AS 2007 2693
Legge federale sull'imposizione degli oli minerali
Legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)
Modifica del 20 dicembre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20062, decreta:
I La legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali è modifi- cata come segue:
Art. 18 cpv. 2 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizza- to per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca professionale.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006 Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker La segretaria: Elisabeth Barben