AS 2007 2345
AS 2007 2345
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 22 maggio 2007
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:
I Il numero 17 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.
22 maggio 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.01
2007-1264 2345
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007
Allegato 1 (art. 5)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
17. Disciplinamento del mercato: zucchero
Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.)
1701. 1100 30.00 1200 30.00
9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario
9999 30.00
1702. 3029 9.90 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 13.20 PGI non necessario
3042 27.60 PGI non necessario
3048 8.50 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 27.60 PGI non necessario
9019 30.00 9022 15.00
9023 13.20 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario
9032 18.55 9033 8.25
9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale