Lexipedia

AS 2007 2909

Ordinanza sull'imposizione della birra

Ordinanza sull’imposizione della birra (OIBir)

del 15 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 20061 sull’imposizione della birra (LIB), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Stabilimento di fabbricazione (art. 4 lett. a LIB) 1 È considerato stabilimento di fabbricazione l’insieme dei locali strutturalmente uniti, nei quali si trovano gli impianti necessari per fabbricare, trattare, travasare e immagazzinare la birra. 2 Gli stabilimenti nei quali la birra è lavorata o trasformata in modo da modificare il tenore di mosto iniziale o la quantità di birra sono equiparati agli stabilimenti di fabbricazione.

Art. 2 Locali di mescita uniti agli stabilimenti di fabbricazione (art. 4 lett. a LIB) 1 Nei locali di mescita uniti agli stabilimenti di fabbricazione la birra può essere fornita solo in recipienti. La fornitura diretta, segnatamente tramite tubazioni o da serbatoio di stoccaggio, è di principio vietata.

2 Su richiesta del fabbricante, l’Amministrazione federale delle dogane (Ammini-

strazione delle dogane) può accordare deroghe se la quantità di birra soggetta a imposta può essere inequivocabilmente determinata.

Sezione 2: Tariffa d’imposta

Art. 3 Tenore di mosto iniziale nelle miscele di bevande basate sulla birra (art. 10 cpv. 1 LIB)

Per il calcolo del tenore di mosto iniziale delle miscele di birra ai sensi dell’artico- lo 3 lettera b LIB non si tiene conto della percentuale di zucchero aggiunto alla birra o del tenore di zucchero della bevanda miscelata.

RS 641.411.1 1 RS 641.41; RU 2007 2895

2007-0948 2909

Ordinanza sull’imposizione della birra RU 2007

Art. 4 Calcolo della quantità di birra soggetta a imposta (art. 10 cpv. 1 LIB) 1 La quantità di birra soggetta a imposta è calcolata sulla base del volume nominale misurato o dichiarato sull’imballaggio preconfezionato; qualora ciò non fosse possi- bile, il calcolo avviene sulla base della capacità dell’imballaggio. 2 Su richiesta, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare che il calcolo della quantità di birra soggetta a imposta venga effettuato in altro modo, a condizione che la riscossione dell’imposta sia garantita.

Art. 5 Perdita ed eliminazione della birra (art. 10 cpv. 1 LIB)

1 Il fabbricante deve comunicare immediatamente all’Amministrazione delle dogane

se nello stabilimento di fabbricazione si è verificata una perdita della birra pronta da bere o non ancora pronta.

2 Il fabbricante deve comunicare previamente all’Amministrazione delle dogane se

all’interno dello stabilimento di fabbricazione la birra pronta da bere o non ancora pronta deve essere eliminata.

Art. 6 Esenzione fiscale (art. 13 cpv. 1 LIB)

La birra non è destinata a scopo voluttuario se è utilizzata: a. come campione nell’ambito di controlli tecnici; b. ai fini della vigilanza fiscale o del controllo delle derrate alimentari.

Art. 7 Richiesta di utilizzazione esente dall’imposta (art. 13 cpv. 1 e 2 lett. b LIB)

Per la birra esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 13 capoversi 1 e 2 lettera b LIB, il contribuente deve chiedere l’esenzione all’Amministrazione delle dogane prima del sorgere del credito fiscale.

Art. 8 Fabbricazione per il consumo personale esente dall’imposta (art. 13 cpv. 2 lett. a LIB) 1 È considerata destinata al consumo personale la birra fabbricata da un privato e consumata gratuitamente da quest’ultimo, dalla sua famiglia o dai suoi ospiti. 2 La fabbricazione di birra da parte di membri di un’associazione in impianti appar- tenenti a quest’ultima, e destinata esclusivamente al consumo personale gratuito, è equiparata alla fabbricazione da parte di privati. 3 La quantità di birra esente dall’imposta destinata al consumo personale ammonta al massimo a 400 litri per stabilimento di fabbricazione e per anno civile; essa ascende ad 800 litri per anno civile per gli stabilimenti di fabbricazione su base associativa.

2910

Ordinanza sull’imposizione della birra RU 2007

Art. 9 Riduzione dell’imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale (art. 14 cpv. 1, 4 e 5 LIB) 1 Se il fabbricante produce birra per la prima volta, l’Amministrazione delle dogane fonda la determinazione provvisoria dell’imposta sulla presunta produzione annua. 2 Qualora, sulla base dell’effettiva produzione annua, la determinazione provvisoria dell’imposta risulti errata, l’Amministrazione delle dogane fissa definitivamente l’imposta l’anno successivo. 3 In caso di miscele di birra ai sensi dell’articolo 3 lettera b LIB, la quantità determi- nante di birra è calcolata sulla base delle percentuali indicate nella ricetta al momen- to dell’immissione della birra in libero consumo.

Art. 10 Riduzione dell’imposta per la birra importata (art. 14 cpv. 8 LIB)

1 All’importazione l’imposta è riscossa secondo l’articolo 11 capoverso 1 LIB.

L’aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 14 capoverso 8 LIB è applicata nella proce- dura di restituzione. 2 Il debitore doganale deve richiedere per scritto alla Direzione generale delle doga- ne, l’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta. La richiesta si riferisce alla quanti- tà di birra importata nell’anno civile precedente. Essa va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’anno civile in questione. 3 Unitamente alla richiesta di riduzione dell’imposta occorre inviare una conferma ufficiale dell’autorità di imposizione estera che prova la quantità di birra prodotta nello stabilimento di fabbricazione estero autonomo nel corso dell’anno civile pre- cedente. La conferma deve essere redatta in una delle lingue ufficiali o in inglese. 4 L’importo della restituzione è calcolato sulla base della differenza tra l’aliquota d’imposta normale e quella ridotta.

Art. 11 Autonomia giuridica ed economica dello stabilimento di fabbricazione (art. 14 cpv. 1 e 5 LIB)

1 Uno stabilimento di fabbricazione è considerato giuridicamente autonomo se:

a. nessun altro stabilimento di fabbricazione detiene oltre il 49,9 per cento del- le sue quote; oppure b. esso è una filiale autonoma, dal punto di vista giuridico ed economico, di una società holding.

2 Uno stabilimento di fabbricazione è considerato economicamente autonomo se può

agire autonomamente ed esercitare tutte le funzioni determinanti per l’impresa in modo autonomo. 3 Gli stabilimenti di fabbricazione interdipendenti, la cui produzione annua cumulata è inferiore a 55 000 ettolitri, sono considerati, in vista dell’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta, come un unico stabilimento di fabbricazione.

2911

Ordinanza sull’imposizione della birra RU 2007

4 Se lo stato di indipendenza o la dipendenza giuridica o economica di uno stabili- mento di fabbricazione cambia nel corso dell’anno civile, dal punto di vista fiscale il cambiamento è effettivo solo all’inizio del successivo anno civile.

Art. 12 Birra fabbricata sotto licenza (art. 14 cpv. 4 e 5 LIB)

È considerata birra fabbricata sotto licenza la birra prodotta da uno stabilimento di fabbricazione secondo la ricetta di un altro stabilimento di fabbricazione (concessore di licenza) e venduta con il marchio del concessore di licenza. La birra fabbricata sotto licenza può essere venduta anche dal concessore di licenza.

Sezione 3: Riscossione e restituzione dell’imposta

Art. 13 Dichiarazione fiscale (art. 17 LIB) 1 La dichiarazione fiscale deve essere presentata all’Amministrazione delle dogane su modulo ufficiale. 2 Previa autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane, è possibile rinunciare all’utilizzazione del modulo ufficiale, a condizione che il contenuto delle indicazioni fornite corrisponda a quello del modello ufficiale. 3 L’Amministrazione delle dogane può, alle stesse condizioni, autorizzare la dichia- razione fiscale elettronica.

Art. 14 Rinuncia alla riscossione dell’imposta (art. 18 LIB)

L’Amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscossione dell’imposta se le spese di riscossione superano chiaramente l’importo dell’imposta.

Art. 15 Restituzione dell’imposta (art. 20 LIB)

La restituzione dell’imposta per la birra esportata o ritirata deve essere chiesta nella dichiarazione fiscale. Se l’importo da restituire supera il debito fiscale, la differenza è accreditata sul conteggio seguente oppure, su richiesta, versata.

Art. 16 Birra di ritorno (art. 20 LIB)

Se il fabbricante ritira la birra tassata (birra di ritorno), l’imposta è restituita solo se la birra non è stata lavorata o trasformata al di fuori dello stabilimento di fabbrica- zione.

2912

Ordinanza sull’imposizione della birra RU 2007

Art. 17 Importo della garanzia (art. 27 LIB)

L’Amministrazione delle dogane fissa l’importo della garanzia; essa tiene conto della presunta quantità di birra immessa in libero consumo dallo stabilimento di fabbricazione.

Art. 18 Obblighi del fabbricante per semplificare la vigilanza fiscale (art. 28 LIB) 1 Il fabbricante deve immagazzinare la birra travasata in modo da consentire all’Am- ministrazione delle dogane di effettuare controlli senza restrizioni. 2 Il fabbricante deve registrare i movimenti e il consumo delle materie prime per la birrificazione, la fabbricazione della birra, l’immagazzinamento, la birra travasata e la consegna di birra pronta da bere e non ancora pronta. L’Amministrazione delle dogane può prescrivere la forma delle registrazioni. 3 Alla fine dell’anno civile o di fabbricazione il fabbricante deve stabilire le scorte, presenti nello stabilimento di fabbricazione, di materie prime per la birrificazione nonché di birra pronta da bere e non ancora pronta e comunicarle all’Ammini- strazione delle dogane il mese successivo mediante modulo ufficiale.

Art. 19 Prelievo di campioni da parte dell’Amministrazione delle dogane (art. 28 cpv. 4 LIB)

Nell’ambito della vigilanza fiscale delle bevande che soggiacciono o possono sog- giacere all’imposta sulla birra nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di queste merci, l’Amministrazione delle dogane può prelevare gratuitamente campioni per analisi.

Sezione 4: Statistiche, tasse e interesse moratorio

Art. 20 Statistiche 1 L’Amministrazione delle dogane può utilizzare a scopi statistici le indicazioni relative alla quantità di birra tassata. Essa tiene conto delle esigenze in materia di protezione dei dati.

2 L’Amministrazione delle dogane può pubblicare le statistiche.

Art. 21 Tasse La riscossione delle tasse si fonda sull’ordinanza del 4 aprile 20072 sugli emolumen- ti dell’Amministrazione federale delle dogane.

2 RS 631.035; RU 2007 1691

2913

Ordinanza sull’imposizione della birra RU 2007

Art. 22 Eccezioni all’interesse moratorio (art. 25 cpv. 4 e art. 31 LIB) 1 Il Dipartimento federale delle finanze determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse moratorio.

2 Su richiesta, l’Amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscossione

dell’interesse moratorio se il pagamento comporta notevoli difficoltà economiche o sociali per il fabbricante.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione I testi legislativi qui appresso sono abrogati:

1. decreto del Consiglio federale del 27 novembre 19343 esecutivo del decreto

del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un’imposta federale sulle bevande;

2. ordinanza del 25 novembre 19984 concernente l’aliquota dell’imposta sulla

birra.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 CS 6 289; RU 1974 1955, 2007 1469 4 RU 1999 196, 2001 3381

2914