AS 2007 2895
Legge federale sull'imposizione della birra
Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra, LIB)
del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 131 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio 1 La Confederazione riscuote un’imposta sulla birra fabbricata sul territorio doganale svizzero (territorio doganale) o ivi importata. 2 In tal ambito tiene conto dei bisogni della protezione della gioventù e della salute.
Art. 2 Oggetto La presente legge disciplina l’imposizione della birra il cui tenore alcolico non superi il 15 per cento del volume.
Art. 3 Definizione Per birra si intende: a. la birra a base di malto (voce 2203 della tariffa doganale3; b. le miscele di birra a base di malto con bevande non alcoliche o con prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione (voce 2206 della tariffa doganale); c. la birra analcolica (voce 2202 della tariffa doganale).
RS 641.411 virtù dell’art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512). Il testo può essere consultato sul sito Internet http://www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono pure inserite nella tariffa doganale che può essere consultata sul sito Internet http://www.tares.ch.
2005-0044 2895
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Art. 4 Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sorge all’immissione in libero consumo della birra. Per immissione in libero consumo si intende: a. per la birra fabbricata sul territorio doganale: il momento in cui la birra abbandona lo stabilimento di fabbricazione o è utilizzata per il consumo nello stabilimento di fabbricazione; b. per la birra importata: la data della sua immissione in libera pratica doganale (art. 48 della L del 18 mar. 20054 sulle dogane).
Art. 5 Autorità fiscale L’autorità fiscale è l’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane).
Art. 6 Applicabilità della legislazione doganale Se la presente legge e le sue prescrizioni di esecuzione non dispongono altrimenti, si applica la legislazione doganale.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 7 Persone soggette all’imposta Sono soggetti all’imposta: a. per la birra fabbricata sul territorio doganale: il fabbricante; b. per la birra importata: il debitore doganale.
Art. 8 Successione fiscale 1 Il successore fiscale subentra nei diritti e negli obblighi della persona soggetta all’imposta.
2 Sono successori fiscali:
a. gli eredi in caso di morte della persona soggetta all’imposta o del successore fiscale; b. i consoci con responsabilità personale e i loro eredi all’atto di una liquida- zione di una società senza personalità giuridica; c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l’azien- da da un’altra persona giuridica. 3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i consoci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità.
4 RS 631.0; RU 2007 1411
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4 Trattandosi di più successori, ciascuno adempie i suoi obblighi ed esercita i suoi diritti autonomamente. 5 Ciascun successore fiscale libera gli altri nei limiti del suo pagamento; i suoi diritti di regresso sono retti dai rapporti giuridici esistenti tra i successori fiscali.
Art. 9 Responsabilità solidale Rispondono solidalmente con la persona soggetta all’imposta o con il successore fiscale: a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza per- sonalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella pro- cedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell’importo della liquidazione o dei beni della successione; b. nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.
Sezione 3: Tariffa d’imposta
Art. 10 Base di calcolo 1 L’imposta è calcolata per ettolitro e in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato. 2 Il grado Plato è il tenore di mosto iniziale della birra in grammi per 100 grammi di birra, come calcolato secondo la grande formula di Balling in base al tenore di alcol e al tenore in estratto della birra.
3 Nel calcolo del grado Plato è considerata soltanto la prima cifra decimale.
Art. 11 Aliquota d’imposta
1 L’aliquota d’imposta ammonta a:
a. fino a 10,0 gradi Plato (birra leggera) fr. 16.88 per ettolitro; b. da 10,1 a 14,0 gradi Plato (birra normale e birra fr. 25.32 per ettolitro; speciale) c. da 14,1 gradi Plato (birra forte) fr. 33.76 per ettolitro.
2 La birra il cui tenore alcolico non supera lo 0,5 per cento del volume (birra
senz’alcol) è esente dall’imposta.
Art. 12 Adeguamento dell’aliquota d’imposta 1 Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota d’imposta al rincaro, qualora l’indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento.
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2 L’ammontare dell’imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al sorgere del cre- dito fiscale.
Art. 13 Esenzione fiscale 1 La birra è esente dall’imposta qualora non sia utilizzata a scopo voluttuario bensì a scopo commerciale nella fabbricazione di altre derrate alimentari o di prodotti cosmetici e farmaceutici. Essa è in particolare esente dall’imposta qualora sia utiliz- zata: a. nella fabbricazione di aceto; b. direttamente o come componente di prodotti semilavorati nella fabbricazione di derrate alimentari, per quanto il tenore alcolico non superi cinque litri di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto; c. quale agente colorante (birra di colorazione) per la birra; d. nella fabbricazione di shampoo; e. in forma denaturata per la fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate ali- mentari; f. nella fabbricazione di medicamenti.
2 È parimenti esente dall’imposta la birra:
a. fabbricata da privati in impianti ed economie domestiche propri ed esclusi- vamente per il consumo personale; b. utilizzata nella fabbricazione di bevande distillate; c. esente da dazio secondo l’articolo 14 della legge federale del 1° ottobre
19255 sulle dogane.
Art. 14 Riduzione dell’imposta 1 L’aliquota d’imposta di cui all’articolo 11 capoverso 1, applicabile alla birra fab- bricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, è ridotta come segue: a. al 90 per cento, se la produzione annua è di 45 000 ettolitri; b. all’80 per cento, se la produzione annua è di 35 000 ettolitri; c. al 70 per cento, se la produzione annua è di 25 000 ettolitri; d. al 60 per cento, se la produzione annua non è superiore a 15 000 ettolitri. 2 La riduzione è dell’1 per cento ogni 1000 ettolitri di birra fabbricati in meno. Le quantità inferiori a 1000 ettolitri non sono considerate.
5 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora l'art. 8 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0)
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3 Le aliquote d’imposta sono arrotondate al centesimo secondo i principi commer-
ciali. 4 Per produzione annua di uno stabilimento di fabbricazione si intende la quantità complessiva di birra fabbricata mediante ammostatura, inclusa la birra fabbricata sotto licenza, per la quale il credito fiscale è sorto nel corso di un anno civile, mag- giorata della quantità distribuita o utilizzata esente dall’imposta, dedotta la birra senz’alcol. 5 La riduzione dell’imposta è concessa agli stabilimenti di fabbricazione che, giuri- dicamente ed economicamente autonomi da altri stabilimenti di fabbricazione, utiliz- zano impianti distinti da quelli di altri stabilimenti di fabbricazione e non fabbricano birra sotto licenza. La riduzione dell’imposta è tuttavia anche concessa se: a. la quantità di birra fabbricata sotto licenza è inferiore alla metà della produ- zione annua; b. la birra fabbricata sotto licenza è tassata secondo l’aliquota d’imposta di cui all’articolo 11 capoverso 1; e c. la produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri.
6 La riduzione dell’imposta è concessa soltanto per anni civili completi.
7 Per la birra soggetta a un’aliquota ridotta, l’imposta nell’anno civile in corso è sta- bilita provvisoriamente sulla base della produzione dell’anno precedente. 8 Per la birra importata proveniente da uno stabilimento di fabbricazione estero auto- nomo, la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, la riduzione dell’impo- sta è concessa su presentazione di una conferma ufficiale.
Sezione 4: Riscossione e restituzione dell’imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale
Art. 15 Obbligo di annuncio e registrazione 1 Chiunque, a scopi commerciali, intenda fabbricare birra sul territorio doganale deve annunciarsi 30 giorni prima dell’inizio della produzione presso l’Amministra- zione delle dogane per l’iscrizione nel registro dei fabbricanti di birra. 2 L’iscrizione presuppone che il fabbricante abbia il domicilio nel territorio doganale o sia iscritto nel registro di commercio. 3 Ogni cambiamento del nome, del domicilio o dell’iscrizione nel registro di com- mercio dev’essere annunciato senza indugio all’Amministrazione delle dogane.
4 Chiunque cessi la fabbricazione di birra è cancellato dal registro.
5 Il registro è pubblico.
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Art. 16 Periodo di conteggio L’imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale è dovuta per ciascun trime- stre (periodo di conteggio).
Art. 17 Autotassazione 1 Il fabbricante deve presentare spontaneamente la dichiarazione fiscale all’Ammini- strazione delle dogane, nella forma prescritta, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di conteggio. Se l’assoggettamento termina prima della scadenza del periodo di conteggio, il termine decorre dalla fine dell’assoggettamento. 2 La dichiarazione fiscale è vincolante per il fabbricante e serve da base per stabilire l’ammontare dell’imposta. Rimane salvo il risultato di un controllo ufficiale.
3 Secontesta la dichiarazione fiscale, l’Amministrazione delle dogane stabilisce
l’ammontare dell’imposta mediante decisione formale.
Art. 18 Versamento dell’imposta Per la birra fabbricata sul territorio doganale il fabbricante versa l’imposta all’Am- ministrazione delle dogane entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di conteggio. Se l’assoggettamento cessa prima della scadenza del periodo di conteggio, il termine di pagamento decorre dalla cessazione dell’assoggettamento.
Art. 19 Rimborso dell’imposta Il fabbricante ha diritto al rimborso dell’imposta riscossa indebitamente sulla birra fabbricata sul territorio doganale.
Art. 20 Restituzione dell’imposta 1 Il fabbricante ha diritto alla restituzione dell’imposta se la birra da lui fabbricata sul territorio doganale: a. è esportata sotto sorveglianza doganale; b. è ritirata (birra di ritorno). 2 La restituzione dev’essere chiesta entro un anno dal sorgere del diritto alla restitu- zione.
Art. 21 Prescrizione dei diritti di rimborso e di restituzione 1 Il diritto al rimborso o alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine del- l’anno civile in cui è sorto. 2 La prescrizione è interrotta dall’esercizio del diritto nei confronti dell’Amministra- zione delle dogane. 3 La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione, di opposi- zione o di ricorso relativa all’esercizio del diritto.
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4 Il diritto al rimborso o alla restituzione si prescrive in ogni caso in 15 anni a conta- re dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Art. 22 Ricupero d’imposta 1 Se l’Amministrazione delle dogane non ha stabilito o non ha stabilito sufficiente- mente l’imposta dovuta sulla birra fabbricata sul territorio doganale, ne ricupera l’importo entro il termine di prescrizione. 2 Se necessario, procede alla tassazione mediante stima, sulla base dei fatti di cui è a conoscenza.
Art. 23 Prescrizione del credito fiscale 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2 La prescrizione è interrotta:
a. se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all’imposta; b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all’imposta. 3 La prescrizione è sospesa finché la persona soggetta all’imposta non può essere escussa in Svizzera. 4 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento. 5 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Art. 24 Ricupero di importi indebitamente rimborsati
1 L’Amministrazione delle dogane ricupera gli importi indebitamente rimborsati.
2 Il diritto di ricupero si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’Amministrazione delle dogane ne è giunta a conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui il diritto è sorto. 3 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto di ricupero; è sospesa finché la persona tenuta al pagamento non può essere escussa in Svizzera.
Art. 25 Interessi 1 In caso di pagamento tardivo dell’imposta, dal momento dell’esigibilità è dovuto un interesse moratorio, senza diffida. 2 Un interesse moratorio è pure dovuto dal momento in cui un rimborso o una resti- tuzione sono ottenuti indebitamente.
3 A partire dal momento in cui ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha
restituito, l’Amministrazione delle dogane deve un interesse rimunerativo.
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4 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla riscossione dell’interesse mora- torio.
5 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le aliquote d’interesse.
Art. 26 Pegno fiscale 1 La Confederazione ha un diritto legale di pegno sulla birra fabbricata sul territorio doganale e soggetta all’imposta, quando: a. il pagamento dell’imposta appare compromesso; o b. la persona soggetta all’imposta è in ritardo con il pagamento della stessa. 2 Il pegno fiscale si applica parimenti alla birra per la quale non è ancora sorto il credito fiscale.
3 La procedura è retta dalle prescrizioni vigenti in materia di dazi.
Art. 27 Garanzia dei crediti fiscali 1 L’Amministrazione delle dogane può fare garantire un credito fiscale, anche se non è ancora esigibile, quando non è garantito mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile e: a. il pagamento appare compromesso; o b. la persona soggetta all’imposta è in ritardo con il pagamento. 2 La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti o di titoli di credito o mediante fideiussione.
3 La procedura è retta dalle prescrizioni vigenti in materia di dazi.
Art. 28 Misure di controllo 1 Chiunque fabbrica birra sul territorio doganale deve tenere un controllo completo delle sue attività. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. L’Amministrazione delle dogane può prescrivere l’utilizzazione di determinati formulari. 2 A richiesta il fabbricante deve fornire all’Amministrazione delle dogane tutte le informazioni necessarie e presentarle tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge.
3 La documentazione va conservata durante dieci anni.
4 L’Amministrazione delle dogane può controllare, in ogni momento e senza preav-
viso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili.
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Sezione 5: Riscossione e restituzione dell’imposta per la birra importata nel territorio doganale
Art. 29 Prescrizioni applicabili alla birra importata Alla birra importata nel territorio doganale sono applicabili le prescrizioni e le pro- cedure della legislazione doganale, se la presente legge e le sue prescrizioni di ese- cuzione non dispongono altrimenti.
Art. 30 Restituzione dell’imposta in caso di riesportazione
1 L’imposta riscossa all’importazione è restituita su richiesta se:
a. la birra è riesportata, non modificata, entro un anno dallo sdoganamento all’importazione; b. è comprovato che la birra riesportata è identica a quella importata in prece- denza; c. la restituzione è fatta valere al momento dello sdoganamento all’esporta- zione. 2 Le richieste di restituzione presentate successivamente sono considerate se presen- tate per scritto, entro 60 giorni a contare dallo sdoganamento all’esportazione, alla direzione del circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione. 3 La restituzione è concessa anche per la birra non riesportata bensì, su richiesta, distrutta sul territorio doganale.
Art. 31 Interessi L’articolo 25 è applicabile per analogia.
Sezione 6: Tutela giurisdizionale
Art. 32 Opposizione
1 Contro le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane può
essere fatta opposizione alla Direzione medesima entro 30 giorni dalla notificazione. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie. 2 Alla procedura d’opposizione si applica la legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
6 RS 172.021
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Art. 33 Ricorsi 1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate con ricorso alla dire- zione di circondario delle dogane. 2 Le decisioni di prima istanza della direzione di circondario delle dogane possono essere impugnate con ricorso alla Direzione generale delle dogane. 3 Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e davanti al Tribuna- le federale, l’Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane.
4 Iltermine di ricorso di prima istanza contro l’imposizione decisa dall’ufficio
doganale è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d’imposizione. 5 I ricorsi contro le decisioni della Direzione generale delle dogane concernenti la prestazione di garanzie non hanno effetto sospensivo. 6 Per altro, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’ammini- strazione della giustizia federale.
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 34 Infrazioni fiscali Sono considerate infrazioni fiscali: a. la messa in pericolo dell’imposta; b. la sottrazione d’imposta; c. la ricettazione fiscale; d. la distrazione del pegno fiscale.
Art. 35 Messa in pericolo o sottrazione d’imposta 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della fabbricazione in Sviz- zera o dell’importazione, omettendo di denunciare la birra, dissimulandola, facendo- ne una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette in tutto o in parte l’imposta o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell’imposta sottratta o compromessa o dell’in- debito profitto. 2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Inoltre può essere inflitta una pena detentiva7 fino a un anno. Sono circo- stanze aggravanti: a. il fatto di reclutare una o più persone per commettere un’infrazione; b. il fatto di commettere infrazioni per mestiere o abitualmente.
7 Nuova denominazione secondo la mod. del Codice penale del 13 dic. 2002 (RS 311.0; RU 2006 3459).
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3 Se non può essere accertato esattamente, l’ammontare dell’imposta sottratta o mes- sa in pericolo è stimato dall’Amministrazione delle dogane.
4 Rimangono salvi gli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 19748 sul
diritto penale amministrativo (DPA).
Art. 36 Ricettazione fiscale Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, smer- cia o aiuta a smerciare oppure mette in circolazione birra di cui sa o deve supporre che è stata sottratta all’imposta cui è soggetta, è punito con la pena comminata per l’antefatto.
Art. 37 Distrazione del pegno fiscale Chiunque, lasciato in possesso della birra sequestrata dall’Amministrazione delle dogane a titolo di pegno fiscale, distrugge intenzionalmente tale birra o ne dispone senza il consenso dell’Amministrazione delle dogane è punito con la multa fino al quintuplo del valore della birra sul mercato interno.
Art. 38 Tentativo
1 Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.
2 Esso è punito con la multa fino al doppio dell’ammontare dell’imposta messa in
pericolo.
Art. 39 Infrazioni commesse nell’azienda Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA9 esige provvedimenti d’inchiesta spro- porzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere dal procedere contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).
Art. 40 Concorso di infrazioni Se un atto costituisce contemporaneamente una messa in pericolo o sottrazione dell’imposta o una ricettazione fiscale e un’infrazione ad altre disposizioni federali perseguibile dall’Amministrazione delle dogane, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 41 Inosservanza di prescrizioni d’ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa fino a 5000 franchi.
8 RS 313.0 9 RS 313.0
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Art. 42 Perseguimento penale e prescrizione dell’azione penale
1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente al DPA10.
2 L’Amministrazione delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio. 3 La prescrizione dell’azione penale di cui all’articolo 11 capoverso 2 DPA si appli- ca a tutte le infrazioni fiscali.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 43 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 L’Amministrazione delle dogane esegue la presente legge.
Art. 44 Modifica del diritto vigente La legge del 18 marzo 200511 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 126, rubrica Concorso di infrazioni
Art. 45 Disposizioni transitorie 1 Chiunque è iscritto nel registro dei fabbricanti di birra secondo il diritto anteriore è considerato registrato secondo l’articolo 15. 2 Le decisioni passate in giudicato secondo il diritto anteriore non sono pregiudicate dal nuovo diritto. 3 I procedimenti in materia di imposta sulla birra pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore. 4 Alle procedure di opposizione e di ricorso si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la tariffa dell’imposta sono rette dal diritto anteriore.
10 RS 313.0 11 RS 631.0; RU 2007 1411
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Art. 46 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.12
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2007.
15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 FF 2006 7717
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