AS 2007 2941
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d'influenza (Ordinanza sulla pandemia d'influenza, OPI)
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d’influenza (Ordinanza sulla pandemia d’influenza, OPI)
Modifica del 15 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 aprile 20051 sulla pandemia d’influenza è modificata come segue:
Art. 2 lett. a Nella presente ordinanza s’intende per: a. minaccia di pandemia: il periodo tra la prima apparizione di un nuovo virus influenzale, patogeno per l’uomo e con un elevato potenziale di sviluppo in virus pandemico, e l’inizio di una pandemia d’influenza;
Art. 9 Abrogato
Art. 13 Assunzione dei costi per la distribuzione dei vaccini Durante una minaccia di pandemia o una pandemia i Cantoni assumono i costi per la distribuzione dei vaccini prepandemici e pandemici.
Art. 14 Su domanda, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) fornisce all’Ufficio informazioni sugli effetti e sugli eventi indesiderati che sono o che pos- sono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l’influenza.
Art. 15 Valutazione degli effetti dei medicinali Dopo aver sentito i Cantoni e l’Istituto, in caso di minaccia di pandemia o di pande- mia l’Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica degli effetti e degli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l’influenza.
1 RS 818.101.23
2007-0705 2941
Ordinanza sulla pandemia d’influenza RU 2007
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz