,35 L da tale estremità; le2 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture posteriori, a con- dizione che esse si trovino nel quarto posteriore della lunghezza L del battello; L indica, in m, la lunghezza dello scafo secondo l’articolo 2 lettera b numero 2.

2298

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 15 (art. 132)

Equipaggiamento minimo

Periodo precedente il n. 1 Sui natanti che devono essere provvisti di contrassegni vanno tenuti mezzi di salva- taggio ai sensi dell’articolo 134 o 134a. A questi si aggiungono gli oggetti dell’equipaggiamento elencati qui di seguito.

2299

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 18 (art. 138a e 148f)

Numero delle persone ammesse per le imbarcazioni da diporto e i gommoni

N. 1 lett. a

1. Il numero delle persone ammesse si calcola come segue, nella misura in cui,

in applicazione degli articoli 107 (Principio), 110 (Carico), 136 (Bordo libe- ro), 137 (Stabilità), 138 (Galleggiabilità), 140 (Impianti di timoneria) e 140a (Manovrabilità dei natanti a vela), non risulti un numero inferiore delle medesime: a. per le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei canotti pneumatici e dei gommoni, la formula è: L⋅B P= + 0,4 ⋅ (L − 2,5) c

Nella formula: L indica, in m, la lunghezza dello scafo giusta l’articolo 2 lettera b nume- ro 2 B indica, in m, la larghezza dello scafo, compreso il parabordo se è fisso; c indica il coefficiente secondo la tavola qui appresso.

Genere di imbarcazione c

Imbarcazione a remi 1,5 Imbarcazione a vela 3 Imbarcazioni a motore – senza ponte coperto o con ponte coperto inferiore a 0,25 L 1,5 – altri 2

2300

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 19 (art. 86)

Programma d’esame per il permesso di condurre della categoria A

N. 211–213

21 Lavori d’equipaggio

211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno

4 nodi

212 Determinazione della rotta sulla carta nautica

213 Rilevamento della posizione

N. 223–227

22 Sicurezza a bordo

223 Provvedimenti in caso di avarie e collisioni

224 Guasto alle macchine

225 Posa del natante su fondale basso

226 Valutazione delle condizioni meteorologiche ed eventuali provvedimenti

da adottare

227 Manovre di ancoraggio

N. 246

24 Navigazione

246 Sulle acque correnti: virata a monte, approdo nella corrente e nelle acque

calme

Programma d’esame per il permesso di condurre della categoria B

Nota preliminare Il programma d’esame per il permesso di condurre della categoria B è retto dall’articolo 43 dell’ordinanza del 14 marzo 199418 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

18 RS 747.201.7

2301

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Programma d’esame per il permesso di condurre della categoria D

N. 211–213

21 Lavori d’equipaggio

211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno

4 nodi

212 Determinazione della rotta sulla carta nautica

213 Rilevamento della posizione

N. 224–227

22 Sicurezza a bordo

224 Provvedimenti in caso di avarie e collisioni

225 Posa del natante su fondale basso

226 Valutazione delle condizioni meteorologiche e degli eventuali

provvedimenti da adottare

227 Manovre di ancoraggio

2302

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 20 (art. 148h)

Procedura di valutazione della conformità Requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive Prima della messa in circolazione di un’imbarcazione sportiva, di un’imbarcazione sportiva parzialmente completata o di un componente di una categoria di imbarca- zione di cui all’allegato I numero 1 della direttiva CE19, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure quale prova dell’adempimento dei requisiti di sicu- rezza essenziali relativi alla progettazione e costruzione di cui all’allegato I parte A della direttiva CE:

1 Per le categorie A e B secondo la direttiva CE

1.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m:

controllo di fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23, esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (con- formità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

1.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame

del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

2 Per la categoria C secondo la direttiva CE

2.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m:

– in caso di rispetto delle norme designate secondo l’articolo 148g capo- verso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I parte A della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno di cui all’allegato 22, controllo di fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23, esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (con- formità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29; – in caso di inosservanza delle norme designate secondo l’articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I parte A della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23, esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla pro- cedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

19 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex.).

2303

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

2.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame

del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

3 Per la categoria D secondo la direttiva CE

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 24 m: controllo di fabbricazione interno di cui all’allegato 22, procedura di cui all’allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e prove), procedura di cui all’allegato 24 (esame del tipo), completato dalla procedura di cui all’alle- gato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati

24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

4 Per i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE: una delle procedure di cui agli allegati 24 e 25, 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.

2304

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 23 (all. 20)

Controllo di fabbricazione interno e prove

Questa procedura corrisponde a quella dell’allegato 22, completata dalle seguenti disposizioni supplementari:

Progettazione e costruzione Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o del suo rappresentante stabilito in Svizzera: – prova di stabilità conformemente al numero 3.2 dell’allegato I parte A della direttiva CE20 (requisiti di sicurezza essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive); – prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al numero 3.3 dell’allegato I parte A della direttiva CE (requisiti di sicurezza essenziali). Tali prove, calcoli o controlli sono eseguiti sotto la responsabilità di un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo notifica- to), scelto dal costruttore.

20 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

2305

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

Allegato 26a (all. 20)

Garanzia di qualità del prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli

obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato CE del tipo e soddisfano i requi- siti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabi- lito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompa- gnata dal contrassegno d’identificazione dell’organismo notificato, respon- sabile della sorveglianza di cui al numero 4. 2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al numero 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4.

3. Sistema di qualità

3.1 Il costruttore presenta a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti interessati. La domanda deve contenere: – tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; – la documentazione relativa al sistema di qualità; – se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (cfr. all. 30) e una copia dell’attestato di esame del tipo.

3.2 Nel quadro del sistema di qualità, ogni prodotto deve essere esaminato dal

produttore; per assicurarne la conformità ai requisiti pertinenti fissati dalla direttiva devono essere eseguite prove appropriate come stabilito nelle nor- me pertinenti di cui all’articolo 148g capoverso 2 o prove equivalenti. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabi- lità di gestione in materia di qualità dei prodotti; – degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione; – dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità; – della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale impiegato in questo settore, ecc.

2306

Ordinanza sulla navigazione interna RU 2007

3.3 L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddi- sfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requi- siti dei sistemi di qualità che soddisfano la norma definita secondo l’arti- colo 148g capoverso 2. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore. La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

3.4 Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di

qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità su qualsiasi modifica prevista del sistema. L’organismo designato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comuni- cazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circo- stanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della

conformità 4.1 La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2 Il costruttore consente all’organismo di valutazione della conformità di

accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare: – la documentazione relativa al sistema di qualità; – la documentazione tecnica; – altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale impiegato in questo settore, ecc.

4.3 L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicu-

rarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4 Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, se necessario, l’organismo notificato può svol- gere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per almeno

dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare: – la documentazione relativa al sistema di qualità (n. 3.1 secondo comma);

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– gli adeguamenti del sistema di qualità (n. 3.4 cpv. 2); – le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità (n. 3.4 cpv. 4, n. 4.3 e n. 4.4).

6. Ogni organismo di valutazione della conformità comunica agli altri organi-

smi di valutazione della conformità le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

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Allegato 30 (art. 148g)

Documentazione tecnica fornita dal costruttore

1. La documentazione tecnica di cui agli allegati 22, 24, 25, 26, 26a e 28 deve

comprendere tutti i dati pertinenti o indicare nel dettaglio in che modo il costruttore garantisce che i componenti o l’imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti di sicurezza essenziali.

2. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto,

della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità alle disposizioni della sezione 46 della presente ordinanza.

3. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valuta-

zione: a. una descrizione generale del tipo; b. disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; c. descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti di sicurezza essenziali qua- lora non siano state applicate le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2; e. i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.; f. i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il numero 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il nume- ro 3.3 dei requisiti essenziali dell’allegato I parte A della direttiva CE21; g. i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimo- strano la conformità con le disposizioni del numero 2 dei requisiti essenziali dell’allegato I parte B della direttiva CE;

21 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

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Allegato 31 (art. 148j)

Dichiarazione di conformità

1. La dichiarazione di conformità alla sezione 46 della presente ordinanza deve

accompagnare: a. le imbarcazioni sportive ed essere allegata al manuale del proprietario; b. i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE22; c. i motori di propulsione; deve essere allegata al manuale del proprieta- rio.

2. La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera; b. descrizione dell’imbarcazione sportiva, del componente o del motore di propulsione; c. riferimento alle pertinenti norme utilizzate, definite secondo l’articolo 148g capoverso 2, o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità; d. se del caso, riferimento all’attestazione del tipo rilasciata da un organi- smo accreditato, riconosciuto o autorizzato giusta l’articolo 148i; e. se del caso, nome e indirizzo dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato; f. identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il costruttore o il suo mandatario stabilito in Svizzera; g. per i componenti, una dichiarazione della loro conformità ai requisiti di sicurezza essenziali.

3. Per quanto riguarda:

a. i motori di propulsione entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato; b. i motori omologati a norma della direttiva 97/68/CE conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell’allegato I della stessa; e c. i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE, la dichiarazione di conformità deve includere, oltre alle informazioni di cui al numero 2, una dichiarazione del costruttore attestante:

22 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

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– che il motore è conforme ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla direttiva CE, se installato su un’imbarca- zione da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costrut- tore, – che tale motore non deve essere messo in servizio finché l’imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non è stata dichiarata conforme, ove necessario, alle pertinenti disposizioni della direttiva.

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Allegato 33 (art. 100 cpv. 4)

Verbale di collaudo

1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della

Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati: a. costruttore del natante; b. tipo del natante; c. numero HIN (numero dello scafo); d. indicazione del tipo di natante; e. conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel ver- bale d’esame tecnico; f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misurazione delle vele; g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio per i battelli a motore con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misura- zione del rumore; h. conferma dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 121 capo- verso 4; i. conferma della completezza dell’equipaggiamento secondo gli artico- li 107a capoversi 3–5, 132 e 134; j. conferma della completezza dei documenti secondo il numero 1 del ver- bale di collaudo; k. conferma della conformità del natante al modello esaminato; l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento; m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo; n. nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione del collaudo.

2. Il verbale di collaudo è stampato dall’Associazione dei servizi cantonali

della navigazione.

3. L’ente che stampa il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il

verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.

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