AS 2007 2769
Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia
Ordinanza concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)
del 18 aprile 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina l’importazione di animali da compagnia da:
a. Stati membri dell’Unione europea; b. altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia; c. altri Stati con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; d. Stati in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.
2 Gli Stati di cui al capoverso 1 lettere a–c sono elencati nell’allegato 1.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica all’importazione di animali da compagnia che:
a. accompagnano il proprietario o un’altra persona fisica che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario; e b. non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà o a essere importati a fini commerciali. 2 La presente ordinanza si applica agli animali da compagnia provenienti da Stati non membri dell’Unione europea soltanto se gli animali importati sono al massimo cinque.
3 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’ordinanza del 27 giugno
19952 sulle epizoozie, l’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali e l’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi sono applicabili.
RS 916.443.14
2007-0340 2769
Importazione di animali da compagnia RU 2007
4 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 27 maggio 19815 sulla prote- zione degli animali e l’ordinanza del 18 aprile 20076 sulla conservazione della specie.
Art. 3 Definizioni 1I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’ordinanza del 18 aprile 20077 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.
2 Per animali da compagnia si intendono gli animali elencati nell’allegato 2 che
vengono tenuti nell'economia domestica per l’interesse che suscitano o come com- pagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.
3 Con il termine importazione s’intende anche l’importazione temporanea.
Art. 4 Modifica degli allegati Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.
Art. 5 Riferimenti degli atti legislativi della Comunità europea Il DFE pubblica i riferimenti degli atti legislativi della Comunità europea concernen- ti l’ammissione di Stati, regioni e aziende nonché le misure di polizia epizootica applicabili agli animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti.
Art. 6 Responsabilità
1 Se previsto dalla presente ordinanza, chiunque importi un animale da compagnia
deve esibire agli organi di controllo un passaporto per animali da compagnia o un certificato veterinario attestante il rispetto delle disposizioni della presente ordinan- za.
2 L’importazione di animali da compagnia non conformi alle norme della presente
ordinanza è vietata.
Art. 7 Posti d’ispezione frontalieri riconosciuti L'importazione diretta per via aerea di animali da compagnia provenienti da Stati di cui all’articolo 1 lettere c e d deve avvenire attraverso un aeroporto nazionale rico- nosciuto a tal fine dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV), d’intesa con l’Ammini- strazione delle dogane.
5 RS 455 6 RS 453; RU 2007 2661 7 RS 916.443.10; RU 2007 1847
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Importazione di animali da compagnia RU 2007
Sezione 2: Importazione di cani, gatti e furetti
Art. 8 Identificazione 1 Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip in conformità alla norma ISO 117848 o all’allegato A della norma ISO 117859. Se un animale è munito di un altro microchip, la persona che lo accompagna deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso. 2 Il microchip deve contenere i dati che consentano di risalire al nome e all’indirizzo del proprietario dell'animale. 3 Fino al 30 giugno 2011 possono essere importati anche gli animali contrassegnati con un tatuaggio leggibile.
Art. 9 Passaporto per animali da compagnia 1 Il passaporto per animali da compagnia è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b. Esso deve rispettare le disposizioni della decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 200310, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intra- comunitari di cani, gatti e furetti. Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati non comunitari l’emblema dell’Unione europea e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione. 2 Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia possono essere effettuate soltanto da un veterinario abilitato dall’autorità competente.
Art. 10 Certificato veterinario 1 Il certificato veterinario è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti prove- nienti da Paesi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d. Esso deve rispettare le disposizioni della decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1° dicembre 200411, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunità.
2 Le parti I-V del certificato veterinario devono essere compilate e firmate da:
a. un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di pro- venienza; o b. un veterinario abilitato dall’autorità competente; in tal caso le annotazioni devono essere confermate dall’autorità competente.
8 Il testo della norma può essere ottenuto presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono:
052 224 54 54; fax: 052 224 54 74; e-mail: verkauf@snv.ch.
9 Il testo della norma può essere ottenuto presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono:
052 224 54 54; fax: 052 224 54 74; e-mail: verkauf@snv.ch
10 GU L 312 del 27 nov. 2003, pag. 1.
11 GU L 358 del 03 dic. 2004, pag. 12.
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3 Le parti VI e VII devono essere compilate e firmate da un veterinario abilitato all’esercizio della professione nel Paese speditore. 4 Al certificato veterinario sono allegati i documenti contenenti dati relativi all’iden- tificazione dell’animale e alle vaccinazioni e, se previsto, l’esito dell’analisi sierolo- gica. 5 Il certificato veterinario è valido per quattro mesi dalla data di rilascio oppure fino alla data di scadenza del certificato di vaccinazione di cui alla parte IV, a seconda di quale data sia precedente.
Art. 11 Traduzione dei documenti in inglese Il passaporto per animali da compagnia e il certificato veterinario devono essere emessi in una delle lingue ufficiali o in inglese. Se non sono redatti in inglese, devo- no essere accompagnati da una traduzione in inglese.
Art. 12 Vaccinazione antirabbica 1 La vaccinazione antirabbica deve essere realizzata con un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS).
2 Essa è considerata valida a partire:
a. dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione; b. dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante. 3 La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato di vaccinazione da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno. 4 La vaccinazione è considerata una vaccinazione primaria in assenza di un certifi- cato veterinario attestante la vaccinazione precedente. 5 La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbri- cante.
Art. 13 Obbligo di notifica 1I cani devono essere notificati entro dieci giorni dall’importazione all’ufficio designato dal Cantone di domicilio secondo l’articolo 16 capoverso 5 dell’ordinanza del 27 giugno 199512 sulle epizoozie. 2 Fanno eccezione i cani di detentori stranieri che vengono importati temporanea- mente per vacanze o soggiorni di breve durata.
12 RS 916.401
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Art. 14 Cani, gatti e furetti provenienti dall’Unione europea o da altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia 1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati membri dell’Unione europea o da Stati di cui all’articolo 1 lettera b devono essere accompagnati dal passaporto per animali da compagnia. 2 Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità secondo l’articolo 12. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto. 3 I cani e i gatti di età inferiore a tre mesi possono essere importati senza vaccinazio- ne, purché siano accompagnati dal passaporto per animali da compagnia e da un certificato veterinario attestante che: a. sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia; o b. accompagnano la madre, dalla quale sono ancora dipendenti.
Art. 15 Cani, gatti e furetti provenienti da altri Stati con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia 1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario. 2 Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità secondo l’articolo 12. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario. 3 Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere importati senza vaccinazione, purché siano accompagnati da un certificato veterinario attestante che: a. sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia; o b. accompagnano la madre, dalla quale sono ancora dipendenti. 4 Cani, gatti e furetti provenienti dalla Svizzera o da uno Stato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a o b che dispongono di un passaporto per animali da compagnia valido e sono stati vaccinati contro la rabbia secondo l’articolo 12 possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c.
Art. 16 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa 1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario.
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2 Il certificato veterinario deve essere attestare che:
a. la vaccinazione antirabbica è stata effettuata con un vaccino inattivato, pro- dotto in conformità con le norme fissate nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, dell’Ufficio internazionale delle epizoo- zie13; e b. è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un labora- torio riconosciuto dalla Commissione della Comunità europea; l’Ufficio fe- derale di veterinaria (UFV) pubblica in Internet14 una lista dei laboratori ri- conosciuti. 3 La titolazione di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione. 4 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti una titolazione regolamentare degli anticorpi effettuata prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio dell’Unione euro- pea o della Svizzera. 5 In caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 12 capoverso 2 lettera b non è necessario ripetere la titolazione.
6 Non è richiesto il certificato veterinario per cani, gatti e furetti:
a. provenienti dalla Svizzera o da Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b; b. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione se- condo il capoverso 3 in Svizzera o in un uno Stato di cui all’articolo 1 capo- verso 1 lettere a e b; e c. la cui vaccinazione e titolazione sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate. 7 Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d che vengono importati attraverso un aeroporto nazionale è necessario un permesso dell’UFV. Le domande devono essere presentate all’UFV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali.
Sezione 3: Altri animali da compagnia
Art. 17 1 Non è richiesto il certificato veterinario se il DFE non ha pubblicato i riferimenti di cui all’articolo 5. 2 Sono fatte salve le misure previste dall’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.
13 http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/ancien_manuel/a_00042.htm
14 http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/index.html?lang=it
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Sezione 4: Importazione di animali da compagnia destinati a Stati membri dell’Unione europea
Art. 18 L’importazione di animali da compagnia destinati ad essere introdotti in Stati mem- bri dell’Unione europea che applicano restrizioni supplementari all'importazione a causa della rabbia è retta dalle disposizioni degli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 200315, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.
Sezione 5: Controlli e misure
Art. 19 Informazione e formazione L’UFV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo.
Art. 20 Controlli al momento dell'importazione per via aerea Per gli animali da compagnia importati direttamente dagli Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d è obbligatorio un controllo documentale e un controllo d’identità qualora siano prescritti documenti. Tali controlli sono eseguiti dal- l’Amministrazione delle dogane; quest’ultima può far ricorso al servizio veterinario di confine.
Art. 21 Controlli al momento dell'importazione da Stati europei Il controllo documentale e il controllo d’identità sono eseguiti dall’Amministrazione delle dogane se gli animali da compagnia provengono da: a. Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b; o b. Stati di cui all’articolo 1 capoverso lettere c e d e in precedenza hanno sog- giornato in uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 22 Misure 1 Gli animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione devono essere respinti. 2 Se non possono essere respinti immediatamente, devono essere posti sotto il con- trollo del servizio veterinario di confine e in isolamento a spese e a rischio del- l’importatore.
15 GU L 146 del 13 giu. 2003, pag. 1.
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3 Se non sono riesportati entro dieci giorni, l’UFV può confiscarli e abbatterli.
4 Se sono scoperti quando si trovano già nel territorio svizzero, il veterinario canto- nale può confiscare gli animali, ordinarne il respingimento o, qualora ciò non sia possibile, abbatterli.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 23 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
18 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)
Lista degli Stati a. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea, inclusi: Azzorre e Madeira Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla Gibilterra Groenlandia Guyana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione Isole Faeröer
b. Altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia Andorra Islanda Monaco Norvegia San Marino Città del Vaticano
c. Altri Stati con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia Antigua e Barbuda Antille Olandesi Argentina Aruba Ascensione Australia Bahrein Barbados Bielorussia Bermuda Bosnia ed Erzegovina Canada Cile Croazia Emirati Arabi Uniti Figi Giamaica Giappone Hong Kong Isole Cayman Isole Falkland Isole Vergini britanniche Maurizio Mayotte Messico
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Montserrat Nuova Caledonia Nuova Zelanda Polinesia Francese Russia Saint Kitts e Nevis Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadine Sant’Elena Singapore Stati Uniti d’America (incluso Guam) Taiwan Trinidad e Tobago Vanuatu Wallis e Futuna
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2)
Lista degli animali da compagnia
1. Cani,
2. gatti,
3. furetti,
4. conigli domestici,
5. roditori,
6. volatili: ad eccezione dei volatili da cortile appartenenti all’ordine dei galli- nacei (Galliformes), dei palmipedi (Anseriformes) e degli struzioniformi (Struthioniformes);
7. rettili,
8. anfibi,
9. pesci d’acquario,
10. animali invertebrati, a eccezione di api e crostacei.
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