AS 2007 2929
Ordinanza tecnica sui rifiuti
Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)
Modifica dell’8 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19901 sui rifiuti sono modi- ficati secondo le versioni qui annesse.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
8 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 814.600
2004-1640 2929
Ordinanza tecnica sui rifiuti RU 2007
Allegato 1 (art. 32)
Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica
N. 1 lett. c e 13
1 Discarica per materiali inerti
Nelle discariche per materiali inerti si possono depositare soltanto: c. residui vetrificati di cui alla cifra 13.
13 Residui vetrificati
I residui vetrificati possono essere depositati nelle discariche per materiali inerti se sono soddisfatte le seguenti esigenze: a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una tempe- ratura di almeno 1200 °C; b. il tenore di ossido di silicio deve essere almeno pari al 25 per cento del peso e il rapporto di peso tra l’ossido di silicio e l’ossido di calcio deve essere almeno pari a 0,54; c. prima di essere conferiti in discarica, i residui vetrificati non devono essere macinati; d. la solubilità dei residui vetrificati deve essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell’eluito siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il cal- cio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 μm dei residui vetrificati macinati. 50 mg dei residui macinati vengo- no esaminati in 100 ml d’acqua; e. i metalli particolari contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico con metodi conformi allo stato della tec- nica;
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Ordinanza tecnica sui rifiuti RU 2007
f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati non può superare i seguenti valori limite:
Metallo pesante Valore limite
Piombo 1000 mg/kg Cadmio 10 mg/kg Cromo 4000 mg/kg Rame 3000 mg/kg Nichel 500 mg/kg Zinco 6000 mg/kg
Nell’ambito dell’autorizzazione di gestione, l’autorità può, nei singoli casi e previo consenso dell’Ufficio federale, ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate, se ciò garantisce un minor inquinamento dell’ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento; g. i residui vetrificati devono essere depositati in modo tale da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti.
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Allegato 2 (art. 30)
Esigenze concernenti l’ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica
N. 1 cpv. 4, 5, 5bis, 6 e 22 cpv. 1
1 Ubicazione
4 Occorre provare che la prevista ubicazione si trova al di fuori del settore di prote- zione delle acque Au secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 28 ottobre 19982 sulla protezione delle acque; sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 5. 5 Le discariche per materiali inerti possono essere sistemate nella zona limitrofa del settore di protezione delle acque Au se: a. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione); o b. il sottosuolo è consolidato secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-8 m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm. 5bis Nel caso delle discariche per sostanze residue e delle discariche reattore occorre inoltre provare che: a. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno 7 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione); o b. una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione) e integrata secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-8 m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm. 6 Le prove di cui ai capoversi 3–5bis vanno fornite mediante indagini geologiche e idrogeologiche.
2 RS 814.201
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22 Impermeabilizzazione
1 Il fondo e i fianchi delle discariche devono essere resi impermeabili. Fanno ecce- zione le discariche per materiali inerti per le quali è stata fornita la prova ai sensi della cifra 1 capoverso 4 o il cui sottosuolo è consolidato secondo la cifra 1 capo- verso 5 lettera b.
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