Lexipedia

AS 2007 2313

Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere

Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot)

Modifica del 2 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 dicembre 19931 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere è modificata come segue:

N. 2.11 e 2.12

2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

2.11 «On Board Diagnose II (OBD II)»: sistema di diagnosi con un indicatore di

funzionamenti errati come anche di un’interfaccia diagnostica conforme- mente alla direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 19702 con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore o secondo prescrizioni equivalenti.

2.12 «Controllo periodico dei gas di scarico»: manutenzione periodica di tutti i

sistemi rilevanti per i gas di scarico del motore, durante la quale il motore è regolato secondo le indicazioni del costruttore, le parti importanti per i gas di scarico sono verificate e i necessari lavori di manutenzione eseguiti.

1 RS 747.201.3 2 GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1, modificata dalla direttiva 2003/76/CE dell’11.8.2003 (GU L 206, pag. 29). Il testo della direttiva può essere ottenuto rivolgendosi all’Euro Info Centro Svizzera, OSEC, Stampfenbachstr. 85 , 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics, oppure visualizzato all’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca dati dell’UE (www.europa.eu.int/eur-lex).

2007-0713 2313

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

N. 3

3 Prescrizioni generali

3.1 Applicabilità

3.1.1 Per la loro commercializzazione e la loro messa in servizio, i motori per la propulsione di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 14 e 15 dell’ordinanza dell'8 novembre 19783 sulla navigazione interna (ONI) necessitano di una dichiarazione di conformità in base alla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 20034, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva sulle imbarcazioni da diporto).

3.1.2 Per la loro commercializzazione e la loro messa in servizio, i motori ad

accensione per compressione destinati alla propulsione di natanti impiegati a scopo professionale ai sensi dell’articolo 2 lettera d numero 2 ONI e la cui potenza rientra nel campo d’applicazione del capitolo 8a del regolamento del 18 maggio 19945 per l’ispezione dei battelli del Reno (RIBR), necessita- no di un’approvazione del tipo ai sensi del capitolo 8a RIBR.

3.1.3 Per la loro commercializzazione e la loro messa in servizio, i motori ad

accensione per compressione destinati alla propulsione di natanti impiegati a scopo professionale ai sensi dell’articolo 2 lettera d numero 2 ONI e la cui potenza non rientra nel campo d’applicazione del capitolo 8a RIBR, necessi- tano di una dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle imbarca- zioni da diporto.

3.1.4 Per la loro commercializzazione e la loro messa in servizio, i motori ad

accensione comandata destinati alla propulsione di natanti impiegati a scopo professionale ai sensi dell’articolo 2 lettera d numero 2 ONI necessitano di una dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto.

3.1.5 Le omologazioni conformemente alla direttiva 97/68/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 19976, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su mac-

3 RS 747.201.1

4 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15, modificata dalla direttiva 2003/44/CE del

16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18). Il testo della direttiva può essere ottenuto rivolgendosi all’Euro Info Centro Svizzera, OSEC, Stampfenbachstr. 85 , 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics, oppure visualizzato all’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca dati dell'UE (www.europa.eu.int/eur-lex).

5 RS 747.224.131. Non è pubblicato nella RU.

6 GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1, modificata dalla direttiva 2004/26/CE del 21.4.2004 (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1). Il testo della direttiva può essere ottenuto rivolgendosi all’Euro Info Centro Svizzera, OSEC, Stampfenbachstr. 85 , 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics, oppure visualizzato all’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca dati dell'UE (www.europa.eu.int/eur-lex).

2314

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

chine mobili non stradali, sono considerate, ai sensi della presente ordinanza, equivalenti rispetto alle esigenze del numero 3.1.2.

3.2 Procedura

Per la valutazione della conformità o l’esecuzione di un controllo d’omolo- gazione relativa ai gas di scarico con l’indicazione del numero del certificato tipo si applica esclusivamente la procedura descritta nella pertinente prescri- zione. A tal fine le disposizioni del regolamento corrispondente si applicano alla domanda, al tipo di motore, al certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico e alla procedura per il controllo della produzione.

3.3 Certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico e dichiarazione di

conformità Affinché un motore possa essere messo in funzione per la prima volta, deve avere il certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico oppure una dichiarazione di conformità. Certificati di omologazione relativi ai gas di scarico conformemente alle disposizioni della presente ordinanza sono rilasciati dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) o da un organismo di collaudo e di valutazione della conformità (servizio d’omologazione). Le esigenze relative al servizio d’omologazione sono definite nell’articolo 148i ONI. Le dichiarazioni di conformità sono rilasciate dal costruttore o dal suo rap- presentante con sede in Svizzera conformemente a una delle direttive CE menzionate al numero 3.1 in applicazione della procedura ivi descritta. Approvazioni del tipo ai sensi del capitolo 8a RIBR sono rilasciate dalle autorità autorizzate a tal fine.

3.4 Prescrizione generale di costruzione

3.4.1 Tutte le parti che potrebbero influenzare i gas di scarico devono essere

concepite, costruite e montate in modo che, in condizioni normali di utiliz- zazione e malgrado l’influsso di variabili come il calore, il freddo, le ripetute accensioni a freddo e le vibrazioni, il motore sia conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

3.4.2 Nessun motore deve avere elementi di costruzione che possono mettere in

moto, regolare, rallentare o mettere fuori servizio importanti dispositivi per i gas di scarico, con lo scopo di ridurre l’efficacia delle prescrizioni previste nella presente ordinanza. 3.4.3 I motori ad accensione per compressione secondo i numeri 3.1.2 e 3.1.5 sono equipaggiati con sistemi di filtri antiparticolato conformemente alle racco- mandazioni dell’elenco dei filtri7 dell’Ufficio federale dell’ambiente e dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o con fil- tri equivalenti a seconda delle emissioni.

7 L’elenco attuale dei filtri può essere visualizzato nella pagina Internet:

www.umwelt- schweiz.ch/buwal/it/fachgebiete/fg_luft/vorschriften/industrie_gewerbe/filter.

2315

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

3.5 Rilascio del certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico

Per ottenere il certificato d’omologazione per i gas di scarico, il costruttore deve indirizzare al servizio d’omologazione una domanda conformemente al numero 4. In essa egli deve esporre i dati tecnici del motore e provare sulla base di controlli dei gas di scarico che il motore non supera i valori limite d’emissione fissati nel numero 7.

3.6 Laboratori di controllo e impianti di prova

Su richiesta del costruttore, il servizio d’omologazione designa il laboratorio di controllo tecnico presso cui il costruttore deve far controllare il motore. Se il costruttore dispone degli impianti di prova appropriati, il laboratorio di controllo tecnico può esigere di comune accordo il controllo presso il costruttore che dovrà mettere a disposizione il personale e gli impianti necessari. Il laboratorio di controllo tecnico ha il diritto di controllare gli impianti di prova del costruttore. Il servizio d’omologazione può anche riconoscere un controllo d’omologa- zione relativo ai gas di scarico eseguito dal costruttore in conformità delle presenti prescrizioni (controllo di fabbrica).

3.7 Controllo della produzione

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ordinare un controllo della produ- zione.

N. 4.3 lett. d

4 Domanda per il certificato d’omologazione relativo ai gas

di scarico

4.3 Per presentare le indicazioni necessarie, il richiedente deve utilizzare ed

allegare i moduli ufficiali del servizio d’omologazione. Può anche utilizzare propri moduli aventi struttura equivalente. I moduli devono contenere alme- no le indicazioni seguenti: d. i risultati delle misurazioni dei gas di scarico dei motori scelti per il controllo in un rapporto secondo SN EN ISO 8178 parte 68 nonché i valori di riferimento per i controlli successivi. Va pure indicato che: – il motore esaminato ha subito soltanto i lavori di manutenzione prescritti dal costruttore, – il motore esaminato è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

8 La norma SN EN ISO 8178 può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di

normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

2316

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

N. 5.1

5 Condizioni per la classificazione secondo famiglie di motori

5.1 Per la classificazione dei motori secondo famiglie di motori si applica la

norma ISO 8178 parte 79.

N. 6.1, 6.2 e 6.3

6 Controllo delle emissioni

6.1 Le emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi e ossidi di azoto vengo-

no misurate su un banco di prova durante una determinata successione di condizioni di funzionamento. Il controllo è eseguito secondo il procedimento descritto nell’allegato 1.

6.2 Durante o immediatamente dopo la misurazione delle emissioni, la torbidez-

za dei gas di scarico dei motori diesel dovrà essere misurata nel punto di potenza massima P’max conformemente al metodo di assorbimento (opacità) descritto nell’allegato 2.

6.3 Sono riconosciuti:

6.3.1 le omologazioni conformemente alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio del

3 dicembre 198710, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gasso- si e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli; 6.3.2 i certificati d’omologazione concernente il controllo dei gas di scarico con- formemente all’allegato C dell’ordinanza del 13 gennaio 197611 concernente la navigazione sul lago di Costanza.

N. 7

7 Valori limite delle emissioni

7.1 La massa dei gas inquinanti dei motori e la torbidezza dei gas di scarico dei motori diesel non devono superare i seguenti valori limite.

7.2 Valori limite d’emissione livello 1 (dal 1° gennaio 1995)

7.2.1 Le emissioni inquinanti specifiche calcolate conformemente all’allegato 1 ed espresse in grammi per chilowattora non devono essere maggiori di:

9 La norma SN EN ISO 8178 può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di

normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 10 GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33, modificata dalla direttiva 2001/27/CE del 10.4.2001 (GU L 266 del 6.10.2001, pag. 15). Il testo della direttiva può essere ottenuto rivolgendosi all’Euro Info Centro Svizzera, OSEC, Stampfenbachstr. 85 , 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics, oppure visualizzato all’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca dati dell’UE (www.europa.eu.int/eur-lex). 11 RS 747.223.1

2317

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

Potenza Monossido di carbonio Idrocarburi Ossidi d’azoto PN in kW CO = A · PN– m g/kWh HC = A · PN– m g/kWh NOx = A · PN– m g/kWh

A m A m A m

<4 600 0,5 60 0,7747 15 0 4–100 600 0,5 39,39 0,4711 15 0 >100 60 0 10,13 0,1761 15 0

7.2.2 La torbidezza dei gas di scarico calcolata per i motori diesel secondo

l’allegato 2 non può essere maggiore di: – K 2,1 m-1 per motori ad aspirazione naturale; – K 1,0 m-1 per motori con turbosoffiante a gas di scarico.

7.3 Valori limite delle emissioni dei motori a due tempi ad accensione

comandata I valori limite delle emissioni dei motori a due tempi ad accensione coman- data non possono superare i valori limite dei motori a quattro tempi ad accensione comandata conformemente alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto12 allegato I parte B numero 2 tabella 1. La prova in merito è ritenuta fornita se il commerciante presenta un certificato valido del costruttore o di un suo rappresentante con sede in Svizzera, dal quale risulta che i valori limite prescritti sono rispettati.

7.4 Arrotondamento

I valori limite dei gas di scarico ed i risultati dei controlli sono arrotondati a due cifre significative (ISO 31/0 allegato B2 regola B).

N. 13.1, 13.2 e 13.3

13 Controllo periodico dei gas di scarico

13.1 Estensione del controllo periodico dei gas di scarico

Tutti i motori di battelli omologati devono essere sottoposti a controlli periodici dei gas di scarico.

13.2 Lavori di regolazione e di manutenzione

Se dal controllo risulta che il motore non è regolato secondo le indicazioni del costruttore, occorre procedere ad una nuova regolazione. Le parti impor- tanti per le emissioni, se difettose o non funzionanti, devono essere sosti- tuite.

12 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15, modificata dalla direttiva 2003/44/CE del

16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18). Il testo della direttiva può essere ottenuto rivolgendosi all’Euro Info Centro Svizzera, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics, oppure visualizzato all’indirizzo Internet del sito ufficiale della banca dati dell'UE (www.europa.eu.int/eur-lex).

2318

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

13.3 Esenzione dal controllo successivo dei gas di scarico

Motori con «On Board Diagnose II» o con sistemi più recenti sono esenti dal controllo successivo dei gas di scarico se l’utente è visivamente avvertito in modo chiaro di un funzionamento difettoso del motore e del sistema per il trattamento dei gas di scarico e la relativa informazione (funzionamento difettoso con l’ora del suo riconoscimento) è memorizzata nel dispositivo di comando potendo essere nuovamente visualizzata. L’utente è tenuto, entro un mese dalla manifestazione del funzionamento difettoso del motore, a farlo riparare in un’officina specializzata espressamente autorizzata dal costruttore.

N. 15 lett. c–d

15 Disposizioni penali

Giusta l’articolo 48 della legge federale del 3 ottobre 197513 sulla naviga- zione interna è punito con la multa: c. chiunque intenzionalmente o per negligenza lascia decorrere i termini prescritti per il controllo periodico dei gas di scarico (n. 4.2 DEOGMot14 ad n. 13.2 OGMot). d. chiunque non corregge nei termini prescritti il funzionamento difettoso di motori dotati di «On Board Diagnose II» o di un sistema più recente (n. 13.3 OGMot).

N. 16.1, 16.2, 16.3.1, 16.3.2, 16.4 cpv. 2 e 16.5

16 Disposizioni finali

16.1 Il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) emana le disposizioni d’esecuzione relative alla presente ordinanza, segnatamente per quanto concerne i controlli periodici dei gas di scarico e la loro periodicità. In determinati casi, esso può consentire deroghe a singole disposizioni, sempre che il loro scopo sia mantenuto. Il DATEC può emanare istruzioni relative all’esecuzione delle disposizioni concernenti l’equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato in caso di montaggio di nuovi motori su natanti impiegati a titolo professio- nale (n. 16.5.6). Il DATEC può modificare gli allegati della presente ordinanza sempre che le esigenze in materia di gas di scarico rimangano globalmente invariate.

16.2 Abrogato

13 RS 747.201

14 RS 747.201.31. Non è pubblicata nella RU.

2319

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

16.3.1 Dopo il 1° gennaio 1995, i motori a combustione per la propulsione dei

battelli possono essere esercitati in Svizzera, se sono conformi alle disposi- zioni della presente ordinanza concernenti i valori limite delle emissioni al livello 1 menzionati al numero 7.2. Costituiscono un’eccezione i motori importati o costruiti in Svizzera prima del 31 dicembre 1994.

16.3.2 e 16.4 cpv. 2

Abrogati

16.5 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 maggio 2007

16.5.1 I certificati d’omologazione dei gas di scarico conformemente alle disposi- zioni della presente ordinanza possono essere rilasciati ancora fino al 31 maggio 2008. Restano validi nella misura in cui i motori interessati ri- spettino le pertinenti disposizioni. 16.5.2 In caso di modifiche di motori per i quali è stato rilasciato un certificato d’omologazione dei gas di scarico ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza entro il 31 maggio 2007, il certificato d’omologazione dei gas di scarico può essere rinnovato entro e non oltre il 31 maggio 2008 in applica- zione delle disposizioni del numero 11 della presente ordinanza.

16.5.3 Dal 1° giugno 2007 i motori per imbarcazioni da diporto e imbarcazioni

sportive possono essere commercializzati o messi in servizio soltanto se soddisfano le esigenze dei numeri 3.1.1 o 7.3 della presente ordinanza. Fan- no eccezione i seguenti motori: a. motori soggetti alle disposizioni dell’allegato 5 (motori considerati come masserizie di trasloco); b. motori che dispongono di un certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico conformemente al numero 3.3; c. motori che dispongono di un rapporto di perizia d’omologazione dei gas di scarico conformemente al numero 6.3.2; d. motori con una potenza inferiore a 3 kW importati o costruiti in Sviz- zera prima del 1° giugno 2007.

16.5.4 Dal 1° giugno 2007 i motori per natanti utilizzati a scopo professionale

possono essere commercializzati o messi in servizio soltanto se soddisfano le esigenze del numero 3.1 della presente ordinanza.

16.5.5 Dal 31 dicembre 2007 i dispositivi d’evacuazione dei gas di scarico di

motori ad accensione per compressione con una potenza superiore a 37 kW per natanti utilizzati a scopo professionale che sono messi in servizio in aque svizzere per la prima volta dopo questa data, devono essere equipaggiati con sistemi di filtri antiparticolato conformemente al numero 3.4.3.

16.5.6 In occasione del montaggio di nuovi motori ad accensione per compressione

con, per ognuno di essi, una potenza superiore a 37 kW su natanti utilizzati a scopo professionale, l’autorità competente deve controllare se sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile equipaggiare successivamente il dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico con sistemi di filtri antiparticolato

2320

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

conformemente al numero 3.4.3. Nel qual caso il dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico deve essere munito di un sistema di filtri antiparticolato.

16.5.7 L’Empa svolge la funzione di servizio d’omologazione fino al 31 maggio

2008. Le domande di controllo d’omologazione relativo ai gas di scarico che

pervengono all’Empa entro il 31 maggio 2008 sono trattate da tale organo fino al termine della procedura.

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione annessa alla presente ordinanza.

2 La nuova versione degli allegati 2 e 3 è annessa alla presente ordinanza.

3 L’ordinanza contempla un nuovo allegato 5.

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.

2 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2321

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

Allegato 115

Procedura di controllo per la misurazione delle emissioni di gas inquinanti

15 Il testo di questo all. non è pubblicato nella RU e quindi non è contenuto

nella presente raccolta. Può essere ottenuto, in forma di estratto, all’indirizzo www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.

2322

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

Allegato 216

Metodo di controllo per misurare la torbidezza dei gas di scarico dei motori diesel

16 Il testo di questo all. non è pubblicato nella RU e quindi non è contenuto

nella presente raccolta. Può essere ottenuto, in forma di estratto, all’indirizzo www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.

2323

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

Allegato 317

Dati tecnici sui carburanti di riferimento

17 Il testo di questo all. non è pubblicato nella RU e quindi non è contenuto

nella presente raccolta. Può essere ottenuto, in forma di estratto, all’indirizzo www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.

2324

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

Allegato 518

Motori marini considerati come masserizie di trasloco

18 Il testo di questo all. non è pubblicato nella RU e quindi non è contenuto

nella presente raccolta. Può essere ottenuto, in forma di estratto, all’indirizzo www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.

2325

Prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere RU 2007

2326