AS 2007 2695
Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)
Modifica del 16 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 62a Sezione 6a: Restituzione dell’imposta per l’estrazione della pietra da taglio naturale
Art. 62a Genere e portata 1 L’imposta è restituita alle imprese che si occupano dell’estrazione della pietra da taglio naturale; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché alla quantità consumata. 2 Il Dipartimento stabilisce per quali lavori, veicoli e macchine è accordata la resti- tuzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte.
Art. 62b Condizioni materiali 1 L’impresa beneficiaria deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale; essa deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).
2 I controlli del consumo devono:
a. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane; b. menzionare separatamente le quantità utilizzate per scopi fruenti dell’agevolazione e quelle utilizzate per altri scopi;
1 RS 641.611
2007-0577 2695
Imposizione degli oli minerali – O RU 2007
c. contenere almeno i seguenti dati:
1. il numero di litri e la data del rifornimento,
2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzio-
namento al momento del rifornimento, e
3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento.
3 Per ogni genere di merce, l’impresa beneficiaria deve registrare le entrate e le uscite nonché le scorte; queste ultime devono essere misurate alla fine di ogni perio- do di restituzione.
Art. 62c Condizioni formali 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Dire- zione generale delle dogane.
2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a dodici mesi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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