AS 2007 2743
Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi
Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)
del 18 aprile 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge del 9 marzo 19781 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti per gli animali provenienti da Paesi terzi e il loro controllo al momento dell’importazione e del transito per via aerea.
Art. 2 Definizioni I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.
Art. 3 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica all’importazione e al transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.
2 L’importazione di animali da compagnia nel traffico turistico è disciplinata
nell’ordinanza del 18 aprile 20075 concernente l’importazione di animali da compa- gnia.
RS 916.443.12
2007-0339 2743
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
3 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’ordinanza del 189 aprile 20076 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali è applicabile.
Art. 4 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: a. notificare per fax al servizio veterinario di confine gli animali soggetti a visita obbligatoria, almeno 24 ore prima del loro arrivo oppure il giorno feriale precedente se essi arrivano di domenica o in un giorno festivo; b. notificare al servizio veterinario di confine l’arrivo degli animali e portarli al controllo secondo le istruzioni dello stesso; c. consegnare al servizio veterinario di confine i documenti prescritti; d. coadiuvare il servizio veterinario di confine preparando gli animali per la visita e riprendendone possesso dopo la stessa; e e. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone com- petenti.
Art. 5 Imprese che prestano servizi di sdoganamento
1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico degli esercenti di
aeroporti sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione. 2 Esse devono fornire al servizio veterinario di confine, su richiesta, i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea e altri documenti in formato cartaceo ed elettronico. 3 Gli esercenti di aeroporti notificano all’Ufficio federale di veterinaria (UFV) le imprese incaricate e segnalano loro gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 6 Servizi postali e di corriere Le imprese che offrono servizi postali e di corriere devono presentare gli animali soggetti a controllo al servizio veterinario di confine al posto d’ispezione frontaliero designato dall’UFV.
Sezione 2: Importazione
Art. 7 Condizioni d’importazione
1 Gli animali devono provenire da Paesi o regioni specificamente designate e da
aziende riconosciute dall’Unione europea se quest’ultima richiede una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di epizoozie. L’UFV pubblica in Internet l’elenco delle aziende riconosciute7.
6 RS 916.443.10; RU 2007 1847
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
2 Le aziende devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie.
3 La provenienza degli animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea, qualora un simile certificato sia prescritto. 4 Il Dipartimento federale dell’economia pubblica i riferimenti dei testi legislativi della Comunità europea concernenti: a. i Paesi e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l’impor- tazione di animali, incluse le misure cautelative da adottare; b. i certificati; e c. le misure di quarantena prescritte prima e dopo l’introduzione degli animali.
Art. 8 Trasporto Gli animali devono essere portati al luogo di destinazione o, se prescritto, posti in quarantena seguendo l’itinerario più diretto e senza essere trasbordati.
Art. 9 Notificazione dell’arrivo 1 L’importazione di ruminanti, gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes) deve essere notificata al veterinario cantonale con almeno sei giorni di anticipo. 2 Il detentore degli animali nel luogo di destinazione deve notificare al veterinario cantonale l’arrivo degli animali entro 24 ore.
Art. 10 Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale
1 Se è prescritta, la quarantena degli animali deve essere effettuata:
a. in una stazione di quarantena riconosciuta dall’UFV; quest’ultima deve sod- disfare i requisiti posti nell’allegato; oppure b. in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti dell’articolo 67 o 68 dell’ordinanza del 27 giugno 19958 sulle epizoozie. 2 Per gli uccelli ornamentali e quelli selvatici la quarantena deve essere effettuata in un’installazione conforme all’allegato B della decisione 2000/666/CE della Com- missione del 16 ottobre 20009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certi- ficazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di animali diversi dal pollame. 3 Il veterinario cantonale stabilisce il modo in cui gli animali devono essere traspor- tati dall’ufficio doganale al luogo di quarantena e le condizioni ad essa relative. Quando sono decorsi i termini previsti e le analisi degli animali hanno dato un esito soddisfacente, egli decide la fine della quarantena.
8 RS 916.401
9 GU L 278 del 31 ott. 2000, pag. 26.
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
4 La quarantena di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 deve essere autorizzata dal veteri- nario cantonale prima che gli animali siano importati. 5 Se non è prescritta la quarantena, il veterinario cantonale può disporre una sorve- glianza veterinaria ufficiale. 6 Tutti i costi derivanti dalla quarantena e dalla sorveglianza veterinaria ufficiale sono a carico dell’importatore.
Art. 11 Identificazione degli animali L’identificazione e la registrazione degli animali secondo gli articoli 7–19 del- l’ordinanza del 27 giugno 199510 sulle epizoozie devono essere effettuate nel luogo di destinazione o, se del caso, nella stazione di quarantena. Gli animali da macello e i cavalli già registrati non devono essere identificati e registrati.
Art. 12 Certificato genealogico e d’allevamento Nel momento in cui sono immessi in libera pratica, gli animali d’allevamento della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina devono essere accompagnati da un certificato genealogico e d’allevamento secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 concernente l’allevamento di animali.
Sezione 3: Transito
Art. 13 Partite destinate a Stati membri dell’Unione europea 1 Per quanto riguarda il transito di animali provenienti da Paesi terzi e destinati a uno Stato membro dell’Unione europea, si applica l’articolo 7 capoversi 1, 3 e 4. 2 A eccezione di quelli che non lasciano l’aeromobile, tali animali devono essere presentati al servizio veterinario di confine. 3 All’interno dell’aeroporto gli animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall’Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale.
Art. 14 Partite destinate a un Paese terzo 1 Il transito di una partita proveniente da un Paese terzo e destinata a un altro Paese terzo necessita di un permesso del servizio veterinario di confine. La relativa domanda deve essere presentata almeno 48 ore prima del transito previsto.
2 Il permesso viene rilasciato se:
a. è comprovato che la situazione epizooziologica nel territorio di provenienza è favorevole oppure sono state prese misure appropriate contro l’introdu- zione delle epizoozie;
10 RS 916.401 11 RS 916.310
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
b. gli animali provengono da un Paese terzo dal quale non è vietato importare animali; c. la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione fornisce la prova che il Paese di destinazione si impegna a una presa in consegna incondizionata e al rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto; e d. per il trasbordo in un altro aeromobile esiste un piano logistico che descriva lo scarico, il trasbordo e il ricovero temporaneo. 3 In caso di ulteriore trasporto gli animali restano sotto sorveglianza doganale. L’alimentazione, l’abbeveraggio e le altre attività concernenti gli animali possono essere eseguite soltanto nei luoghi indicati dall’UFV.
Sezione 4: Controlli e misure
Art. 15 Controllo veterinario di confine 1 Gli animali devono essere controllati dal servizio veterinario di confine presso il posto d’ispezione frontaliero designato dal servizio stesso. 2 L’UFV può ridurre le frequenza dei controlli d’identità e dei controlli fisici per gli animali provenienti dai Paesi definiti nell’articolo 16 della direttiva 91/496/CEE12.
3 Gli animali che soddisfano le condizioni d’importazione o di transito vengono
rilasciati dal servizio veterinario di confine.
Art. 16 Partite destinate alla Svizzera Se sono destinati alla Svizzera, gli animali vengono sottoposti al controllo documen- tale, al controllo d’identità e al controllo fisico.
Art. 17 Partite destinate a Stati membri dell’Unione europea 1 Il controllo documentale, il controllo d’identità e il controllo fisico sono obbliga- tori per le partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea le quali: a. vengono scaricate dall’aeromobile, salvo che venga preso un accordo secon- do il capoverso 2; b. sono costituite da animali da macello; o c. sono trasportate su strada a partire dall’aeroporto.
2 L’UFV può stabilire con l’autorità competente del Paese di destinazione che il
controllo d’identità e il controllo fisico vengano eseguiti presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione secondo le disposizioni dell’articolo 8 numero 1 lettera b della direttiva 91/496/CEE del Consiglio del
12 Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15.7.1991 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24 set. 1991, pag. 56.
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
15 luglio 199113 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE. 3 Se gli animali restano a bordo dell’aeromobile viene effettuato soltanto un control- lo documentale. 4 Per gli animali di cui ai capoversi 2 e 3 il controllo veterinario di confine definitivo è eseguito presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto nel Paese di destina- zione. 5 Nel caso di animali di cui ai capoversi 2 e 3 il servizio veterinario di confine può effettuare un controllo d’identità o un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.
6 Il servizio veterinario di confine:
a. rilascia alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione una o, in caso di frazionamento delle partite, più copie autenticate dei certificati veterinari e conserva gli originali; b. attesta che i controlli non hanno dato adito a contestazioni; se sono stati pre- levati campioni indica i risultati o, in loro assenza, il termine entro cui saranno disponibili.
Art. 18 Partite destinate a Paesi terzi 1 Il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale e un controllo d’identità per gli animali provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi qualora essi vengano scaricati. Può effettuare un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali. 2 Se gli animali restano a bordo dell’aeromobile il servizio veterinario di confine può effettuare un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.
Art. 19 DVCE
1 Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) è compilato in tutte le sue
parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 è compilata dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o da un suo incaricato, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. 2 La parte 1 del DVCE deve essere compilata elettronicamente tramite Traces prima dell’importazione. 3 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione trasmette per fax, a titolo di dichiarazione, la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine al più tardi
24 ore prima dell’arrivo degli animali.
13 GU L 268 del 24 set. 1991, pag. 56.
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
4 Il servizio veterinario di confine:
a. compila la parte 2 e le altri parti del DVCE al termine del controllo veterina- rio di confine e appone la sua firma; b. registra i dati del DVCE in Traces; e c. consegna il DVCE debitamente compilato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione affinché questa lo inoltri all’ufficio doganale. 5 L’ufficio doganale restituisce il DVCE alla persona soggetta all’obbligo di dichia- razione dopo l’imposizione doganale. 6 Il DVCE accompagna gli animali fino alla prima azienda di destinazione in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea. 7 In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE accompagna gli animali fino al confine esterno dell’Unione europea, salvo in caso di trasporto aereo diretto dalla Svizzera in un Paese terzo.
8 Nel caso di animali sotto sorveglianza doganale o sotto sorveglianza speciale,
l’esito del controllo viene annotato nel DVCE.
Art. 20 Controllo del trasporto e degli oneri
1 Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto degli animali di cui
all’articolo 8 e l’adempimento degli oneri nel luogo di destinazione. Lo svolgimento dei controlli nel territorio svizzero spetta al veterinario cantonale. 2 Il servizio veterinario di confine informa mediante Traces l’autorità competente del luogo di destinazione se: a. gli animali sono destinati al trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea o in una regione con particolari esigenze; b. sono stati prelevati campioni e al momento del trasferimento degli animali dal posto d’ispezione frontaliero i risultati non sono ancora noti; c. si tratta di animali destinati a determinati scopi debitamente autorizzati per i quali si devono fornire informazioni complementari all’autorità competente; oppure d. dopo una sosta intermedia gli animali sono stati trasferiti per via aerea in un altro posto d’ispezione frontaliero prima di concludere il controllo veterina- rio di confine. 3 Il risultato del controllo da parte del servizio veterinario di confine deve essere comunicato al servizio veterinario di confine del Paese di destinazione degli animali. 4 L’azienda di destinazione informa l’autorità di controllo competente dell’arrivo degli animali di cui al capoverso 2 lettere a–c. L’autorità controlla segnatamente l’arrivo e l’adempimento degli oneri ed entro 15 giorni notifica al servizio veterina- rio di confine, tramite Traces, l’arrivo degli animali e il risultato dei controlli. Il posto d’ispezione frontaliero dell’Unione europea informa l’autorità di controllo competente dell’arrivo di una partita conformemente al capoverso 2 lettera d.
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
5 Se ha motivo di ritenere che una partita non sia giunta all’azienda di destinazione o al posto d’ispezione frontaliero entro i termini previsti, oppure che non siano stati adempiuti gli oneri, il servizio veterinario di confine informa l’autorità di controllo competente.
6 Se ricevono una notificazione da parte di un posto d’ispezione frontaliero
dell’Unione europea concernente una partita destinata alla Svizzera, le autorità di controllo gli confermano l’arrivo e il risultato dei controlli.
Art. 21 Controllo del trasporto di partite destinate a Paesi terzi 1 Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto degli animali di cui all’arti- colo 14. 2 Esso informa mediante Traces il posto d’ispezione frontaliero dal quale gli animali lasceranno la Svizzera o l’Unione europea a destinazione di un Paese terzo. Il posto d’ispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine svizzero quando gli animali hanno lasciato l’Unione europea. 3 Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio della Svizze- ra o dell’Unione europea entro i termini previsti, il servizio veterinario di confine informa l’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima compie ulteriori accertamen- ti. Se l’esportazione dalla Svizzera o l’uscita dall’Unione europea non possono essere dimostrate, l’UFV informa gli Stati membri dell’Unione europea attraverso cui doveva transitare la partita.
4 Se ricevono una notificazione da parte di un posto d’ispezione frontaliero
dell’Unione europea concernente una partita in transito attraverso la Svizzera, le autorità di controllo gli confermano l’arrivo e il risultato dei controlli.
Art. 22 Partite non conformi
1 L’importazione e il transito sono vietati se dai controlli risulta che:
a. gli animali non soddisfano le condizioni di importazione o di transito; b. gli animali sono infetti oppure si sospetta che siano infetti o portatori di un agente epizootico; c. gli animali rappresentano per altri motivi un rischio per la salute umana o degli animali; d. non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concer- nenti lo stato sanitario e le misure di quarantena; e. gli animali non sono idonei al trasporto; f. i certificati veterinari ufficiali o il DVCE non sono conformi alle norme vigenti; g. il posto d’ispezione frontaliero non è riconosciuto per il controllo della spe- cie animale in questione; oppure
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
h. gli animali non sono conformi per altri motivi alla legislazione sulle epizoo- zie, sulla protezione degli animali, sull’allevamento degli animali o sulle derrate alimentari. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 il servizio veterinario di confine ordina senza indu- gio: a. un isolamento preventivo; b. le misure previste nell’ordinanza del 27 giugno 199514 sulle epizoozie se:
1. gli animali sono infetti,
2. si sospetta un’epizoozia,
3. si sospetta che gli animali possano veicolare un agente epizootico,
oppure
4. gli animali rappresentano per altri motivi un rischio per la salute umana
o degli animali; e c. il ricovero degli animali, l’abbeveramento, l’alimentazione e la cura degli stessi.
Art. 23 Sequestro
1 Il servizio veterinario di confine sequestra:
a. gli animali sospetti di epizoozia o infetti, finché non vengono decise le misu- re da adottare; e b. gli animali che non possono essere trasportati ulteriormente per ragioni di protezione degli animali. 2 Il servizio veterinario di confine custodisce gli animali sequestrati a spese e a rischio della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
3 A seconda della situazione, esso decide una misura di cui all’articolo 24 o 25
oppure il rilascio degli animali.
Art. 24 Respingimento Il servizio veterinario di confine decide il respingimento degli animali entro un termine da esso stabilito, purché non vi si oppongano motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.
Art. 25 Confisca
1 Il servizio veterinario di confine confisca:
a. gli animali che non possono essere respinti per motivi contemplati dalla legi- slazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate ali- mentari;
14 RS 916.401
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
b. gli animali sequestrati, qualora non siano stati rinviati entro il termine stabi- lito; c. gli animali senza proprietario; e d. gli animali morti. 2 Il servizio veterinario di confine può ordinare, dopo aver effettuato un’ispezione sanitaria ante mortem, la macellazione degli animali secondo le disposizioni del- l’ordinanza del 23 novembre 200515 concernente la macellazione e il controllo delle carni. 3 Il servizio veterinario ordina l’uccisione degli animali considerati non atti alla macellazione in seguito a tale esame e di tutti gli altri animali. 4 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a eliminare le carcasse secondo le disposizioni dell’OESA. Il servizio veterinario di confine sorveglia l’eliminazione.
5 Le carcasse degli animali senza proprietario che sono stati confiscati vengono
consegnate al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone i costi dell’eliminazione.
Art. 26 Ulteriore controllo nel luogo di destinazione 1 Il veterinario cantonale regola lo svolgimento dei controlli in caso di quarantena e di sorveglianza veterinaria ufficiale.
2 Su richiesta del veterinario cantonale l’UFV decide in merito al seguito della
procedura qualora le condizioni e gli oneri della decisione di quarantena non venga- no adempiuti.
3 Per quanto riguarda gli animali da macello, si applicano le disposizioni
dell’ordinanza del 23 novembre 200516 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
Art. 27 Costi I costi per le misure di cui agli articoli 23–26 sono a carico della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
15 RS 817.190 16 RS 817.190
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 28 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
18 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2007
Allegato (art. 10 cpv. 1 lett. a)
Requisiti per le stazioni di quarantena
1 La stazione di quarantena deve:
a. essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterina- rio ufficiale; b. essere sufficientemente lontana da allevamenti o da altri luoghi dove sono detenuti animali considerati ricettivi alle epizoozie in questione; e c. disporre di un sistema sufficiente di controllo degli animali.
2 Essa deve disporre:
a. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo sca- rico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l’approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e l’area destina- ta all’approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da rico- verare; b. di locali sufficientemente ampi, compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo; c. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine; d. dei servizi di un’azienda situata nelle vicinanze, che disponga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmen- te abbattere gli animali; e. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante Traces con i posti d’ispezione frontalieri e le autorità veterinarie competenti; e f. di attrezzature ed impianti di pulizia e disinfezione.