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AS 2007 2413

Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Modifica del 18 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 dicembre 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Il DFI, d’intesa con la Commissione, stabilisce l’offerta annuale di borse da sotto- porre ai Paesi proposti dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca e dai servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 3 secondo periodo Abrogato

Art. 4 cpv. 2 2 Le borse universitarie assegnate a candidati provenienti da Paesi industrializzati possono essere rinnovate per un anno al massimo.

Art. 6 Ammontare delle borse Gli importi base mensili delle borse sono di: a. 1600 franchi per gli studenti dei corsi preparatori e linguistici; b. 1700 franchi per gli studenti senza titolo universitario; c. 1920 franchi per i postlaureati I, vale a dire per gli studenti con titolo univer- sitario o titolo accademico equivalente; d. 2320 franchi per i postlaureati II, vale a dire per gli studenti con dottorato o titolo equivalente che hanno svolto un periodo d’insegnamento o di ricerca di almeno due anni in un istituto universitario, nonché per i medici che lavo- rano come assistenti in una clinica universitaria; e. 2320 franchi per i giovani professori senza incarico d’insegnamento presso una scuola universitaria svizzera;

1 RS 416.21

2007-0273 2413

Borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera RU 2007

f. 3500 franchi per i giovani professori con incarico d’insegnamento presso una scuola universitaria svizzera; g. 1920 franchi per i giovani artisti.

Art. 7 cpv. 1 e 4

1 Il DFI può, su domanda, concedere ai borsisti gli assegni seguenti:

a. assegno mensile d’economia domestica coniugale di 1060 franchi; b. assegno mensile per figlio di 380 franchi.

4 Abrogato

Art. 7a Contributi ai servizi assistenziali delle scuole universitarie I servizi assistenziali delle scuole universitarie ricevono un contributo di 650 franchi per borsista e anno accademico.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.

18 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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