AS 2007 271
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 23 gennaio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 2 lett. d
2 La Conferenza riveste un ruolo centrale nell’ambito del coordinamento e della
realizzazione della politica del personale del Consiglio federale e svolge in parti- colare i seguenti compiti: d. abrogata
Art. 52 cpv. 6 6 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condi- zioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valuta- zione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoverso 1.
Art. 53 Organi di valutazione (art. 15 LPers) 1 Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell’Amministrazione federale sono:
a. il capo del DFF per le funzioni delle classi 32–38; b. i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1–31. 2 I Dipartimenti possono delegare parte delle loro competenze di valutazione agli aggruppamenti e agli uffici federali loro direttamente subordinati.
Art. 54 e 55 Abrogati
1 RS 172.220.111.3
2006-3345 271
Ordinanza sul personale federale RU 2007
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.
23 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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